Intestare al coniuge conto e azioni è donazione indiretta?

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Autore: Angelo Forte

23 settembre 2025

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Mio marito mi ha intestato conto e azioni. Sono donazioni indirette? Posso prelevare?

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L’intestazione di beni al coniuge (attraverso ad esempio un bonifico) configura una donazione indiretta se viene effettuata con lo scopo di realizzare uno stabile incremento del patrimonio del donatario (cioè di chi diviene intestatario del bene) ed un impoverimento del patrimonio del donante (Cassazione, ordinanza n. 27.665 del 2020).

Pertanto, a meno che non risultino (dai contratti di aperura del conto corrente o di acquisto delle azioni) clausole con le quali suo marito si è riservato la proprietà di parte del denaro o delle azioni, sia il denaro in giacenza sul conto (esclusivamente a lei intestato) sia le azioni del portafoglio (a lei sola intestato) appartengono solo a lei (e non cadono in

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comunione legale dei beni) e pertanto suo marito non può, in assenza di clausole contrattuali che lo autorizzino, prelevare o altrimenti vantare diritti su questi beni.

Se i suoi figli sono figli anche di suo marito (come mi pare di aver capito), egli ha precisi doveri di mantenerli, educarli e istruirli e se non vi provvedesse commetterebbe anche reato.

In sede di separazione, poi, se non ci fosse accordo tra di voi, sarà il giudice a stabilire anche l’entità dell’assegno di mantenimento in favore dei figli (e anche suo eventualmente).

Fino alla separazione suo marito è comunque obbligato per legge a sostenere moralmente e materialmente il coniuge e i figli.

Ciò premesso, in assenza – mi ripeto – di clausole contrattuali o di altri accordi che riconoscano a suo marito diritti sulle somme e azioni predette, lei può liberamente disporne e quindi anche effettuare prelevamenti sempre nei limiti contrattuali (cioè nei limiti di quanto stabilito dal contratto stipulato con l’istituto di credito).

Articolo tratto dalla consuelnza resa dall’avv. Angelo Forte

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