Assegnazione casa familiare: spetta solo se ci sono figli?
Guida all’assegnazione della casa familiare. Scopri perché non spetta in assenza di figli, come si applica alle coppie di fatto (conviventi) e perché tutela anche i figli neonati.
Durante la crisi di una famiglia, la casa rappresenta molto più di un semplice bene immobile: è il guscio protettivo, il centro degli affetti e delle abitudini, specialmente per i figli. Proprio per salvaguardare questo spazio vitale, la legge prevede l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, un provvedimento con una finalità tanto chiara quanto specifica: tutelare la prole. La sua natura mirata, tuttavia, genera spesso dubbi e interrogativi quando le situazioni familiari si discostano dal modello tradizionale o presentano delle particolarità. Questo porta a porsi una domanda fondamentale, che racchiude in sé molti altri dubbi: l’
Indice
Cosa succede alla casa se la coppia non ha figli?
La questione relativa all’assegnazione della casa familiare
La finalità della norma è esclusivamente quella di proteggere i figli, garantendo loro la possibilità di continuare a vivere nel loro ambiente domestico, inteso come centro di affetti e abitudini di vita (Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008). Non può, in nessun caso, essere interpretata come una misura di sostegno economico per il coniuge più debole, alla cui tutela si provvede, se ne ricorrono i presupposti, con l’assegno di mantenimento (Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 1304/2023).
Quando manca il presupposto fondamentale – la presenza di figli da tutelare – la gestione dell’immobile esce dalla competenza del giudice della famiglia e rientra nelle regole generali del diritto di proprietà. Se la casa è di proprietà esclusiva di un coniuge, questi ne manterrà il pieno godimento. Se invece è in comproprietà, essa rimane soggetta alle norme sulla comunione. I coniugi dovranno quindi trovare un accordo (ad esempio, uno dei due liquida la quota dell’altro, oppure si decide di vendere o affittare) o, in caso di disaccordo, potranno ricorrere alla divisione giudiziale del bene (Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 2772/2017; Tribunale Ordinario Lecce, sez. 2, sentenza n. 817/2016).
La casa viene assegnata anche alle coppie di fatto con figli?
L’assegnazione della casa familiare viene disposta anche in caso di cessazione di una convivenza more uxorio, a condizione che vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Questo principio si basa sulla totale equiparazione giuridica dei figli, sancita dalla riforma del 2012, che ha eliminato ogni distinzione tra figli nati all’interno o al di fuori del matrimonio.
La tutela prevista dall’articolo 337-sexies del Codice Civile si applica quindi pienamente anche alle famiglie di fatto. La Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza che l’interesse superiore da proteggere è sempre quello del figlio a non subire il trauma aggiuntivo di un allontanamento dall’ambiente in cui è cresciuto, indipendentemente dal legame giuridico che univa i genitori (Cass. Civ., Sez. 5, N. 11416 del 30-04-2019). Il fondamento di questa tutela risiede nel principio di responsabilità genitoriale, che ha radici nell’articolo 30 della Costituzione.
Pertanto, anche se la casa è di proprietà del partner che si allontana, il giudice la assegnerà al genitore con cui i figli continueranno a vivere, proprio per garantire loro stabilità. La “Legge Cirinnà” (Legge n. 76/2016) sulle unioni civili e le convivenze di fatto non ha modificato questo assetto; al contrario, ha confermato che, in presenza di figli, la disciplina a loro tutela prevista dal Codice Civile prevale su ogni altra norma (Legge 20 maggio 2016, n. 76 / Art. 1.).
Un neonato ha diritto a restare nella casa familiare?
L’assegnazione della casa familiare è prevista anche, e si potrebbe dire a maggior ragione, quando c’è un figlio in tenerissima età, come un neonato. L’idea che il bambino non abbia ancora sviluppato un legame significativo con l’abitazione è un’argomentazione priva di qualsiasi fondamento giuridico e contraria alla
Lo scopo dell’istituto non è solo conservare un legame già esistente, ma soprattutto garantire al minore la massima stabilità possibile in un momento di grande vulnerabilità, preservando quello che la giurisprudenza definisce il suo “habitat domestico” (Cass. Civ., Sez. 1, N. 23501 del 02-08-2023). La Corte Costituzionale ha descritto la casa familiare come il “centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole” (Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto 2008). Questa funzione protettiva è essenziale fin dai primi istanti di vita.
Per un neonato, la stabilità dell’ambiente e la continuità del rapporto con il genitore collocatario (che in questa fase è solitamente la madre) sono elementi indispensabili per un sano sviluppo psicofisico. Anche la giurisprudenza più recente, pur trattando materie diverse, ha riconosciuto l’importanza di tutelare il “nucleo familiare in formazione” fin dalla nascita (Cass. Civ., Sez. 1, N. 16079 del 16-06-2025). Pertanto, il giudice, dovendo decidere nell’esclusivo interesse dei figli, non avrà dubbi nel disporre l’assegnazione della casa al genitore con cui il neonato vive, assicurandogli quella serenità e continuità ambientale necessarie per la sua crescita.