Comporto disabili, la bomba da Lussemburgo: decide il giudice caso per caso
Una sentenza della Corte Ue cambia tutto sul licenziamento per malattia dei disabili. Via la regola fissa, ora il giudice valuterà gli “accomodamenti ragionevoli”.
Tutto parte da una piccola impresa di Ravenna, da una lavoratrice con disabilità licenziata dopo 180 giorni di malattia e da un giudice che, invece di applicare la legge in modo automatico, ha avuto un dubbio. Un dubbio così profondo da fermare tutto e interrogare la Corte di Giustizia Europea. La risposta, arrivata l’11 settembre, non è una semplice istruzione per l’uso, ma un vero e proprio terremoto che scuote dalle fondamenta il diritto del lavoro italiano, scaricando una responsabilità enorme sulle spalle di giudici e datori di lavoro. Questa decisione
Fino a ieri, in Italia, la strada sembrava tracciata. La nostra Corte di Cassazione aveva costruito un principio che suonava come un dogma: applicare lo stesso periodo di malattia (il cosiddetto periodo di comporto) a un lavoratore disabile e a uno che non lo è, è discriminazione. Punto. Una visione netta, che imponeva ai contratti collettivi e alle aziende di prevedere, di fatto, un periodo di conservazione del posto più lungo e protetto per i soggetti più fragili, più esposti al rischio di ammalarsi.
Ma il giudice di Ravenna ha guardato oltre. Ha osservato che il contratto del Commercio, come molti altri, già garantisce un “cuscinetto” robusto: 180 giorni di malattia retribuita a cui si possono aggiungere 120 giorni di aspettativa non retribuita. Quasi un anno. È davvero così ingiusto? O è una tutela già di per sé consistente? Questo dubbio è volato fino a Lussemburgo.
Indice
La rivoluzione della “ragionevolezza”
E qui arriva la bomba. La Corte Europea, con la sentenza C-5/24, ha smontato l’assioma della Cassazione. Un comporto unico, dice l’Europa, non è automaticamente discriminatorio. I giudici di Ravenna avevano visto giusto. Ma la Corte fa un passo in più, introducendo un concetto tanto affascinante quanto scivoloso: la ragionevolezza.
La direttiva europea, spiegano i giudici, non impone regole fisse sul licenziamento, ma un principio: il datore di lavoro ha il dovere di adottare
La patata bollente nelle mani del datore di lavoro e del giudice
Ed è qui che la prospettiva europea, così equilibrata in teoria, si scontra con la realtà cruda delle aziende, specialmente quelle piccole. La Corte Ue ha di fatto passato una patata bollente incandescente nelle mani del singolo giudice nazionale e, di riflesso, del singolo datore di lavoro.
Ora, di fronte a un dipendente disabile che esaurisce il comporto, il datore non potrà più limitarsi a inviare la lettera di licenziamento. Dovrà chiedersi: “Cos’altro potevo fare? Potevo offrirgli un ruolo diverso? Un orario differente? Un periodo di aspettativa
E adesso? La via stretta tra incertezza e tutela
Il futuro immediato è avvolto nella nebbia. In attesa che la giurisprudenza trovi un nuovo equilibrio, è probabile che molte aziende, per puro timore di un contenzioso dall’esito imprevedibile, continueranno a concedere unilateralmente periodi di comporto più lunghi ai lavoratori disabili.
Ma la Corte Europea ha lasciato un ultimo, velenoso avvertimento: concedere un’aspettativa generica, applicata a tutti, non è un accomodamento ragionevole. La soluzione deve essere il frutto di una valutazione personalizzata, cucita su misura sulla specifica condizione di disabilità. Si chiude così il cerchio: addio alla regola certa, benvenuti nell’era della valutazione soggettiva. Una vittoria per l’individuo, ma una sfida titanica per chi, ogni giorno, deve far quadrare i conti di un’azienda e le tutele dei suoi dipendenti.