Condominio: l’amministratore condannato può essere revocato?
L’amministratore condannato per un reato che non comporta la perdita del requisito di onorabilità può essere ugualmente rimosso dall’assemblea?
Secondo il codice civile possono assumere l’incarico di amministratore condominiale solamente le persone che abbiano determinati requisiti di onorabilità e di professionalità. La mancanza di tali presupposti rende invalida la nomina che, quindi, può essere impugnata dai condòmini. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a una precisa domanda: l’amministratore condannato può essere revocato?
In pratica, si tratta di capire come incida una condanna penale sulla prosecuzione dell’incarico di amministratore condominiale, e cioè se la sentenza comporti la decadenza automatica dall’incarico per il venir meno dei requisiti di onorabilità oppure se occorra un provvedimento dell’assemblea. In quest’ultima circostanza, la revoca può ritenersi sorretta da una giusta causa, in modo da esonerare la compagine dall’obbligo di pagare il risarcimento? Insomma:
Indice
Quali sono i requisiti per fare l’amministratore condominiale?
La legge (art. 71-bis disp. att. cod. civ.) stabilisce che l’incarico di amministratore condominiale possa essere conferito solamente a chi possiede determinati requisiti di professionalità e onorabilità.
Nei primi rientrano:
- Il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- la frequentazione di un corso di formazione iniziale;
- lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli
L’amministratore deve poi possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
- il godimento dei diritti civili, consistente nell’assenza di provvedimenti di interdizione, di inabilitazione o di fallimento;
- l’assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione (come il peculato, la corruzione o la concussione, ad esempio), l’amministrazione della giustizia (come la calunnia o la falsa testimonianza), la fede pubblica (sostituzione di persona, falsificazione di documento, ecc.), il patrimonio (furto, truffa, appropriazione indebita, ecc.) o per ogni altro delitto doloso per cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque;
- l’assenza di misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- l’assenza di annotazioni all’interno dell’elenco dei protesti cambiari.
L’amministratore condominiale condannato decade dall’incarico?
L’amministratore condominiale che ha subito una
Se invece la condanna penale definitiva è riportata per reati di natura diversa da quelli che escludono i requisiti di onorabilità, allora l’amministratore può rimanere in carica senza alcun problema, a meno che l’assemblea non decida di revocarlo, come meglio diremo nel prossimo paragrafo.
L’amministratore condominiale condannato può essere revocato?
Alla luce di quanto illustrato sinora possiamo affermare che l’amministratore condominiale può essere revocato se dalla condanna derivi la perdita dei requisiti di onorabilità; in questa circostanza, il codice civile prevede la
Qualora l’assemblea non dovesse essere d’accordo, ciascun condomino può fare ricorso all’autorità giudiziaria affinché, dimostrata la perdita dei requisiti di onorabilità, provveda alla rimozione con decreto.
Se invece la condanna penale non ha comportato la perdita dei requisiti di onorabilità – in quanto non riguardante le tipologie di reato previste dalla legge – la revoca può comunque essere deliberata dall’assemblea, la quale in ogni momento può scegliere di rimuovere il proprio amministratore senza peraltro dover fornire specifiche ragioni.
In questa ipotesi, però, c’è il rischio di dover risarcire i danni. Secondo il codice civile (art. 1725), la revoca ingiustificata del mandato conferito a tempo determinato dà al mandatario il diritto al risarcimento (che, solitamente, equivale alla somma non percepita per essere stato rimosso anzitempo).
Nel caso di amministratore condannato per un reato che non esclude i requisiti di onorabilità, occorre verificare in concreto se l’illecito penale ha giustificato la rimozione per via della perdita del rapporto di fiducia insito nel mandato. In caso di contestazione, la verifica andrà fatta dal giudice.
Dunque, riepilogando quanto detto sinora, possiamo concludere affermando che:
- l’amministratore condannato per un reato che comporta la perdita del requisito di onorabilità cessa dall’incarico; ciascun condomino può convocare l’assemblea per la revoca, la quale deve ritenersi avvenuta per giusta causa. L’amministratore non può quindi chiedere il risarcimento;
- l’amministratore condannato per un reato che non comporta la perdita del requisito di onorabilità può essere revocato secondo le ordinarie norme che legittimano l’assemblea a rimuovere l’amministratore in ogni tempo. Se però la revoca non è sorretta da una giusta causa, è dovuto il risarcimento.
Approfondimenti
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