IA, la legge è approvata: avvocati, giudici e PA, tutte le nuove regole e i divieti

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Autore: Angelo Greco

18 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

È stato approvato in via definitiva la legge italiana sull’IA. L’uomo resta al centro: uso solo di supporto per i professionisti e paletti per i giudici. Tutte le novità.

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Con il disco verde definitivo del Senato, l’Italia ha la sua prima legge sull’intelligenza artificiale. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il Ddl con 77 voti a favore, 55 contrari e 2 astenuti, allineando la normativa nazionale al cosiddetto AI Act europeo. L’obiettivo dichiarato è promuovere un utilizzo «corretto, trasparente e responsabile» delle nuove tecnologie, mantenendo una dimensione antropocentricadove l’uomo resta al centro delle decisioni. Il testo approvato recepisce le modifiche della Camera, tra cui la cancellazione dell’obbligo di localizzare in Italia i server per le IA usate nel settore pubblico. Vediamo nel dettaglio le importanti implicazioni per il mondo della giustizia e delle professioni.

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Professioni intellettuali: l’IA come assistente, l’uomo come decisore

L’articolo 13 della nuova legge stabilisce un principio cardine per avvocati, commercialisti e altri professionisti: l’intelligenza artificiale potrà essere usata solo per funzioni strumentali e di supporto. L’attività principale, la consulenza e la decisione finale restano appannaggio del pensiero critico umano, che deve sempre prevalere sulla componente automatizzata. Viene inoltre introdotto un nuovo e fondamentale

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obbligo di informare i clienti, con un linguaggio chiaro ed esaustivo, sull’eventuale utilizzo di sistemi di IA. Per un avvocato, questo significa poter usare l’IA per l’analisi di documenti o la ricerca di sentenze, ma la valutazione giuridica e la stesura finale di un atto restano una sua prerogativa. Se una bozza è stata generata da un’IA, il cliente dovrà esserne informato, introducendo di fatto un nuovo dovere deontologico di trasparenza.

Giustizia blindata: niente decisioni agli algoritmi

La legge mette paletti ancora più rigidi nell’ambito dell’attività giudiziaria. L’articolo 15 è categorico: sono riservate esclusivamente al magistrato le decisioni che riguardano l’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione di provvedimenti. Viene inoltre esplicitamente

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esclusa la giustizia predittiva, ovvero l’uso di algoritmi per prevedere l’esito di un processo o la recidiva di un imputato. L’IA potrà essere impiegata solo per compiti accessori, come l’organizzazione dei servizi di cancelleria, la semplificazione del lavoro giudiziario e altre attività amministrative. Per garantire un corretto utilizzo, è prevista una formazione specifica per magistrati e personale giudiziario.

Pubblica amministrazione e nuove cause legali

Anche per la Pubblica Amministrazione, l’IA è vista come uno strumento per aumentare l’efficienza e ridurre i tempi dei procedimenti, ma sempre nel rispetto dei principi di conoscibilità, tracciabilità e trasparenza. La decisione finale resta in capo al funzionario responsabile. Questa novità apre una nuova frontiera per gli avvocati amministrativisti, che potranno intentare nuove azioni legali basate proprio sulla mancata trasparenza degli algoritmi usati dalla PA o su eventuali discriminazioni ed errori automatizzati. A rafforzare questo nuovo ambito di contenzioso interviene l’articolo 17, che attribuisce al

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tribunale la competenza esclusiva per le cause relative al funzionamento dei sistemi di IA, escludendo il giudice di pace.

Diritto d’autore e nuovi reati digitali

La legge interviene anche su due fronti molto sentiti: copyright e diritto penale. L’articolo 25 stabilisce che le opere protette dal diritto d’autore devono avere origine umana. Tuttavia, vengono tutelate anche le opere create con l’ausilio di IA, a patto che siano il frutto verificabile del lavoro intellettuale e creativo dell’autore. Si apre così un vasto campo di consulenza e contenzioso per distinguere la mera generazione automatica dalla creazione assistita. Infine, l’articolo 26 introduce un nuovo reato

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per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale e aggiorna fattispecie già esistenti come la manipolazione del mercato, l’aggiotaggio e il plagio, includendo i comportamenti realizzati tramite strumenti di IA come i deepfake.

Una legge che difende il fattore umano

La legge italiana sull’intelligenza artificiale, pur muovendosi nel solco europeo, sceglie una via marcatamente “umanistica” e prudente. Più che una normativa sulla tecnologia, appare come una legge a difesa delle prerogative umane nei settori dove il giudizio, l’etica e l’interpretazione sono fondamentali. Il continuo richiamo al ruolo “strumentale e di supporto” dell’IA non è un dettaglio tecnico, ma il manifesto filosofico di un legislatore che riconosce l’efficienza degli algoritmi ma diffida della loro capacità decisionale. È un testo che, invece di spalancare le porte a una rivoluzione tecnologica, ne delimita attentamente il perimetro, proteggendo il cuore delle professioni intellettuali e della funzione giudiziaria dal rischio di una delega al silicio.

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