Mio figlio si trasferisce da me: posso smettere di pagare l'assegno?

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Autore: Raffaella Mari

07 ottobre 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Il genitore non può sospendere unilateralmente il mantenimento per il figlio, ma deve chiedere la modifica al tribunale. L’assegno per l’ex coniuge, invece, può essere compensato con altri debiti.

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La vita di una famiglia separata è un percorso dinamico, in cui gli equilibri definiti al momento del divorzio o della separazione possono cambiare nel tempo. Con la crescita, un figlio adolescente potrebbe esprimere il desiderio di trasferirsi a vivere con il genitore non collocatario. Di fronte a questa nuova situazione, il genitore che accoglie il figlio in casa e inizia a sostenerne quotidianamente le spese potrebbe ritenere logico e automatico interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento all’ex partner. Questa reazione, apparentemente di buon senso, solleva una domanda legale assai ricorrente: se

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mio figlio si trasferisce da me, posso smettere di pagare l’assegno? La risposta della giurisprudenza è un “no” categorico. Una recente sentenza ha chiarito perché questa decisione “fai-da-te” non è permessa, illustrando l’unica via legale per modificare gli obblighi e tracciando una distinzione fondamentale tra il mantenimento per i figli e quello per l’ex coniuge.

Perché non posso sospendere il mantenimento per mio figlio da solo?

L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento per un figlio non è un accordo privato modificabile a piacimento, ma deriva da un provvedimento del giudice emesso in sede di separazione o divorzio. Tale provvedimento costituisce un

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“titolo esecutivo”, ovvero un ordine che ha forza di legge e che deve essere rispettato fino a quando non viene formalmente modificato da un altro provvedimento giudiziario.

Un genitore non può, quindi, sospendere unilateralmente i pagamenti sulla base di “fatti sopravvenuti”, come il trasferimento della residenza del figlio. Anche se le circostanze sono cambiate e il genitore sta provvedendo in via diretta al sostentamento del ragazzo, l’obbligo di versare l’assegno all’altro genitore rimane legalmente in vigore. L’unica procedura corretta per modificare o revocare l’assegno è quella di presentare un apposito ricorso in tribunale per la modifica delle condizioni

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della separazione (ai sensi dell’articolo 710 del codice di procedura civile) o del divorzio (ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898 del 1970). Sarà il giudice, una volta valutata la nuova situazione, a stabilire le nuove modalità di contribuzione.

L’assegno per i figli si può compensare con altri debiti?

Un’altra questione fondamentale, chiarita dal Tribunale di Catania (sentenza 4352 del primo settembre 2025), riguarda la natura giuridica dell’assegno di mantenimento per i figli. Questo credito ha una “natura propriamente alimentare”.

Ciò significa che il suo scopo è quello di soddisfare uno “stato di bisogno strutturale” del figlio, che non è ancora economicamente indipendente e ha diritto a essere sostenuto per la sua crescita e formazione. Questa natura alimentare ha conseguenze giuridiche molto importanti:

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  • il diritto è “indisponibile” (il figlio non può rinunciarvi validamente);
  • il credito è “impignorabile” (non può essere aggredito da creditori, se non per altri crediti alimentari);
  • il credito è “non compensabile”. Questo è il punto centrale: un genitore non può rifiutarsi di versare il mantenimento per il figlio “compensandolo” con un altro credito che vanta nei confronti dell’ex partner (ad esempio, per la restituzione di spese legali). La tutela dei bisogni primari del figlio è considerata prevalente su qualsiasi altra ragione di debito/credito tra i genitori.

Posso compensare l’assegno che do al mio ex con un suo debito?

Le regole cambiano radicalmente quando si parla dell’

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assegno di mantenimento destinato all’ex coniuge. A differenza di quello per i figli, questo assegno, secondo la giurisprudenza, non ha natura alimentare. Il suo fondamento non è uno stato di bisogno, ma il “diritto all’assistenza materiale” che deriva dal vincolo matrimoniale.

Questa diversa qualificazione giuridica ha una conseguenza pratica decisiva: non essendo un credito alimentare, non si applica il divieto di compensazione previsto dall’articolo 447 del Codice Civile. Pertanto, il credito per il mantenimento del coniuge è “compensabile”. In un esempio concreto, se un marito deve versare 500 euro di assegno alla ex moglie, ma vanta nei suoi confronti un credito di 300 euro per altre ragioni (come la restituzione di una spesa), potrà legittimamente versarle solo 200 euro, estinguendo i due debiti per le quantità corrispondenti.

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Come sono stati applicati questi principi in un caso reale?

La sentenza del Tribunale di Catania ha applicato in modo esemplare questa duplice regola. Di fronte all’opposizione di un marito che aveva smesso di pagare l’assegno per il figlio trasferitosi da lui, il giudice ha deciso su due fronti:

  1. sul mantenimento del figlio: ha dato torto al padre, stabilendo che doveva continuare a versare l’assegno alla madre come stabilito nel provvedimento di divorzio, e che per modificarlo avrebbe dovuto avviare un apposito giudizio;
  2. sulla compensazione: ha riconosciuto che, per quanto riguarda l’eventuale assegno dovuto alla moglie, era invece legittima la compensazione con altri crediti vantati dal marito.

La decisione illustra perfettamente la diversa e non negoziabile tutela che l’ordinamento riserva al mantenimento dei figli rispetto alle altre pattuizioni economiche tra gli ex coniugi.

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