Bonus edilizi già nel cassetto fiscale: si possono cedere?
I crediti d’imposta per bonus edilizi, una volta entrati nel cassetto fiscale di un cessionario, possono essere liberamente ceduti, nonostante il blocco normativo generale.
Il complesso universo dei bonus edilizi è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un’incessante evoluzione normativa, fatta di continue modifiche, proroghe e, più di recente, di severe strette. Il meccanismo della cessione del credito, che ha permesso a molti contribuenti di trasformare una detrazione fiscale futura in liquidità immediata, è stato al centro di questi cambiamenti. L’ultimo intervento legislativo (D.L. n. 39/2024) ha introdotto un blocco quasi totale a questa possibilità, generando incertezza e preoccupazione tra cittadini, imprese e professionisti. In questo scenario, una delle domande più frequenti e sentite è: per i
La risposta, fornita in modo chiaro dall’Agenzia delle Entrate, apre uno spiraglio importante e si basa su una distinzione fondamentale tra chi è il titolare originario del bonus e chi, invece, lo ha già acquisito da terzi.
Indice
Cosa prevede il blocco alla cessione dei crediti edilizi?
Per comprendere appieno la portata della questione, è necessario partire dal divieto introdotto dal cosiddetto “Decreto Blocca Cessioni” (D.L. n. 39/2024). A partire dal 29 maggio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è stata introdotta una regola generale molto restrittiva.
Il blocco è rivolto principalmente ai beneficiari originari delle detrazioni, ovvero i committenti dei lavori edilizi. Questi soggetti, per le spese sostenute, non possono più scegliere di cedere il credito d’imposta corrispondente alle rate di detrazione residue che non hanno ancora utilizzato direttamente nella loro dichiarazione dei redditi.
In pratica, la norma ha chiuso la porta alla possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura per i nuovi interventi, e anche per le rate future di lavori già conclusi. L’obiettivo del legislatore è stato quello di porre un freno a un sistema che ha generato un ingente costo per le casse dello Stato. Questo stop, tuttavia, è stato disegnato per agire “a monte”, ovvero per impedire che nuove detrazioni fiscali si trasformino in crediti d’imposta circolanti.
Perché i crediti già acquisiti non sono interessati dal blocco?
La vera chiave di volta della questione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risposta Interpello n. 240 del 15 settembre 2025), sta nel distinguere la posizione del beneficiario originario da quella del cessionario. Il cessionario è un soggetto (come una banca, un’impresa o un professionista) che ha già acquistato un credito d’imposta da altri. Questo credito è già “nato”, è uscito dalla sfera del committente dei lavori ed è stato regolarmente iscritto nel
Per questi crediti, il blocco normativo non ha effetto. Il divieto, infatti, riguarda l’esercizio dell’opzione di cessione da parte del titolare della detrazione, ma non la successiva circolazione dei crediti che sono già entrati nel sistema. Pertanto, un soggetto che detiene nel proprio cassetto fiscale dei crediti derivanti da bonus edilizi, acquisiti in precedenza, può legittimamente cederli a sua volta a terzi, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. La circolazione di questi crediti “esistenti” non è stata inibita, permettendo così di mantenere una certa fluidità in un mercato altrimenti paralizzato.
Posso usare un credito edilizio per pagare un professionista?
La possibilità di cedere i crediti già presenti nel cassetto fiscale si traduce in opportunità concrete per imprese e professionisti. Un esempio pratico, analizzato proprio dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce bene il concetto. Immaginiamo una società edile che ha realizzato dei lavori e, come pagamento, ha praticato lo
Come vengono tassati i crediti ricevuti come pagamento?
È fondamentale prestare attenzione a un aspetto fiscale di grande importanza. Quando un professionista o un’impresa riceve un credito d’imposta come forma di pagamento per una prestazione resa, quel credito non è fiscalmente “neutro”. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio consolidato (cfr. Risposta Interpello n. 171/2025): il valore nominale del credito acquisito rappresenta un