730, la trappola dei dati mancanti: ecco redditi e spese che il fisco non vede

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L’illusione della precompilata facile nasconde insidie. Molti redditi, dalle cripto al lavoro estero, e tante spese mediche non sono inclusi. Guida completa.

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Con la scadenza del 30 settembre che si avvicina rapidamente, l’attenzione dei contribuenti è massima sulla dichiarazione dei redditi. Il modello 730 precompilato, pensato per semplificare la vita dei cittadini, si rivela ogni anno un campo minato di omissioni e dati parziali. Se da un lato il Fisco ha accesso a una mole enorme di informazioni, dall’altro esistono intere categorie di redditi e spese che rimangono invisibili al sistema, richiedendo un intervento manuale e un’attenzione meticolosa da parte del contribuente, del suo Caf o del professionista di fiducia. Ignorare queste lacune non è un’opzione, pena la perdita di detrazioni o, peggio, future contestazioni.

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I redditi fantasma che sfuggono alla precompilata

Il primo grande capitolo da verificare è quello dei redditi. Mentre stipendi e pensioni erogati da sostituti d’imposta italiani sono quasi sempre presenti, la platea degli esclusi è vasta e variegata. Uno dei settori più comuni riguarda i compensi percepiti dall’estero, che si tratti di redditi da lavoro dipendente o di pensioni. Questi importi, non transitando per i canali dei sostituti d’imposta nazionali, devono essere inseriti manualmente nel quadro C. Stesso discorso vale per gli stipendi corrisposti da privati che non applicano ritenute, come nel tipico caso di colf, badanti e altri collaboratori domestici.

Ma la lista è ben più lunga e complessa. I contribuenti devono ricordarsi di dichiarare:

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  • redditi da immobili esteri: Terreni e fabbricati situati fuori dai confini nazionali vanno obbligatoriamente inseriti nel quadro D;
  • rivalutazioni e redditi di capitale: le rivalutazioni di terreni o i redditi di capitale (anche di fonte estera) soggetti a imposizione sostitutiva trovano spazio nel quadro M;
  • attività estere e criptovalute: il quadro W è il contenitore designato per tutti gli investimenti e le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, incluse le sempre più diffuse cripto-attività. Un’omissione qui può avere conseguenze significative;
  • plusvalenze finanziarie: guadagni derivanti, ad esempio, dalla cessione di partecipazioni societarie o dalla vendita di criptovalute devono essere riportati nel quadro T;
  • redditi a tassazione separata: spesso dimenticati sono quei compensi, come quelli per lezioni private o i risarcimenti per la perdita di redditi, quando corrisposti da privati. Questi vanno indicati nel quadro M.

Spese detraibili: tra dati non trasmessi e scarti “cautelativi”

Ancora più insidioso è il fronte delle spese detraibili. Qui il problema si sdoppia. Da un lato ci sono le spese che non vengono comunicate al sistema, dall’altro quelle che, pur essendo comunicate, vengono scartate dal software dell’Agenzia delle Entrate per motivi precauzionali.

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Tra gli oneri che quasi certamente mancheranno nella vostra precompilata ci sono le spese mediche e scolastiche sostenute all’estero. Ma il vero buco nero riguarda l’acquisto di dispositivi medici effettuato al di fuori dei circuiti tradizionali di farmacie e parafarmacie. Termometri, cerotti, siringhe, mascherine, ma anche prodotti come profilattici, possono essere acquistati in supermercati, ipermercati o su piattaforme online. In questi casi, il venditore non è tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Ts). Lo stesso vale per i farmaci da banco acquistati nei corner della grande distribuzione o per gli antiparassitari per animali comprati nei pet-store. Per poter detrarre queste spese, è fondamentale conservare il documento di spesa originale. Per dispositivi più complessi (aerosol, misuratori di pressione, tiralatte), serve anche la documentazione che attesti la marcatura CE, a meno che lo scontrino non riporti già la codifica “AD”, che ne certifica la conformità.

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Quando il software del Fisco è troppo prudente

L’aspetto più delicato, e forse frustrante, riguarda le spese che, pur essendo state regolarmente comunicate, vengono “espunte” dal calcolo automatico. Le stesse Faq delle Entrate ammettono che il sistema, “in via cautelativa”, scarta alcune tipologie di spesa per evitare errori. Rientrano in questa casistica:

  • spese multiple e identiche: più documenti di spesa dello stesso importo emessi dallo stesso professionista (caso tipico di cicli di fisioterapia o psicoterapia);
  • spese ricorrenti: un numero elevato di documenti provenienti dalla stessa struttura sanitaria;
  • importi elevati: somme singole ritenute anomale o, in ogni caso, tutte le voci di spesa che superano i 15.000 euro.

