Stalking, l'ammonimento del questore: pochi indizi bastano, ma non sempre
Tre sentenze dei Tar definiscono l’ammonimento per stalking. Ampia discrezionalità al Questore, ma servono indizi attendibili. È una misura preventiva, non una condanna.
Una serie di recenti sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali (Tar) ha delineato con precisione i contorni dell’ammonimento del questore, uno degli strumenti più importanti per contrastare il reato di stalking (art. 612-bis c.p.). Emerge un quadro chiaro: si tratta di una misura di prevenzione caratterizzata da un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, che non richiede prove granitiche come in un processo penale, ma che deve comunque basarsi su un quadro indiziario attendibile per non risultare illegittima.
Indice
Una misura preventiva, non una condanna
Come chiarito dal Tar dell’Umbria (sentenza n. 439/2024), l’ammonimento del questore non è una sanzione, ma una misura di prevenzione con una natura “tipicamente cautelare e preventiva”. Il suo scopo non è accertare una responsabilità penale, ma interrompere sul nascere una spirale di comportamenti persecutori prima che possano sfociare in “esiti irreparabili”. L’ammonimento si colloca in una fase precedente e meno grave rispetto al reato vero e proprio, mirando a bloccare quelle condotte che, pur non costituendo ancora una minaccia esplicita, rappresentano un'”indesiderata interferenza nella sfera privata” della vittima, generando ansia e condizionandone la vita.
Pochi indizi, ma attendibili: il criterio della prova
Il punto nodale affrontato da tutte le sentenze è la quantità e la qualità della prova necessaria per emettere il provvedimento. I giudici amministrativi sono concordi: non occorre la piena prova della colpevolezza richiesta per una condanna penale. Sono sufficienti degli “elementi indiziari” dai quali sia possibile dedurre, con un “adeguato grado di attendibilità”, un comportamento anomalo, minaccioso o molesto.
È fondamentale, come sottolinea il Trga di Bolzano (sentenza n. 168/2024), che questo comportamento sia in grado di generare uno stato di “ansia e paura” nella vittima, così come viene da lei percepito. Tuttavia, questo non significa che l’ammonimento possa basarsi sul nulla. Nello stesso caso, i giudici hanno annullato il provvedimento proprio perché non hanno riscontrato un “quadro indiziario attendibile” che giustificasse, secondo massime di esperienza, il compimento di condotte persecutorie.
L’ampia discrezionalità del questore e i limiti del giudice
Nella valutazione di questi indizi, il Questore gode di ampia discrezionalità. Come evidenziato dal Tar delle Marche (sentenza n. 620/2024), l’autorità di pubblica sicurezza è chiamata a esprimere un giudizio prognostico, una previsione sulla potenziale pericolosità futura delle condotte. Questa ampia discrezionalità restringe di molto il potere di intervento del giudice amministrativo, il cui controllo deve limitarsi a verificare che il provvedimento non sia basato su presupposti di fatto palesemente inesistenti o che non sia affetto da “manifesta irragionevolezza” o sproporzione.
Implicazioni procedurali: prima della querela, dopo la d’ufficio
Infine, il Tar dell’Umbria ricorda un aspetto procedurale determinante. L’ammonimento può essere emesso solo se la vittima non ha ancora sporto querela. L’adozione di questa misura preventiva ha un effetto deterrente molto forte: se, nonostante l’avvertimento formale, le condotte persecutorie continuano, il reato di stalking diventa procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato può perseguire penalmente lo stalker senza la necessità di un’ulteriore querela da parte della vittima, garantendo così una tutela più forte e immediata.