Separazione e mutuo cointestato: chi paga?

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Autore: Angelo Greco

02 ottobre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Guida completa sulla gestione del mutuo cointestato in caso di separazione. Scopri quando le rate pagate non sono rimborsabili e come provare un accordo verbale (accollo interno) per non restituire il 50%.

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L’acquisto della casa familiare tramite un mutuo cointestato rappresenta per molte coppie il coronamento di un progetto di vita. Ma quando il legame si incrina e si arriva alla separazione, quel debito condiviso diventa spesso uno dei principali nodi da sciogliere, fonte di tensioni e contenziosi. Le rate continuano a scadere, ma la comunione di vita e di intenti è venuta meno. Chi deve farsi carico del pagamento? E se un solo coniuge paga per entrambi, può chiedere all’altro la restituzione della sua parte? La domanda che tormenta molte coppie è una: in caso di

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separazione e mutuo cointestato: chi paga? Recenti sentenze dei tribunali italiani hanno fornito importanti chiarimenti, delineando una netta distinzione tra i pagamenti effettuati prima e dopo la separazione e valorizzando gli accordi interni, anche verbali, tra i coniugi.

Le rate pagate durante il matrimonio si possono recuperare?

Una delle domande più frequenti riguarda la sorte delle rate del mutuo pagate in via esclusiva da un solo coniuge quando la famiglia era ancora unita. La risposta della giurisprudenza, come evidenziato dal Tribunale di Castrovillari, è tendenzialmente negativa. Esiste un principio di

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irripetibilità delle somme versate: in altre parole, non è possibile chiederne la restituzione.

Questa regola si fonda su una presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio. Tali pagamenti, infatti, non vengono considerati un prestito all’altro coniuge, ma un adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, sancito dall’articolo 143 del Codice Civile. Essi sono visti come una concreta espressione dei doveri di collaborazione, solidarietà e assistenza morale e materiale che legano i coniugi. Di conseguenza, alla luce dei principi di solidarietà matrimoniale, il diritto al rimborso per le somme versate prima della crisi coniugale è escluso, in quanto tali spese rientrano nella logica di sostegno reciproco che connota la vita familiare.

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Cosa succede per i pagamenti dopo la data di separazione?

Il quadro cambia radicalmente con la separazione. A partire da questa data, i doveri di solidarietà matrimoniale si attenuano e le obbligazioni comuni, come il mutuo, tornano a essere regolate dalle norme generali. In linea di principio, l’obbligazione solidale si divide: il coniuge che paga l’intera rata del mutuo ha il diritto di agire in regresso contro l’altro per ottenere il rimborso del 50% di quanto versato.

Tuttavia, anche per il periodo successivo alla separazione, il diritto al rimborso non è automatico. Esistono importanti eccezioni. La ripetibilità delle somme può essere esclusa se:

  • l’accollo del mutuo da parte di un solo coniuge è stato imposto dal Giudice come parte del contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole o dei figli;
  • la decisione che un solo coniuge paghi il mutuo è prevista esplicitamente negli accordi delle parti, omologati in sede di separazione consensuale. In questi casi, il pagamento del mutuo assume una funzione diversa, legata agli obblighi post-coniugali.

Come si prova un accordo verbale per non rimborsare il mutuo?

Anche in assenza di una disposizione del giudice o di un accordo scritto, un coniuge può essere esonerato dal rimborsare la sua quota di mutuo se dimostra l’esistenza di un “

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accollo interno“. Come chiarito dal Tribunale di Catanzaro, si tratta di un accordo informale, spesso verbale, con cui un coniuge si impegna nei confronti dell’altro a farsi carico dell’intera rata del mutuo. Questo patto, detto anche accollo semplice, ha valore solo tra le parti e non è opponibile alla banca, che potrà sempre rivalersi su entrambi i cointestatari.

La difficoltà principale sta nel dimostrare l’esistenza di tale accordo. La sentenza del Tribunale di Catanzaro ha però stabilito un principio fondamentale: in questi casi, è ammessa la prova per testimoni. Solitamente la legge pone dei limiti alla prova testimoniale per i patti, ma l’articolo 2724 del Codice Civile prevede delle eccezioni. La prova per testi è ammessa quando vi è un

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principio di prova per iscritto (ad esempio, uno scambio di email o messaggi) o, aspetto ancora più rilevante, quando uno dei contraenti si trovava nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta. Il clima di tensione e risentimento tipico di una separazione, secondo il giudice, integra perfettamente questa impossibilità morale, rendendo ammissibile la testimonianza per provare l’accordo.

Quali sono le conseguenze pratiche di un accollo interno?

Le conseguenze pratiche di un accollo interno sono di grande importanza. Se provato, esso può neutralizzare completamente una richiesta di rimborso. Nel caso esaminato dal Tribunale di Catanzaro, un marito aveva pagato 67 rate del mutuo dopo la separazione e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per obbligare la moglie a restituirgli il 50% della somma. La moglie si è opposta al decreto, sostenendo che tra loro esisteva un accordo interno in base al quale il marito si sarebbe fatto carico dell’intero debito.

Grazie alla possibilità di utilizzare la prova per testimoni, la donna è riuscita a dimostrare l’esistenza di questo patto verbale. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la sua opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo. Questo dimostra che l’accollo interno, sebbene non formalizzato per iscritto, è uno strumento di difesa efficace per il coniuge a cui viene chiesto di rimborsare le rate di un mutuo che, in base ad accordi presi in un momento di crisi, non era più tenuto a pagare.

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