Chi è innocente può patteggiare?

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Autore: Mariano Acquaviva

25 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

L’imputato che non ha commesso il reato può patteggiare per evitare il rischio di una pesante condanna? In quali casi il giudice può rifiutare il patteggiamento?

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Il patteggiamento consente all’imputato di concordare la pena con il pubblico ministero, la quale diventa definitiva se approvata dal giudice. Solitamente, si ricorre a questo accordo quando ci sono scarse possibilità di difendersi in giudizio per via dell’evidente colpevolezza; ciononostante, sono in molti che, pur avendo patteggiato, si professano ugualmente innocenti. Perché avviene ciò? Chi è innocente può patteggiare? Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento è un

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rito speciale che consente all’imputato di concordare con la pubblica accusa la pena finale (artt. 444 cod. proc. pen.).

A differenza del giudizio ordinario, il patteggiamento si esaurisce in un’unica udienza nella quale avvocato e pubblico ministero sottopongono al giudice l’intesa contenente la pena finale concordata; se ritenuta conforme alla legge, questi la approva emettendo una sentenza che non può essere impugnata.

Insomma: con il patteggiamento l’imputato accetta la condanna a una pena concordata.

Perché patteggiare?

Il patteggiamento offre vantaggi indiscutibili:

È per tali ragioni che, solitamente, si ricorre al patteggiamento quando ci siano scarse possibilità di ottenere una

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sentenza di assoluzione: concordando la pena, infatti, non v’è il rischio di andare incontro a sgradite sorprese, come ad esempio quella costituita da una sentenza di condanna particolarmente severa.

Va peraltro specificato che non sempre si può patteggiare: il rito speciale è escluso tutte le volte in cui la pena finale – tenuto conto delle attenuanti e della riduzione sino a un terzo – supera i cinque anni di reclusione, nonché quando si procede per una serie di reati ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio per violenza sessuale di gruppo.

Chi è innocente può patteggiare la pena?

Chi è innocente può patteggiare, a meno che la sua estraneità ai fatti non sia evidente oppure non ricorra un’altra causa di proscioglimento, come accade ad esempio nell’ipotesi di prescrizione: in queste circostanze il giudice, nonostante la richiesta congiunta, deve

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rigettare il patteggiamento e prosciogliere immediatamente l’imputato.

Secondo il codice di procedura penale (art. 129), in ogni stato e grado del processo il giudice, se riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (ad esempio, perché abrogato), ovvero che il reato è estinto (per prescrizione, ecc.) o che manca una condizione di procedibilità (la querela, ad esempio), lo dichiara d’ufficio con sentenza.

Il giudice, dunque, non è vincolato alla richiesta di patteggiamento: sebbene si tratti di un’istanza congiunta, egli deve prosciogliere l’imputato quando emerga in modo evidente – dagli atti di causa – che è innocente, che il reato è estinto, abrogato o depenalizzato, oppure che è improcedibile.

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Al di fuori di queste ipotesi, chi si ritiene innocente può patteggiare senza che il giudice possa operare un vaglio più approfondito: il patteggiamento, infatti, preclude al giudice qualsiasi tipo di istruttoria dibattimentale.

Perché chi è innocente dovrebbe patteggiare?

Chi è innocente potrebbe ugualmente preferire il patteggiamento qualora ritenga che la sua estraneità al reato difficilmente possa emergere in un giudizio ordinario.

Si pensi all’imputato che non possa avvalersi di alcun testimone né di documenti, contro il quale però il pm abbia raccolto una serie di deposizioni sfavorevoli.

Il patteggiamento potrebbe essere scelto anche da chi ha già alcuni precedenti penali

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e, pertanto, pur ritenendosi innocente, vuole scongiurare il pericolo che il cumulo delle pene possa obbligarlo al carcere.

Fino a quattro anni di reclusione, infatti, è solitamente possibile evitare di espiare la condanna alla reclusione chiedendo l’affidamento in prova ai servizi sociali; il pregiudicato potrebbe quindi preferire il patteggiamento per ottenere una condanna certa ma mite che gli impedisca di finire in prigione.

Ancora, potrebbe voler patteggiare l’imputato che ha timore che la vicenda processuale, prolungandosi nel tempo, diventi nota causandogli un grave danno d’immagine.

Da questo punto di vista, peraltro, va ricordato che l’udienza per il patteggiamento si svolge in camera di consiglio

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a porte chiuse, senza la presenza del pubblico.

Insomma: le ragioni che possono indurre alla scelta del patteggiamento sono diverse e non si riducono solamente ai casi in cui la colpevolezza sia evidente.

Chi patteggia è considerato un condannato?

Proprio in ragione di quanto espresso nel precedente paragrafo, la legge non considera la sentenza di patteggiamento una condanna in piena regola; pur essendo iscritta nel casellario giudiziale, la pena patteggiata ha effetti più limitati, soprattutto con riferimento alla responsabilità che da essa potrebbe derivare in un procedimento civile o disciplinare.

Secondo la legge (art. 445 cod. proc. pen.), la sentenza con cui si patteggia la pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

Dunque, chi patteggia non deve temere conseguenze diverse da quelle derivanti dal procedimento penale perché essa non può essere impiegata in altri giudizi per dimostrare la responsabilità dell’imputato.

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