Eccesso di velocità all'estero: quali effetti in Italia?
Ho ricevuto via posta una multa per un eccesso di velocità coontestatomi dalla polizia croata. Mi chiedono anche di fornire i dati del conducente. Che succede se non invio i dati?
La legge sulla sicurezza stradale vigente in Croazia (Zakon o sigurnosti prometa na cestama) prevede:
- all’articolo 53, comma 1, (richiamato nel verbale a lei notificato) che nei centri urbani non si può eccedere la velocità di 50 km/h o la velocità indicata nella segnaletica stradale;
- all’articolo 53, comma 4, (anch’esso richiamato nel verbale allegato) che è prevista una sanzione pecuniaria da euro 390,00 ad euro 920,00 per il conducente che guida un veicolo in un centro abitato ad una velocità che superi quella consentita o quella indicata dalla segnaletica stradale di non meno di 30 Km/h e non più di 50 km/h.
E’ infatti al conducente del veicolo di cui lei è
Aggiungo che l’articolo 53, comma 9, della legge sulla sicurezza stradale prevede la sospensione della patente di guida di almeno tre mesi se la violazione dell’articolo 53, comma 4, dovesse essere commessa una seconda volta e di altri mesi per le recidive successive.
Infine l’articolo 53, comma 10, prevede la decurtazione di tre punti sul permesso di guida per il conducente riconosciuto responsabile in via definitiva della violazione dell’articolo 53, comma 4.
Sia la sospensione della patente che la decurtazione di punti possono aver efficacia solo sul territorio croato mentre non hanno comunque effetto (se il conducente fosse identificato) sul territorio italiano e quindi al conducente responsabile della violazione in territorio croato contestata con il verbale allegato nessuna conseguenza potrà essere applicata sulla patente italiana
Detto questo, occorre aggiungere che il verbale che le è stato notificato, in applicazione dell’articolo 229 della legge sulla sicurezza stradale vigente in Croazia, le chiede di fornire informazioni affidabili sull’identità della persona che era alla guida del veicolo sanzionato nel luogo, nel giorno ed all’ora indicati nel verbale.
L’articolo 229, comma 7, sempre della legge sulla sicurezza stradale specifica che se il proprietario non dovesse fornire, entro quindi giorni, informazioni attendibili sulla persona che era alla guida del veicolo al momento della violazione, sarà soggetto ad un’ulteriore sanzione economica da euro 660,00 ad euro 1.990,00.
Pertanto, se lei non fornisse i dati richiesti subirebbe un’ulteriore sanzione pecuniaria di almeno 660,00 euro (le sarà recapitato un ulteriore verbale), mentre non vi sarebbe alcuna conseguenza sui punti della patente e sulla eventuale sospensione della stessa.
Se invece lei fornisse i dati, ovviamente non le arriverebbe nessuna nuova ulteriore sanzione pecuniaria, ma alla persona che sarà indicata come conducente verranno sottratti tre punti nell’ambito del sistema croato di permessi di guida e, se si trattasse per questa persona di una seconda o terza multa per eccesso di velocità, verrebbe anche adottato un provvedimento di sospensione del permesso di guida (applicabile solo all’estero, cioè in Croazia).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte