Come si dividono gli utili se un socio non lavora?
Il diritto agli utili deriva dalla quota di capitale, non dal lavoro. Nelle Srl la divisione è proporzionale, nelle società di persone dipende dal contratto sociale. La distribuzione è decisa dai soci.
All’interno di una società, le dinamiche possono essere molto diverse: c’è il socio che si dedica anima e corpo all’attività, quello che contribuisce con le sue competenze specifiche e, non di rado, il socio che ha semplicemente investito un capitale, senza partecipare alla gestione quotidiana. Questa pluralità di ruoli solleva una delle domande più comuni e delicate nella vita di un’impresa, una questione che tocca il cuore stesso del patto sociale: come si dividono gli utili se un socio non lavora?
Indice
Da cosa nasce il diritto a percepire gli utili?
Per capire
Come funziona la divisione degli utili nelle Srl e nelle SpA?
Nelle società di capitali, il principio che governa la divisione degli utili è prettamente capitalistico. Per capire come funziona la divisione nelle Srl e nelle SpA, bisogna guardare alla partecipazione detenuta da ciascun socio. La regola generale, stabilita dall’articolo 2468 del Codice Civile per le S.r.l., è che i diritti sociali, incluso quello agli utili, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Se un socio, lavoratore o meno, detiene il 30% del capitale sociale, avrà diritto al 30% degli utili che la società decide di distribuire. Lo stesso principio vale per le S.p.A., dove il diritto al dividendo è legato al numero di azioni possedute.
Tuttavia, soprattutto nelle S.r.l., lo statuto può prevedere delle eccezioni. La legge consente di attribuire a singoli soci dei “diritti particolari” che possono riguardare anche la distribuzione degli utili (art. 2468 c.c.). Tramite queste clausole, è possibile stabilire una ripartizione non proporzionale, magari per premiare l’apporto di un socio a prescindere dalla sua quota di capitale. È una possibilità che però richiede un accordo specifico e, di norma, unanime per essere modificata.
Quali sono le regole per la divisione degli utili nelle società di persone?
Se ci si chiede quali sono le regole per le società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), il quadro cambia notevolmente. In queste strutture, l’elemento personale e la volontà dei soci espressa nel contratto sociale hanno un’importanza preponderante. La norma di riferimento è l’articolo 2263 del Codice Civile, che affida in primo luogo la decisione al
Solo se il contratto non dice nulla, la legge interviene con delle presunzioni:
- la partecipazione agli utili si presume proporzionale ai conferimenti;
- se neanche il valore dei conferimenti è stato determinato, le quote si presumono uguali;
- se un socio ha conferito la propria opera (“socio d’opera”) e il contratto non stabilisce la sua quota, questa viene decisa dal giudice secondo equità (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4260 del 19-02-2020).
In una società di persone, quindi, il socio non lavoratore parteciperà agli utili secondo la quota fissata dal contratto o, in sua assenza, in proporzione al capitale versato. L’unico limite a questa autonomia è il
Quando si può effettivamente incassare l’utile?
Sapere quando si può effettivamente incassare l’utile è un altro aspetto fondamentale, valido per ogni tipo di società. Il diritto del socio a percepire la sua quota non è automatico al termine dell’anno. Si trasforma in un vero e proprio credito esigibile solo dopo che si sono verificati due passaggi formali:
- approvazione del bilancio (o del rendiconto nelle società di persone), che deve accertare l’esistenza di un utile “realmente conseguito” (Cass. Civ., Sez. 6, N. 6028 del 04-03-2021);
- delibera di distribuzione da parte dell’assemblea dei soci.
Prima di questa delibera, il socio ha solo una mera aspettativa (Tribunale Ordinario Bologna, sez. IM, sentenza n. 859/2018). L’assemblea, infatti, ha piena discrezionalità nel decidere di non distribuire gli utili e di destinarli a riserva o a nuovi investimenti, se lo ritiene nell’interesse della società (Tribunale Ordinario Roma, sez. 3, sentenza n. 5325/2016). Qualsiasi prelievo effettuato dai soci durante l’anno, prima dell’approvazione del bilancio, è da considerarsi un semplice acconto, soggetto a restituzione se l’esercizio dovesse chiudersi in perdita (Cass. Civ., Sez. 1, N. 979 del 20-01-2021).