Come si dividono gli utili se un socio non lavora?

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Autore: Paolo Florio

28 ottobre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il diritto agli utili deriva dalla quota di capitale, non dal lavoro. Nelle Srl la divisione è proporzionale, nelle società di persone dipende dal contratto sociale. La distribuzione è decisa dai soci.

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All’interno di una società, le dinamiche possono essere molto diverse: c’è il socio che si dedica anima e corpo all’attività, quello che contribuisce con le sue competenze specifiche e, non di rado, il socio che ha semplicemente investito un capitale, senza partecipare alla gestione quotidiana. Questa pluralità di ruoli solleva una delle domande più comuni e delicate nella vita di un’impresa, una questione che tocca il cuore stesso del patto sociale: come si dividono gli utili se un socio non lavora?

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L’errore più comune è pensare che il diritto a una fetta dei guadagni sia una sorta di ricompensa per l’impegno lavorativo. In realtà, la legge italiana stabilisce un principio molto diverso: il diritto a partecipare agli utili non nasce dal lavoro, ma dalla qualità di socio, ovvero dall’aver contribuito alla formazione del patrimonio aziendale con un conferimento in denaro, beni o servizi. Le modalità precise di ripartizione, però, cambiano radicalmente a seconda della forma giuridica della società e di quanto stabilito nel contratto firmato dai soci.

Da cosa nasce il diritto a percepire gli utili?

Per capire

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da cosa nasce il diritto a percepire gli utili, è fondamentale partire dal presupposto che questo diritto non è legato alla prestazione lavorativa. Il suo fondamento risiede nello status di socio e nel conferimento effettuato per entrare a far parte della società. Quando una persona decide di investire in un’impresa, che sia attraverso denaro o beni, acquisisce una partecipazione che le dà diritto a una parte dei risultati economici, positivi o negativi che siano. Un socio che non lavora in azienda, spesso definito “socio di capitale”, ha quindi lo stesso identico diritto a partecipare alla divisione degli utili di un socio lavoratore. Il suo contributo al rischio d’impresa, tramite il capitale investito, è ciò che la legge riconosce come titolo per la remunerazione. Gli utili percepiti da un socio di capitale, infatti, vengono qualificati come “redditi da capitale”, distinti dai redditi d’impresa che possono derivare da un’effettiva partecipazione all’attività lavorativa, una distinzione che però rileva più a fini fiscali che per il diritto alla ripartizione (Corte di Appello di Milano, Sentenza n.873 del 21 dicembre 2023; Tribunale Di Roma, Sentenza n.10471 del 23 Ottobre 2024).
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Come funziona la divisione degli utili nelle Srl e nelle SpA?

Nelle società di capitali, il principio che governa la divisione degli utili è prettamente capitalistico. Per capire come funziona la divisione nelle Srl e nelle SpA, bisogna guardare alla partecipazione detenuta da ciascun socio. La regola generale, stabilita dall’articolo 2468 del Codice Civile per le S.r.l., è che i diritti sociali, incluso quello agli utili, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Se un socio, lavoratore o meno, detiene il 30% del capitale sociale, avrà diritto al 30% degli utili che la società decide di distribuire. Lo stesso principio vale per le S.p.A., dove il diritto al dividendo è legato al numero di azioni possedute.

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Tuttavia, soprattutto nelle S.r.l., lo statuto può prevedere delle eccezioni. La legge consente di attribuire a singoli soci dei “diritti particolari” che possono riguardare anche la distribuzione degli utili (art. 2468 c.c.). Tramite queste clausole, è possibile stabilire una ripartizione non proporzionale, magari per premiare l’apporto di un socio a prescindere dalla sua quota di capitale. È una possibilità che però richiede un accordo specifico e, di norma, unanime per essere modificata.

Quali sono le regole per la divisione degli utili nelle società di persone?

Se ci si chiede quali sono le regole per le società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), il quadro cambia notevolmente. In queste strutture, l’elemento personale e la volontà dei soci espressa nel contratto sociale hanno un’importanza preponderante. La norma di riferimento è l’articolo 2263 del Codice Civile, che affida in primo luogo la decisione al

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contratto sociale. I soci possono liberamente stabilire quote di partecipazione agli utili non proporzionali ai conferimenti, ad esempio per riconoscere il maggior peso dell’attività lavorativa di alcuni rispetto all’apporto di capitale di altri.

Solo se il contratto non dice nulla, la legge interviene con delle presunzioni:

  • la partecipazione agli utili si presume proporzionale ai conferimenti;
  • se neanche il valore dei conferimenti è stato determinato, le quote si presumono uguali;
  • se un socio ha conferito la propria opera (“socio d’opera”) e il contratto non stabilisce la sua quota, questa viene decisa dal giudice secondo equità (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4260 del 19-02-2020).

In una società di persone, quindi, il socio non lavoratore parteciperà agli utili secondo la quota fissata dal contratto o, in sua assenza, in proporzione al capitale versato. L’unico limite a questa autonomia è il

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divieto del patto leonino, che impedisce di escludere totalmente un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 c.c.).

Quando si può effettivamente incassare l’utile?

Sapere quando si può effettivamente incassare l’utile è un altro aspetto fondamentale, valido per ogni tipo di società. Il diritto del socio a percepire la sua quota non è automatico al termine dell’anno. Si trasforma in un vero e proprio credito esigibile solo dopo che si sono verificati due passaggi formali:

  1. approvazione del bilancio (o del rendiconto nelle società di persone), che deve accertare l’esistenza di un utile “realmente conseguito” (Cass. Civ., Sez. 6, N. 6028 del 04-03-2021);
  2. delibera di distribuzione da parte dell’assemblea dei soci.

Prima di questa delibera, il socio ha solo una mera aspettativa (Tribunale Ordinario Bologna, sez. IM, sentenza n. 859/2018). L’assemblea, infatti, ha piena discrezionalità nel decidere di non distribuire gli utili e di destinarli a riserva o a nuovi investimenti, se lo ritiene nell’interesse della società (Tribunale Ordinario Roma, sez. 3, sentenza n. 5325/2016). Qualsiasi prelievo effettuato dai soci durante l’anno, prima dell’approvazione del bilancio, è da considerarsi un semplice acconto, soggetto a restituzione se l’esercizio dovesse chiudersi in perdita (Cass. Civ., Sez. 1, N. 979 del 20-01-2021).

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