Chi assiste a una molestia può sporgere denuncia?
Il testimone di una molestia può andare dai carabinieri o dalla polizia e presentare querela al posto della vittima?
Dal punto di vista giuridico, la molestia è una condotta illecita consistente nell’impedire a qualcuno di godere pacificamente di un bene. Si pensi alle immissioni rumorose oppure allo sgocciolamento proveniente dal balcone superiore. La molestia ha un rilievo penale nel momento in cui il disturbo si traduca in una limitazione della propria libertà, come avviene nel caso della donna vittima di apprezzamenti indesiderati in pubblico oppure dell’uomo tormentato da continue telefonate notturne.
Le cose diventano ben più gravi quando la molestia abbia uno
In buona sostanza, si tratta di comprendere se una persona che sia stata presente al momento del compimento di una molestia penalmente rilevante possa andare dalla polizia o dai carabinieri a sporgere querela presentandosi come testimone, eventualmente anche contro la volontà della stessa vittima.
Indice
Reati procedibili d’ufficio e a querela di parte: differenza
La risposta a questa domanda passa inevitabilmente per la spiegazione della
- i reati procedibili d’ufficio possono essere denunciati da chiunque, anche da una persona diversa dalla vittima. Sono così definiti perché l’autorità pubblica può attivarsi perfino senza alcuna segnalazione, d’ufficio appunto;
- i reati procedibile a querela di parte possono essere denunciati solo dalla persona offesa, la quale quindi deve fornire una vera e propria autorizzazione affinché la polizia possa perseguire penalmente l’autore dell’illecito. La querela va proposta entro tre mesi da quando la vittima ha avuto conoscenza del fatto. Il termine è elevato a sei mesi per lo stalking e il revenge porn, a dodici mesi per la violenza sessuale non aggravata.
Ciò chiarito, per capire se
Chi ha assistito alle molestie può sporgere denuncia?
Secondo il codice penale, sia la molestia (art. 660) che la violenza sessuale (art. 609-bis) sono procedibili a querela di parte, per cui chi ha assistito a una di queste condotte illegali non può sporgere denuncia: se lo facesse, il pubblico ministero dovrebbe archiviare il procedimento in assenza della querela della vittima.
Quanto appena detto merita un ulteriore approfondimento: ci sono infatti dei casi in cui questi reati diventano
Quando si possono denunciare le molestie?
Il reato di molestie (art. 660 cod. pen.) è integrato quando, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, si reca disturbo o molestia alla vittima.
Il reato di molestie può quindi integrarsi solamente se:
- le condotte inappropriate avvengono in un luogo pubblico (per strada, in piazza, ecc.) o aperto al pubblico (bar, pub, ecc.). Si pensi all’uomo che voglia insistentemente fotografare o seguire una donna. In alternativa, c’è molestia anche se il disturbo viene arrecato per telefono, ad esempio mediante chiamate notturne;
- l’azione sia molesta o arrechi comunque disturbo. Non è necessario che la condotta del responsabile sia abituale, cioè ripetuta nel tempo, essendo sufficiente anche un unico episodio (ad esempio, un unico pedinamento);
- il reo è spinto ad agire dalla propria petulanza (che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto) o da motivo biasimevole, cioè riprovevole e non giustificato.
Le molestie sono procedibili a querela di parte, a meno che la vittima sia
Dunque, il testimone può denunciare le molestie subite da un minorenne oppure da una persona evidentemente incapace per infermità mentale.
Può sporgere denuncia chi assiste alle molestie subite da un minorenne all’interno di un pullman da parte di alcuni bulli.
Quando si possono denunciare le molestie sessuali?
Quanto appena detto vale anche per la violenza sessuale, cioè per le molestie che si tramutano nel compimento di atti sessuali (palpeggiamenti, sfregamenti, baci e abbracci indesiderati, ecc.): il reato è punibile solo se querelato dalla vittima entro dodici mesi, a meno che non ricorrano determinate circostanze aggravanti.
Nello specifico, la violenza sessuale è procedibile d’ufficio – e quindi chiunque può sporgere denuncia – se commessa nei confronti di un minorenne, da un familiare o da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, ovvero ancora se commessa unitamente a un altro reato procedibile d’ufficio (art. 609-septies, cod. pen.).
Può sporgere denuncia chi assiste alle molestie sessuali subite da una donna durante un controllo della polizia oppure durante una rapina.
Chi assiste a una molestia può sporgere denuncia: conclusioni
Alla luce di quanto appena detto possiamo concludere affermando che chi assiste a una molestia può sporgere denuncia, purché sia commessa nei confronti di un minorenne o di una persona incapace per motivi di salute; se si tratta di molestia sessuale, il testimone può denunciare se il fatto è commesso a danno di un minorenne, se l’autore è un familiare della vittima oppure un pubblico ufficiale, o ancora se è commesso insieme a un altro reato procedibile d’ufficio (una rapina, ad esempio).
Chi assiste a una molestia deve sporgere denuncia?
Chi assiste a una molestia – anche sessuale – procedibile d’ufficio non è costretto a sporgere denuncia: la sua è una facoltà, non un obbligo.