Pergotenda fissa: per la Cassazione è abuso edilizio anche col “Salva casa”

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Autore: Paolo Remer

19 settembre 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Niente edilizia libera: chiudere un terrazzo con una pergotenda fissa resta abuso edilizio, anche dopo il recente decreto Salva casa. La Suprema Corte ribadisce che serve il titolo edilizio se si creano nuovi volumi.

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Tempi duri per chi, confidando nel regime di edilizia libera introdotto dal recente decreto “Salva casa“, realizza manufatti leggeri come una pergotenda sul terrazzo o in giardino: se la struttura è fissa, e non amovibile, per la Cassazione l’opera costituisce comunque un abuso edilizio.

Così stabilisce una nuova sentenza (la n. 29638/2025) della Suprema Corte, che ha assunto un orientamento drastico: il decreto “Salva casa” (D.L. 69/2024, convertito nella Legge 105/2024) non legittima le cosiddette

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false pergotende, ossia quelle strutture che, di fatto, trasformano uno spazio aperto in un nuovo volume abitabile. Per esse rimane necessario munirsi del titolo abilitativo prima della realizzazione.

Il caso deciso dalla Cassazione

Un proprietario aveva installato sul suo terrazzo una struttura metallica di oltre cinque metri per tre, chiusa su due lati dai muri dell’edificio e sugli altri due da tamponamenti, con copertura di altezza fino a 2,65 metri, in plastica scorrevole e pilastrini metallici.

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Secondo la Cassazione, non si trattava di una vera pergotenda, come tale destinata a migliorare la fruizione dello spazio esterno, ma di un’opera che alterava la destinazione d’uso dello spazio, creando volume abitabile e superficie nuova, e così trasformando in modo permanente il territorio. Oltretutto era stato violato anche il regolamento edilizio comunale per il centro storico.

Per questo è stata confermata la condanna penale a 5mila euro di ammenda per abuso edilizio, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Il principio: pergotenda sì, ma solo se retrattile

Il decreto “Salva casa” ha notevolmente ampliato l’elenco delle opere in

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edilizia libera, includendo (con la nuova formulazione dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, nel quale è stata introdotta la lettera b-ter), anche manufatti di vario genere come le tende da sole, le tende a pergola e le pergotende, purché abbiano telo retrattile e non comportino la creazione di spazi stabilmente chiusi.

In particolare, perché sia edilizia libera – e dunque non integri un abuso edilizio – la pergotenda deve:

Se anche una sola di queste condizioni manca

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– come nel caso di coperture fisse o chiusure perimetrali stabili – l’opera non può essere considerata edilizia libera e necessita dell’apposito titolo abilitativo previsto (che, a seconda dei casi, può essere la SCIA, la CILA o il PDC – permesso di costruire) e, se realizzata senza di esso, può configurare reato edilizio, come è appunto avvenuto nel caso che abbiamo descritto.

In definitiva, qualsiasi struttura che configuri uno spazio chiuso e permanente sarà sempre considerata una «nuova costruzione» rilevante ai sensi del Testo Unico Edilizia, con tutte le conseguenze penali e amministrative che ne derivano.

La linea della giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa – ed anche quella penale in caso di abuso edilizio costituente reato – ha da tempo chiarito che la pergotenda è una struttura leggera, finalizzata solo a migliorare la vivibilità degli spazi esterni senza però modificarne la destinazione d’uso.

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Del tutto diverso è il caso delle coperture fisse che creano ambienti chiusi, assimilabili a pergolati o verande: qui scatta l’obbligo di permesso di costruire.

Secondo i giudici, le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa non legittimano quei manufatti che, pur presentandosi come semplici coperture per esterni, alterano la sagoma dell’edificio e la destinazione d’uso dell’area.

Per rientrare nel regime dell’edilizia libera, una pergotenda deve essere un mero accessorio di arredo, con una copertura retrattile e senza chiusure laterali fisse, destinata esclusivamente a proteggere dal sole e da agenti atmosferici di lieve entità (pioggia, grandine, ecc.).

In sintesi, la

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creazione di nuovi volumi – mediante la realizzazione di pergotende o strutture analoghe – richiede sempre un titolo edilizio abilitativo. Le semplificazioni del Decreto Salva Casa valgono solo per le strutture leggere con coperture retrattili, finalizzate unicamente a riparare dal sole e dalle intemperie.

Cosa cambia per i proprietari?

La sentenza che abbiamo illustrato conferma un principio netto:

Il messaggio della Cassazione è chiaro:

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non basta chiamarla pergotenda e qualificarla “ufficialmente” come tale per legittimarla, riuscendo così a spacciare per un’opera libera da titoli ciò che in realtà integra un abuso edilizio a tutti gli effetti. Stante il netto orientamento della giurisprudenza che abbiamo richiamato, questo sistema non funziona.

Domande frequenti sulla pergotenda e il decreto “Salva casa”

Serve il permesso edilizio per installare una pergotenda?
Dipende. Se la pergotenda è retrattile, senza chiusure laterali fisse e destinata solo a riparare da sole e pioggia, rientra nell’edilizia libera e non serve alcun titolo. Se invece è fissa o crea nuovi volumi, occorre il permesso edilizio.

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Il decreto “Salva casa” ha reso libera la pergotenda fissa?
No. La Cassazione ha chiarito che il “Salva casa” non copre le strutture fisse: resta necessario il titolo edilizio, altrimenti si configura abuso edilizio.

Qual è la differenza tra pergotenda e veranda?
La pergotenda è una struttura leggera e retrattile, pensata per migliorare l’uso degli spazi esterni. La veranda invece è una copertura stabile che chiude lo spazio, creando un nuovo volume abitabile: in questo caso serve sempre il permesso di costruire.

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