Il CTU può usare documenti non forniti dalle parti?

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Autore: Angelo Greco

07 ottobre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Un consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice può acquisire documenti esterni alle parti per la sua perizia? La risposta è affermativa, ma con precisi limiti. Scopri i poteri e i doveri del consulente tecnico secondo la Cassazione.

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Nel corso di una causa civile, capita spesso che il giudice nomini un esperto per fare luce su questioni tecniche complesse, che esulano dalle sue specifiche competenze giuridiche. Questa figura, nota come consulente tecnico d’ufficio o CTU, ha il compito fondamentale di fornire al magistrato gli strumenti per decidere con cognizione di causa. Il suo lavoro si basa sull’analisi dei fatti, sull’esame dei documenti e sull’applicazione delle sue conoscenze specialistiche. Tuttavia, una domanda sorge spontanea e genera non poca preoccupazione tra le parti coinvolte e i loro avvocati:

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il CTU può usare documenti non forniti dalle parti per giungere alle proprie conclusioni? La questione è tutt’altro che banale, poiché tocca il cuore del processo civile, ovvero il principio del contraddittorio e la corretta ripartizione degli oneri probatori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento definitivo, tracciando una linea netta tra ciò che il consulente può e non può fare, garantendo così sia l’efficacia della sua indagine sia i diritti delle parti.

Quali sono i poteri investigativi del consulente tecnico?

Per comprendere appieno il perimetro d’azione del

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consulente tecnico d’ufficio, è fondamentale capire quali poteri investigativi gli sono concessi dalla legge. Il CTU non è un semplice “traduttore” di dati tecnici, ma un ausiliario attivo del giudice. La sua funzione è quella di rispondere in modo esauriente al quesito del giudice, ovvero l’insieme di domande specifiche che gli vengono poste. Per farlo, egli può e deve accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite.

Questo potere, però, non è illimitato. La giurisprudenza, e in particolare l’ordinanza n. 24590 del 5 settembre 2025 della Cassazione, stabilisce una distinzione fondamentale tra:

  • fatti principali: sono i fatti che costituiscono il fondamento della domanda o delle eccezioni. L’onere di allegarli e provarli spetta esclusivamente alle parti in causa. Per esempio, in una causa per inadempimento contrattuale, il fatto principale è l’esistenza stessa del contratto e l’avvenuto inadempimento. Il CTU non può ricercare d’ufficio la prova di questi elementi;
  • fatti secondari: sono circostanze e dati che, pur non costituendo il nucleo della pretesa, sono necessari per comprendere, valutare e provare i fatti principali. È proprio in questo ambito che si estende il potere di indagine del CTU.

Il consulente, quindi, può muoversi autonomamente per reperire tutti quegli elementi accessori che gli consentono di rispondere al mandato del giudice, senza però mai sostituirsi alle parti nell’onere di allegare i fatti costitutivi dei loro diritti.

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Quando il CTU può acquisire documenti autonomamente?

L’acquisizione di documenti non prodotti dalle parti è permessa al CTU a due condizioni imprescindibili. La prima è che tale attività sia necessaria per portare a termine l’incarico ricevuto. Se le informazioni contenute negli atti di causa sono insufficienti per una valutazione tecnica completa, il consulente ha la facoltà di cercare altrove. La seconda, di vitale importanza, è che sia sempre e comunque garantito il contraddittorio.

Questo significa che ogni documento acquisito autonomamente dal CTU deve essere immediatamente messo a disposizione dei consulenti di parte e degli avvocati. Questi ultimi devono avere la possibilità di esaminarlo, fare le proprie osservazioni, contestarne il contenuto o chiederne chiarimenti. Rispettare il

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contraddittorioassicura che nessuna delle parti sia colta di sorpresa e che il processo decisionale si basi su elementi noti e discussi da tutti i protagonisti del giudizio, come previsto dall’articolo 198 del Codice di procedura civile. L’acquisizione di un documento senza questo passaggio potrebbe portare alla nullità della CTU, ma solo se viene dimostrato un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.

Cosa si intende per fatti principali e fatti secondari?

