Chi perde una causa può chiedere un risarcimento danni?

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Autore: Paolo Florio

24 ottobre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

La regola generale è che chi perde paga le spese legali. Esistono però delle eccezioni importanti, come i processi troppo lunghi o gli errori dei giudici, che possono dare diritto a un indennizzo.

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Nell’immaginario comune, l’esito di una causa legale è binario: c’è un vincitore e un vinto. Al primo spetta la ragione e il soddisfacimento delle sue pretese; al secondo, il torto e l’obbligo di pagare le conseguenze, a partire dalle spese legali della controparte. Questo schema, che risponde a una logica di giustizia ed equità, trova fondamento in un pilastro del nostro sistema processuale: il principio della soccombenza. Eppure, la realtà giuridica è più sfaccettata. Esistono situazioni in cui anche chi esce sconfitto da un’aula di tribunale può avere diritto a una forma di ristoro economico. Ma è davvero possibile? E in quali circostanze

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chi perde una causa può chiedere un risarcimento danni? La risposta è affermativa, ma solo in casi specifici e ben definiti, che non mettono in discussione l’esito della lite, ma sanzionano altre patologie del sistema giustizia.

Qual è la regola generale quando si perde una causa?

La regola di base del processo civile è sintetizzata dal brocardo “chi perde, paga”. Questo è il principio della soccombenza

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, sancito dall’articolo 91 del Codice di Procedura Civile. Il giudice, al termine del processo, condanna la parte le cui domande sono state respinte (il soccombente) a rimborsare tutte le spese che la parte vittoriosa ha dovuto sostenere per difendersi. La logica che sottende questa regola è il principio di causalità: chi ha dato causa al processo, intentando un’azione infondata o resistendo a una pretesa legittima, deve sopportarne i costi (Tribunale di Imperia, sentenza n. 548 del 8 agosto 2024).

Una parte viene considerata totalmente vittoriosa quando le richieste della controparte sono state integralmente rigettate (Cass. Civ., Sez. 2, n. 32233 del 10 dicembre 2019). Questo meccanismo non si limita al processo civile, ma si estende anche al processo penale nel caso in cui vi sia una

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costituzione di parte civile. Se la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile viene respinta, questa può essere condannata a rimborsare le spese legali sostenute dall’imputato assolto (art. 541 Codice di procedura penale). La regola, quindi, è chiara e severa: la sconfitta nel merito comporta, quasi automaticamente, un esborso economico per coprire i costi della lite.

Cosa significa “compensazione delle spese legali”?

Il rigore del principio della soccombenza può essere attenuato dal giudice attraverso la compensazione delle spese. Con questo provvedimento, il giudice decide che ogni parte debba farsi carico delle proprie spese legali, senza alcun rimborso reciproco. Tuttavia, non si tratta di una decisione discrezionale, ma di una scelta vincolata a ipotesi tassative, come chiarito dall’articolo 92 del Codice di Procedura Civile e dalla giurisprudenza.

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Le situazioni che possono giustificare la compensazione sono principalmente tre:

  • soccombenza reciproca: si verifica quando entrambe le parti escono dal processo parzialmente vincitrici e parzialmente sconfitte, perché il giudice ha accolto solo alcune delle domande presentate da ciascuna;
  • assoluta novità della questione trattata: quando il caso sottoposto al giudice presenta profili giuridici mai affrontati prima dalla giurisprudenza, rendendo incerto l’esito della lite per entrambe le parti;
  • mutamento della giurisprudenza: se durante il corso del processo le Sezioni Unite della Cassazione o altre corti superiori cambiano un orientamento consolidato su cui una delle parti aveva fatto affidamento.

Al di fuori di questi casi specifici, la compensazione non è ammessa e torna a valere la regola generale per cui chi perde paga.

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Si può essere risarciti se il processo è durato troppo?

Ecco la prima, e più importante, ipotesi in cui anche chi perde una causa ha diritto a un ristoro economico. La Legge n. 89 del 2001, meglio nota come “Legge Pinto”, riconosce a ogni cittadino il diritto a un’equa riparazione per il danno subito a causa della durata irragionevole di un processo. Il diritto a una giustizia celere è un principio fondamentale, tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’elemento fondamentale di questa legge è che l’esito del giudizio è del tutto irrilevante. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del processo spetta a tutte le parti,

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inclusa quella risultata soccombente (Corte Cost., sentenza n. 124 del 14 maggio 2014). Il danno, infatti, non deriva dalla sconfitta, ma dal “patimento” e dall’incertezza generati da un’attesa snervante e ingiustificata. Di conseguenza, anche chi alla fine ha visto le proprie pretese respinte può chiedere un indennizzo allo Stato se il processo si è protratto oltre i termini considerati ragionevoli (solitamente tre anni per il primo grado, due per l’appello e uno per la Cassazione). L’indennizzo viene liquidato sulla base di parametri standard, di norma tra 400 e 800 euro per ogni anno di ritardo (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Cosa succede se la sconfitta è dovuta a un errore del giudice?

Un’altra circostanza che apre le porte al risarcimento per la parte soccombente è quella in cui la decisione sfavorevole sia il risultato di un grave errore del magistrato. La

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Legge n. 117 del 1988 disciplina la responsabilità civile dei magistrati, prevedendo che chiunque subisca un “danno ingiusto” a causa di un atto o provvedimento giudiziario emesso con dolo o colpa grave possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento.

Non si tratta di contestare la decisione nel merito attraverso i normali mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione), ma di dimostrare che il giudice ha commesso un errore macroscopico e inescusabile. La legge definisce “colpa grave”, ad esempio, la violazione manifesta della legge, il travisamento del fatto o delle prove, oppure l’affermazione di un fatto la cui esistenza è palesemente smentita dagli atti del processo. Inizialmente, il risarcimento del danno non patrimoniale era limitato ai soli casi di ingiusta detenzione. Tuttavia, un intervento della Corte Costituzionale ha ampliato notevolmente le tutele, stabilendo che sono risarcibili tutti i danni non patrimoniali che derivano dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come la reputazione o la salute (Corte Cost., sentenza n. 205 del 21 settembre 2022).

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Il danno va sempre dimostrato in modo specifico?

È fondamentale un’ultima precisazione. In tutte le ipotesi in cui si chiede un risarcimento, sia per l’irragionevole durata del processo sia per l’errore giudiziario, il danno non è mai automatico o implicito nella violazione (cosiddetto “danno in re ipsa). La giurisprudenza, sia civile che penale, è costante nell’affermare che il danno risarcibile non è la lesione del diritto in sé (“danno evento”), ma sono le conseguenze pregiudizievoli che concretamente derivano da quella lesione: il cosiddetto “danno conseguenza” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 25334 del 28 agosto 2023).

Questo significa che spetta sempre a chi chiede il risarcimento l’onere di allegare e provare l’esistenza e l’entità del danno che ha subito. Per esempio, nel caso della Legge Pinto, non basta dimostrare che il processo è stato lungo, ma bisogna anche provare lo stato di ansia e patimento subito. Allo stesso modo, nel caso di errore del giudice, è necessario dimostrare il pregiudizio concreto alla propria reputazione o al proprio patrimonio. La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni, ma non può mai mancare (Cass. Pen., Sez. 2, n. 31574 del 20 luglio 2023).

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