Pena patteggiata: si considera per la recidiva?

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Autore: Mariano Acquaviva

25 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Un reato dichiarato estinto a seguito di patteggiamento può essere considerato come precedente penale per configurare l’aggravante della recidiva?

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Il patteggiamento è la procedura speciale che consente all’imputato di concordare con il pubblico ministero la pena finale che dovrà scontare. Trattandosi sostanzialmente di una condanna, si ricorre a tale procedimento nelle ipotesi in cui la responsabilità penale emerga in modo evidente dagli atti raccolti dalla Procura della Repubblica. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un quesito ben preciso: la pena patteggiata si considera per la recidiva?

In buona sostanza si tratta di comprendere se la condanna conseguente a un patteggiamento può essere tenuta in considerazione per la

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contestazione della recidiva qualora in futuro si commetta un altro reato.

La recidiva è una speciale aggravante che comporta l’aumento della pena a carico dell’imputato qualora sia accertato che, in passato, era già stato condannato. In pratica, si applica a chi non è incensurato, soprattutto nell’ipotesi in cui il nuovo delitto sia della stessa specie di quello precedente. Si pensi a chi, dopo aver patteggiato per furto, sia poi imputato per rapina.

Per rispondere al quesito di fondo dell’articolo («la pena patteggiata si considera per la recidiva?») occorre innanzitutto spiegare come funziona il patteggiamento e, soprattutto, quali vantaggi derivano dalla scelta di questo rito speciale.

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Cos’è e come funziona il patteggiamento?

Il patteggiamento è un rito speciale che consente all’imputato di concordare con la pubblica accusa la pena finale (artt. 444 cod. proc. pen.).

A differenza del giudizio ordinario, il patteggiamento si esaurisce in un’unica udienza nella quale avvocato e pubblico ministero sottopongono al giudice l’intesa contenente la pena finale concordata; se ritenuta conforme alla legge, questi la approva emettendo una sentenza che non può essere impugnata.

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Insomma: con il patteggiamento l’imputato accetta la condanna a una pena concordata.

Il patteggiamento è escluso tutte le volte in cui la pena finale – tenuto conto delle attenuanti e della riduzione sino a un terzo – supera i cinque anni di reclusione, nonché quando si procede per una serie di reati ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio per violenza sessuale di gruppo.

Quali sono i vantaggi del patteggiamento?

Il patteggiamento offre vantaggi indiscutibili:

Che cos’è la recidiva?

La

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recidiva è una particolare circostanza aggravante che può essere contestata quando l’imputato non è incensurato e, quindi, ha già alle spalle altre condanne (art. 99 cod. proc. pen.).

La recidiva è contestata soprattutto in due circostanze:

La pena patteggiata si considera per la recidiva?

Secondo la Corte di Cassazione (n. 31233/2025), la declaratoria di estinzione del reato conseguente al patteggiamento della pena impedisce la

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contestazione della recidiva.

Come ricordato nel precedente paragrafo, uno dei vantaggi del patteggiamento è di poter ottenere l’estinzione del reato; si tratta di un effetto molto importante in quanto l’estinzione cancella gli effetti penali della condanna, cioè le conseguenze negative che da esse derivano, ivi inclusa la rilevanza ai fini di una futura recidiva.

Dunque, se il reato per cui si è patteggiato è estinto perché, nei successivi cinque anni, il condannato ha dato prova di buona condotta non commettendo un altro crimine della stessa indole, della pena patteggiata non si può tener conto ai fini della contestazione della recidiva.

Per la Suprema Corte (16 luglio 2018, n. 32492; 18 febbraio 2016, n. 6673), il

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decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato del patteggiamento comporta l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva.

Dunque, se sono trascorsi i termini di legge (in questo caso, cinque anni), il reato si estingue automaticamente e non può più essere utilizzato per contestare la recidiva che, come detto, comporta un aumento della pena.

In definitiva: un reato dichiarato estinto a seguito di patteggiamento non può essere considerato come precedente penale per configurare l’aggravante della recidiva.

Patteggiamento: l’estinzione del reato è automatica?

La giurisprudenza oramai prevalente (Cass., n. 12385/2025; Cass., 16 luglio 2018, n. 32492; Cass., 21 settembre 2016 n. 19954; Cass, 18 febbraio 2016, n. 6673) ritiene che l’estinzione del reato a seguito della buona condotta successiva al patteggiamento avvenga in automatico; un’altra parte, invece, sostiene che debba essere pronunciata dal giudice dell’esecuzione su istanza del condannato (Tar Lazio – Roma, 10 settembre 2021, n. 9703).

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