Questi dati non sono persi, ma finiscono in una sorta di limbo. Sta al contribuente o al suo intermediario accorgersene, verificare la correttezza dei documenti e forzarne l’inserimento nel modello 730 per beneficiare della detrazione spettante.

Conclusioni: un sistema a due velocità che richiede consapevolezza

L’avvento della precompilata ha rappresentato una grande innovazione, ma ha anche generato un paradosso. Ha creato un contribuente a due velocità: da un lato, chi ha un profilo fiscale semplice (un solo CUD, spese mediche solo in farmacia) beneficia di un percorso quasi automatico; dall’altro, chi ha una situazione leggermente più articolata (lavoro all’estero, investimenti in cripto, figli che studiano fuori, necessità mediche particolari) si trova a dover fare un lavoro di integrazione e controllo ancora più complesso di prima.

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Il rischio più grande è la falsa sicurezza. L’idea che “se non c’è, allora non va dichiarato” è un errore che può costare caro. La precompilata non è una dichiarazione “fatta e finita”, ma una bozza avanzata. L’intelligenza (umana) e la diligenza del contribuente restano gli elementi imprescindibili per trasformare quella bozza in una dichiarazione corretta e vantaggiosa, evitando di lasciare soldi sul tavolo o, peggio, di incappare in future verifiche. La scadenza del 30 settembre non è solo un termine per inviare un modulo, ma il culmine di un lavoro di attenta ricostruzione della propria vita economica dell’anno precedente.

Correzioni al 730: due strade possibili

Chi presenta il modello 730 e si accorge di errori può rimediare seguendo due percorsi distinti:

  • dichiarazione integrativa, se occorre modificare i dati che hanno determinato il conguaglio a credito o a debito;
  • utilizzo del credito in compensazione o rimborso, oppure ricorso al ravvedimento operoso, se l’errore riguarda i versamenti effettuati tramite F24 (sia in eccesso che in difetto).

La disciplina distingue quindi tra correzione del calcolo contenuto nel 730 già trasmesso e correzione dei pagamenti effettuati con F24. A loro volta, le modalità cambiano a seconda che si tratti di una rettifica “a favore” del contribuente (per recuperare un maggior credito o ridurre l’imposta) o “a sfavore” (per riconoscere un debito più alto o un rimborso minore).

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Se la dichiarazione non è ancora stata inviata entro fine mese, le eccedenze di versamento si possono recuperare subito tramite il 730. Ciò riguarda in particolare tributi da F24 come: imposta sulle mance del settore turistico (rigo C16) e redditi da inserire nei quadri M (tassazione separata e imposte sostitutive), T (plusvalenze) e W (Ivie, Ivafe e criptoattività). Le scadenze seguono quelle dell’Irpef: acconto (es. per Ivafe, Ivie, cripto) entro il 2024; saldo e primo acconto 2025 entro il 30 giugno o, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 30 luglio.

Se invece il problema è un versamento F24 insufficiente, occorre il ravvedimento operoso. Da settembre 2024, però, valgono le nuove sanzioni. Per l’acconto di giugno 2024 la sanzione base è del 30%, ridotta al 3,75% se il pagamento avviene entro il 31 ottobre 2025. Per l’acconto di novembre 2024 e per il saldo, la sanzione ordinaria è del 25%: ridotta al 3,125% per l’acconto pagato entro il 31 ottobre, e al 2,78% per il saldo sanato entro 90 giorni dalla scadenza.

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Se invece il 730 è già stato trasmesso e l’errore non dipende dal Caf o dal professionista, valgono regole diverse. In caso di credito spettante più alto o addebito inferiore a quello risultante dal modello già presentato, si può ricorrere al 730 integrativo (entro il 25 ottobre). Il maggior credito o le somme trattenute in eccesso saranno rimborsate in busta paga o, se riguardano imposte da F24, potranno essere compensate. Se invece la correzione porta a un credito più basso o a un debito maggiore, il 730 integrativo non è ammesso: occorre pagare la differenza con F24 tramite ravvedimento operoso e presentare un modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre.

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