Oltraggio a pubblico ufficiale: quali parole costano una condanna?

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Autore: Angelo Greco

04 novembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Frasi volgari, accuse denigratorie o gesti scurrili possono integrare il reato di oltraggio, ma solo se pronunciati in un luogo pubblico e alla presenza di almeno due persone estranee.

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Un controllo stradale che si accende, una discussione animata in un ufficio comunale, un momento di tensione durante una manifestazione. In queste e in molte altre situazioni di vita quotidiana, può capitare di perdere la pazienza e lasciarsi andare a parole o gesti di cui poi ci si pente. Ma quando un’offesa rivolta a un poliziotto, a un impiegato o a un qualsiasi altro rappresentante dello Stato smette di essere una semplice maleducazione e diventa un reato? La domanda che molti si pongono è: in caso di

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oltraggio a pubblico ufficiale, quali parole costano una condanna? La risposta è meno scontata di quanto si pensi. Non basta, infatti, offendere un funzionario in servizio per finire sotto processo. La legge (articolo 341-bis del Codice Penale) richiede la presenza di circostanze ben precise, prima fra tutte la presenza di un pubblico, che trasformano un’offesa personale in un attacco al prestigio dell’intera Pubblica Amministrazione.

Quali sono le quattro condizioni per il reato di oltraggio?

Affinché si possa essere accusati e condannati per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, non è sufficiente proferire una frase offensiva. La legge richiede che siano presenti, contemporaneamente, quattro condizioni specifiche. Se anche solo una di queste manca, il fatto, pur essendo deprecabile, non costituisce reato. Vediamole nel dettaglio:

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  1. l’offesa all’onore e al prestigio: la condotta deve ledere sia la sfera personale del funzionario (il suo onore come individuo) sia la sua dimensione pubblica (il prestigio legato alla sua funzione). Una critica, anche se molto dura, all’operato di un agente non è di per sé un oltraggio;
  2. il nesso con le funzioni: l’offesa deve avvenire mentre il pubblico ufficiale sta compiendo un atto del suo ufficio (ad esempio, durante la notifica di un verbale) e deve essere direttamente collegata a quell’atto (“a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”);
  3. il luogo pubblico: il fatto deve verificarsi in un luogo pubblico (una strada, una piazza) o aperto al pubblico (un bar, un ufficio comunale durante l’orario di apertura) (Cass. Pen., Sez. 6, N. 11345 del 16-03-2023);
  4. la presenza di più persone: l’offesa deve essere percepita da almeno due persone presenti sul posto, che non siano gli altri pubblici ufficiali coinvolti nella stessa operazione.

Quali parole e gesti possono integrare il reato?

La casistica giurisprudenziale offre un’ampia gamma di esempi concreti che aiutano a capire quando una parola o un gesto superano la soglia della rilevanza penale. È bene ricordare che, affinché si configuri il reato, queste condotte devono sempre avvenire nel rispetto delle quattro condizioni viste sopra, in particolare la presenza di almeno due “civili”. Tra le espressioni ritenute oltraggiose troviamo:

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Frasi di volgare insofferenza

Un automobilista che, fermato per un controllo all’interno di un bar affollato, si rivolge ai carabinieri dicendo: “ma che cazzo volete?!.. non rompetemi i coglioni..” compie un oltraggio. Secondo la Cassazione, queste parole non sono una semplice critica, ma un’espressione di “insofferenza volgare ed astiosa” che mina la credibilità dell’uniforme di fronte agli altri cittadini presenti (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27548 del 26-06-2023).

Accuse denigratorie generiche

Dare del “falsificatore di residenze” o del “ricattatore” a un sindaco nel suo ufficio, alla presenza di altre persone, costituisce oltraggio. Anche se le accuse non sono strettamente legate all’atto che il sindaco sta compiendo in quel momento, sono idonee a ledere il prestigio della sua carica pubblica (Cass. Pen., Sez. 6, N. 11345 del 16-03-2023).