Distinguere tra fatti principali e fatti secondari è il punto di snodo per capire i limiti del CTU. Facciamo un esempio pratico, ispirato proprio al caso deciso dalla Cassazione. Immaginiamo la cessione di un’azienda in cui il prezzo finale dipende dal valore delle merci rimaste in magazzino al momento del passaggio di proprietà.

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Il fatto principale, che il venditore deve allegare e provare, è la sua pretesa economica: “Chiedo 100.000 euro perché questo era il valore delle giacenze”. L’acquirente, a sua volta, potrebbe eccepire che il valore era inferiore, ad esempio 50.000 euro. Questi sono i fatti costitutivi della domanda e dell’eccezione.

Per accertare quale dei due valori sia corretto, il giudice nomina un CTU. Il consulente, per stimare il magazzino, potrebbe avere bisogno di informazioni non presenti negli atti. I fatti secondari che può ricercare autonomamente sono, ad esempio:

  • i listini prezzo ufficiali dei fornitori di quella merce in quel determinato periodo;
  • i report di fatturato dell’azienda per capire la rotazione di quei prodotti;
  • informazioni da terzi, come associazioni di categoria, per stabilire il valore di mercato di certi beni.

Acquisendo questi dati, il

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CTU non sta provando un fatto che doveva provare la parte, ma sta raccogliendo gli elementi tecnici necessari per inferire la prova del fatto principale, ovvero il valore finale del magazzino.

La perizia del CTU può essere annullata?

Una delle maggiori paure per le parti è che l’operato del consulente possa essere viziato, portando a una dichiarazione di nullità della CTU. La nullità, secondo l’articolo 157 del Codice di procedura civile, può essere dichiarata se un atto processuale non rispetta le forme prescritte e se la parte interessata la eccepisce tempestivamente.

Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, l’utilizzo da parte del CTU di documenti non prodotti dalle parti non comporta automaticamente la nullità della sua relazione peritale. La nullità è esclusa se il consulente ha agito per accertare

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fatti secondari, ha rispettato il contraddittorio e si è mosso all’interno del perimetro del quesito del giudice. Anzi, nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte, il magistrato aveva esplicitamente chiesto al CTU di stimare le rimanenze “assunte le più opportune informazioni presso terzi”, legittimando di fatto la sua ricerca esterna. Dichiarare nulla una consulenza in un caso simile sarebbe un errore, poiché l’ausiliario non ha fatto altro che seguire le indicazioni ricevute per svolgere al meglio il suo compito.

Come si applicano queste regole in un caso pratico?

Analizziamo più nel dettaglio il caso concreto che ha portato alla pronuncia della Cassazione (ordinanza 24590/2025). La controversia riguardava la vendita di un’azienda di prodotti antinfortunistici. Il contratto non includeva il valore delle merci in magazzino, che doveva essere calcolato a parte, e proprio su questa

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valutazione magazzino è sorto il conflitto.

Inizialmente, una Corte d’Appello aveva ritenuto inutilizzabili le conclusioni del CTU, dichiarando la sua perizia nulla. Il motivo? Il consulente aveva utilizzato report di fatturato e listini prezzi dei fornitori per stimare le giacenze. Secondo quel giudice, i codici dei prodotti erano “intelleggibili solo alle parti” e quindi il CTU non avrebbe potuto basarsi su di essi utilizzando fonti esterne.

La Cassazione ha ribaltato completamente questa visione. Ha stabilito che l’acquisizione di report e listini era perfettamente legittima, perché rientrava nel mandato del giudice, che chiedeva di raccogliere informazioni da terzi. Quei documenti rappresentavano fatti secondari, elementi di prova dai quali era possibile, per inferenza logica, risalire alla prova del fatto principale (il valore del magazzino). Il consulente tecnico d’ufficio, quindi, non aveva usurpato l’onere probatorio delle parti, ma aveva semplicemente usato gli strumenti tecnici a sua disposizione per illuminare un’area grigia e rispondere con precisione al quesito del giudice. La causa è stata quindi rinviata a un nuovo giudice, che dovrà decidere basandosi sulla consulenza tecnica precedentemente ritenuta, a torto, inutilizzabile.

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