Apprendista può dimettersi prima della scadenza?

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Autore: Angelo Greco

26 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Un apprendista può dimettersi, ma non sempre senza conseguenze. Scopri le differenze tra dimissioni per giusta causa e volontarie, l’obbligo di preavviso e il rischio di risarcire la formazione.

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Il percorso di un apprendista è per sua natura un periodo di crescita e cambiamento, sia professionale che personale. Può accadere che, durante questo cammino, sorga la necessità o il desiderio di interrompere il rapporto di lavoro per cogliere nuove opportunità o per altre ragioni. In questi momenti, è normale chiedersi se un apprendista può dimettersi prima della scadenza? La risposta non è un semplice “sì” o “no”, ma apre a un quadro normativo che distingue nettamente le circostanze del recesso, prevedendo conseguenze molto diverse per il lavoratore. Il contratto di apprendistato è infatti caratterizzato da una stabilità rafforzata durante il periodo formativo, e un’interruzione anticipata e volontaria può comportare obblighi precisi, come il rispetto del preavviso e, in alcuni casi, persino il risarcimento dei costi sostenuti dall’azienda per la formazione. Comprendere queste regole è essenziale per prendere una decisione consapevole ed evitare spiacevoli sorprese economiche.

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Un apprendista può interrompere il contratto quando vuole?

Per capire se un apprendista può interrompere il contratto in qualsiasi momento, bisogna considerare che la disciplina del recesso in un contratto di apprendistato è bifasica: cambiano le regole a seconda che ci si trovi durante il periodo formativo o al suo termine. Mentre alla fine del percorso le parti possono recedere liberamente con il solo preavviso, durante la fase formativa vige un principio di maggiore stabilità.

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Molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), come quello per le imprese di pulizia artigiane, specificano chiaramente che “Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo“. Sebbene questa formulazione sia spesso riferita al potere di licenziamento del datore di lavoro, essa disegna un quadro in cui il rapporto è tutelato da interruzioni arbitrarie da entrambe le parti. Pertanto, sebbene il diritto di dimettersi sia sempre garantito, le modalità e le conseguenze di tale atto dipendono strettamente dalla motivazione che ne sta alla base.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa per un apprendista?

Le

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dimissioni per giusta causa rappresentano la possibilità per l’apprendista, così come per ogni lavoratore subordinato, di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro a fronte di un inadempimento talmente grave da parte del datore di lavoro da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del contratto. In questo caso, l’interruzione ha effetto immediato.

Esempi tipici di giusta causa includono il mancato pagamento della retribuzione, episodi di mobbing, la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza sul lavoro o un inadempimento significativo degli obblighi formativi che snatura il contratto stesso. Quando un apprendista si dimette per giusta causa

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, non solo non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso, ma ha anzi diritto a percepire dal datore di lavoro la cosiddetta indennità sostitutiva del preavviso. È però fondamentale che la causa addotta sia reale e provabile, poiché, come dimostrato da una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma (n. 5608/2020), una motivazione non provata può portare il giudice a considerare le dimissioni come volontarie, con conseguente condanna del lavoratore.

Cosa succede se un apprendista si dimette senza giusta causa?

Nel caso in cui un apprendista decida di interrompere il rapporto di lavoro per motivi personali o per accettare un’altra offerta, in assenza quindi di un inadempimento del datore di lavoro, si parla di

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dimissioni volontarie. Anche in questo scenario l’apprendista può recedere dal contratto, ma è tenuto a rispettare alcuni obblighi precisi.

Il primo e più importante è l’obbligo di preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL applicato al rapporto. Se l’apprendista non lavora durante il periodo di preavviso previsto, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere dalle sue spettanze finali (ultima retribuzione, TFR) un importo corrispondente alla paga che gli sarebbe spettata, a titolo di indennità di mancato preavviso. Si tratta, in sostanza, di una compensazione economica per la mancata osservanza del termine di preavviso.

Come si presentano correttamente le dimissioni volontarie?

Un aspetto procedurale di massima importanza per la corretta presentazione delle

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dimissioni volontarie riguarda la modalità di comunicazione. A partire dal 2016, per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, la legge ha stabilito che le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica.

Questo significa che l’apprendista deve utilizzare il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (o rivolgersi a soggetti abilitati come patronati o sindacati) per compilare e trasmettere il modulo apposito. Qualsiasi altra forma di comunicazione, come una lettera cartacea consegnata a mano o una email, è considerata giuridicamente

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inefficace e, pertanto, non idonea a risolvere il rapporto di lavoro. La già citata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma (n. 5608/2020) ha ribadito con forza questo principio, ritenendo una lettera di dimissioni cartacea del tutto inidonea a interrompere il contratto.

Si rischia di dover pagare la formazione se ci si dimette?

Il rischio di dover pagare la formazione ricevuta è una delle conseguenze economiche più significative in caso di dimissioni volontarie anticipate di un apprendista. Il datore di lavoro, infatti, investe risorse economiche e organizzative nel percorso formativo, un investimento che viene vanificato da un’interruzione prematura del rapporto. Per questo motivo, il datore può tutelarsi richiedendo un

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risarcimento del danno.

Tale possibilità non è automatica, ma deve essere esplicitamente prevista da clausole specifiche inserite nel contratto individuale di assunzione (spesso definite “patti di stabilità” o clausole di durata minima) oppure da previsioni della contrattazione collettiva. Ad esempio, il CCNL per le imprese artigiane del settore alimentare stabilisce che l’apprendista che interrompe il rapporto prima della scadenza senza giusta causa è tenuto al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha confermato la piena legittimità di queste clausole, arrivando a condannare l’apprendista non solo alla perdita dell’indennità di preavviso, ma anche a versare un cospicuo importo a titolo di rimborso per la formazione prestata.

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