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Gesti scurrili

Durante una manifestazione, fare il gesto dell’ombrello o altri gesti offensivi verso le forze dell’ordine schierate, alla presenza di altri manifestanti, è una condotta che integra pienamente il reato, in quanto l’offesa viene percepita da una pluralità di persone estranee (Cass. Pen., Sez. 6, N. 44432 del 22-11-2022).

Minacce velate

Dire a un agente che lo sta multando “tanto poi ti faccio vedere io” o frasi simili, alludendo a possibili ritorsioni, non solo può configurare il reato di resistenza, ma anche quello di oltraggio, perché mira a delegittimare l’autorità del pubblico ufficiale di fronte a terzi (Cass. Pen., Sez. 6, N. 13688 del 06-05-2020).

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Chi sono le “più persone” richieste dalla legge?

Questo è il punto che più di ogni altro determina se un’offesa è un reato o meno. La legge richiede la “presenza di più persone” e la giurisprudenza ha chiarito questo concetto in modo molto restrittivo. Le “più persone” devono essere almeno due e, soprattutto, devono essere estranee all’operazione di servizio in corso. Nel conteggio, infatti, non possono essere inclusi i colleghi del pubblico ufficiale offeso che stanno partecipando allo stesso intervento (Cass. Pen., Sez. 6, N. 30136 del 02-08-2021; Cass. Pen., Sez. 6, N. 23212 del 10-06-2024). Facciamo degli esempi pratici.

Il reato sussiste se offendo un poliziotto durante un controllo in una piazza affollata, alla presenza di

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due o più passanti che possono sentire. Oppure, se insulto un vigile in un bar, alla presenza del barista e di un altro cliente.

Il reato non sussiste se offendo un poliziotto durante un controllo e sono presenti solo il suo collega di pattuglia. In questo caso, manca il “pubblico” esterno.

Il reato non sussiste se offendo un agente e l’unica altra persona presente, oltre ai suoi colleghi, è un mio amico. Anche in questo caso, manca la pluralità di persone, poiché un solo “civile” non è sufficiente (Cass. Pen., Sez. 6, N. 23212 del 10-06-2024).

La ratio di questa regola è che il reato non tutela solo l’onore del singolo, ma il prestigio dell’amministrazione, che viene leso solo quando l’offesa ha una risonanza collettiva di fronte a cittadini estranei.

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Che differenza c’è tra oltraggio e ingiuria?

La distinzione tra oltraggio e ingiuria è netta e fondamentale. L’ingiuria (prevista dal vecchio articolo 594 del Codice Penale) consisteva nell’offendere l’onore e il decoro di una persona presente. Questo reato è stato abrogato (depenalizzato) nel 2016. Oggi, l’ingiuria non è più un reato, ma un illecito civile. Questo significa che chi ingiuria una persona non rischia un processo penale e una condanna, ma può essere citato in un giudizio civile per ottenere un risarcimento del danno e il pagamento di una sanzione pecuniaria.
L’oltraggio a pubblico ufficiale, invece, è e rimane un reato (un delitto), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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La differenza principale risiede proprio nelle condizioni che abbiamo analizzato:

CaratteristicaOltraggio a Pubblico UfficialeIngiuria (oggi illecito civile)
NaturaReato (delitto penale)Illecito civile (non è più reato)
Bene tutelatoPrestigio della Pubblica AmministrazioneOnore della singola persona
Soggetto passivoSolo un pubblico ufficiale in servizioChiunque
Presenza di terziNecessaria (almeno due persone estranee)Non necessaria

In conclusione, se si offende un vigile in una strada deserta, alla sola presenza del suo collega, non si commette il reato di oltraggio per mancanza del requisito delle “più persone”. Quella condotta, oggi, costituisce un illecito civile di ingiuria, che può portare a una causa civile ma non a un processo penale. La presenza di un pubblico qualificato è lo spartiacque che trasforma un’offesa da illecito civile a grave reato.

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