Compenso amministratore: quando va in prescrizione il credito?
Il credito per il compenso dell’amministratore di condominio si prescrive in dieci anni, non cinque. L’approvazione del bilancio consuntivo, se non impugnata, vale come riconoscimento del debito da parte del condominio e interrompe il termine.
La gestione dei rapporti economici tra il condominio e il suo amministratore è un terreno fertile per l’insorgere di controversie, specialmente quando il mandato giunge al termine. I crediti per compensi non saldati portano spesso l’ex amministratore a richiedere un decreto ingiuntivo, a cui il condominio può opporsi sollevando eccezioni di varia natura. In questo scenario contenzioso, due domande diventano centrali per determinare l’esito della lite: quanto tempo ha l’amministratore per reclamare le somme che gli sono dovute? E quali documenti sono necessari per provare in modo inconfutabile il suo diritto? Queste dinamiche portano a un quesito fondamentale per la gestione del contenzioso condominiale:
Una recente e articolata sentenza del Tribunale di Bari ha fornito risposte chiare a questi interrogativi, stabilendo principi importanti sulla durata del diritto e sul valore decisivo delle delibere assembleari.
Indice
Il diritto al compenso dell’amministratore è soggetto a prescrizione?
Una delle eccezioni più comuni sollevate dai condomìni in sede di opposizione a un decreto ingiuntivo è quella relativa alla
Tuttavia, il Tribunale di Bari (sentenza 2713/2025), in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cassazione 19348/2005), ha respinto questa tesi. La decisione chiarisce che il credito dell’amministratore per il suo compenso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Il ragionamento giuridico alla base di questa conclusione è molto preciso:
- il rapporto tra amministratore e condominio è un contratto di mandato;
- l’incarico dell’amministratore ha durata annuale e cessa automaticamente alla fine di ogni esercizio, richiedendo una nuova nomina o conferma;
- di conseguenza, il suo compenso non è una prestazione “periodica” all’interno di un unico rapporto di lunga durata, ma il corrispettivo per singole e distinte prestazioni annuali.
L’approvazione del bilancio condominiale è una prova del credito?
Un altro punto fondamentale affrontato dalla sentenza riguarda il
Se tale delibera non viene impugnata da nessun condomino nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, essa diventa vincolante per tutto il condominio. L’approvazione del bilancio, in questo contesto, assume il valore di un riconoscimento del debito nei confronti dell’amministratore, sia per quanto riguarda l’esistenza del diritto al compenso (“debenza”), sia per la sua misura. Questa approvazione, come già affermato da altra giurisprudenza di merito, costituisce un “fatto concludente di ratifica” dell’operato e del compenso dell’amministratore, che vincola il condominio anche in un successivo giudizio (Tribunale di Roma 2987/2020).
Le sole fatture dell’amministratore bastano per dimostrare il credito?
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito spetta a chi lo vanta, in questo caso l’amministratore. A tal fine, la semplice produzione delle proprie fatture non è considerata sufficiente, trattandosi di documenti di formazione unilaterale.
Per superare l’opposizione, l’amministratore deve fornire un quadro documentale più solido. Nel caso esaminato dal Tribunale di Bari, l’ex amministratore ha vinto la causa perché ha depositato non solo le fatture, ma un insieme di documenti che, letti congiuntamente, provavano in modo inconfutabile il suo diritto:
- i verbali di nomina e delle successive conferme annuali;
- i bilanci consuntivi approvati dall’assemblea per ogni esercizio, dai quali emergeva chiaramente il credito maturato.
Questo complesso documentale è stato ritenuto pienamente idoneo a soddisfare l’onere della prova a suo carico.
Ci sono orientamenti giurisprudenziali diversi e più rigorosi?
Sebbene la posizione del Tribunale di Bari appaia solida e ben argomentata, è importante notare che esistono anche orientamenti più “rigoristi”. Una recente sentenza del Tribunale di Massa (sentenza 432/2025), ad esempio, ha posto l’accento sulla necessità che il diritto al compenso sia ancorato a una delibera assembleare esplicita che definisca l’incarico e la retribuzione per ogni singola annualità. Secondo questa impostazione, la sola approvazione di una voce di spesa nel bilancio consuntivo potrebbe non essere considerata sufficiente a fondare il diritto al compenso, se manca a monte una chiara delibera di nomina e di pattuizione della retribuzione.
Questo confronto dimostra la necessità per gli amministratori di curare con la massima attenzione sia l’aspetto deliberativo (ottenendo una chiara e formale delibera di nomina e determinazione del compenso ogni anno) sia quello contabile (iscrivendo correttamente tale compenso nei bilanci da sottoporre all’approvazione), al fine di prevenire possibili contestazioni.