L'assicurazione non paga i danni: cosa fare?

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Autore: Angelo Greco

05 novembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Dalla diffida alla richiesta di danni ulteriori. Ecco i passi da compiere quando la compagnia tarda a liquidare un sinistro non legato alla responsabilità civile auto, come un incendio o un furto.

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Subire un danno grave alla propria casa, come un incendio, un allagamento o un furto, è un evento traumatico. La speranza, in questi casi, è riposta nella polizza assicurativa stipulata proprio per far fronte a simili emergenze. Si avvia la pratica, si attendono i periti, si forniscono tutti i documenti. Poi, però, cala il silenzio. Le settimane diventano mesi e della tanto attesa liquidazione non c’è traccia. La frustrazione cresce, insieme ai disagi e alle spese impreviste. A questo punto, una domanda sorge spontanea e angosciante: se

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l’assicurazione non paga i danni, cosa fare? A differenza dei sinistri stradali, per i quali la legge fissa termini precisi, per i danni agli immobili la normativa è meno stringente. Tuttavia, questo non significa che l’assicurato sia privo di tutele. Esistono principi giuridici e strumenti concreti per scuotere la compagnia dalla sua inerzia e ottenere non solo l’indennizzo pattuito, ma anche il risarcimento per i pregiudizi causati dal ritardo.

Esiste un termine di legge per la liquidazione dei danni?

Molti assicurati sono convinti che esista un termine universale di 60 giorni per ottenere il risarcimento. Questa convinzione nasce da una norma specifica, l’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), che effettivamente impone alle compagnie di formulare un’offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutti i documenti. È fondamentale, però, chiarire un aspetto: questa regola vale

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esclusivamente per i sinistri legati alla responsabilità civile auto (RCA).

Per tutte le altre tipologie di sinistro, come quelli derivanti da incendio, scoppio, furto o eventi atmosferici che colpiscono un immobile, il legislatore non ha previsto un termine legale specifico e perentorio. Ciò significa che non esiste un conto alla rovescia fissato per legge, scaduto il quale la compagnia è automaticamente considerata inadempiente. L’assenza di un termine fisso, tuttavia, non concede all’assicurazione una libertà incondizionata di ritardare il pagamento a tempo indeterminato.

Quali principi tutelano l’assicurato se non c’è un termine fisso?

Se la legge non stabilisce una scadenza precisa, a proteggere i diritti dell’assicurato intervengono i principi cardine del nostro ordinamento giuridico in materia di contratti. Il rapporto tra assicurato e compagnia è, a tutti gli effetti, un contratto, e come tale deve essere eseguito secondo i criteri di

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buona fede e correttezza (art. 1175 e 1375 del Codice civile). Questi principi generali impongono all’assicurazione un comportamento leale e collaborativo, che si traduce nell’obbligo di gestire la pratica di liquidazione con la dovuta diligenza e senza ritardi pretestuosi.

A ciò si aggiunge il principio generale sull’adempimento delle obbligazioni (art. 1218 del Codice civile), secondo cui il debitore (in questo caso la compagnia) è tenuto a eseguire la prestazione dovuta (il pagamento dell’indennizzo) in modo tempestivo. Un’inerzia prolungata e non motivata da oggettive complessità nella valutazione del danno rappresenta una chiara violazione di questi obblighi contrattuali.

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Qual è un tempo di attesa ragionevole per il risarcimento?

Sebbene non esista un termine legale, la prassi di settore e la giurisprudenza hanno delineato un orientamento su cosa possa essere considerato un tempo di attesa ragionevole. Generalmente, si ritiene congruo un periodo che va dai 30 ai 90 giorni, calcolati però non dal giorno del sinistro, ma dal momento in cui si sono concluse tutte le operazioni peritali e gli accertamenti tecnici necessari a quantificare il danno. Questo intervallo è considerato sufficiente per permettere alla compagnia di esaminare la perizia, fare le proprie valutazioni e predisporre la liquidazione.

Di conseguenza, un ritardo che si protrae per oltre quattro mesi dall’evento, specialmente se le perizie sono state completate e la compagnia non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per la sua inerzia, può essere considerato ingiustificato e configurare un vero e proprio inadempimento contrattuale.

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Come si sollecita formalmente l’assicurazione a pagare?

Quando le telefonate e le email informali non sortiscono effetto, è necessario passare a un’azione formale per mettere in mora la compagnia. Lo strumento giuridico più efficace in questa fase è la diffida ad adempiere, prevista dall’articolo 1454 del Codice civile. Si tratta di una comunicazione scritta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l’assicurato intima formalmente alla compagnia di formulare un’offerta di risarcimento entro un nuovo e congruo termine (solitamente 15 giorni).

La diffida deve contenere un chiaro avvertimento: in caso di ulteriore mancato adempimento entro il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto o, più comunemente, si procederà per le vie legali per ottenere quanto dovuto. Questo atto formale ha un duplice valore: serve a sollecitare il pagamento e costituisce il presupposto necessario per un’eventuale futura azione giudiziaria.

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Si possono chiedere danni extra per il ritardo nel pagamento?

Il ritardo ingiustificato della compagnia nel liquidare il sinistro è un inadempimento contrattuale che può causare al danneggiato pregiudizi ulteriori rispetto al danno materiale coperto dalla polizza. Se, a causa della mancata liquidazione, l’assicurato non può, ad esempio, riparare la propria casa e si trova costretto a sostenere spese aggiuntive, ha diritto a chiederne il rimborso.

Questi danni ulteriori, se sono una conseguenza diretta del ritardo colposo dell’assicurazione, possono essere richiesti in un’azione legale. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • le spese sostenute per un alloggio alternativo (affitto, residence);
  • i danni derivanti dall’impossibilità di godere del proprio immobile (danno da mancato godimento);
  • in casi specifici, anche il risarcimento del danno esistenziale per il grave disagio e lo stravolgimento delle abitudini di vita.

Cosa fare se la polizza è condominiale?

Nel caso in cui il sinistro colpisca un singolo appartamento ma la copertura assicurativa derivi dalla

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polizza globale fabbricati del condominio, la posizione del singolo danneggiato non cambia. Se il condomino rientra tra i soggetti assicurati o beneficiari della polizza, ha il diritto di agire per la tutela dei propri interessi. Può farlo nei confronti del condominio, che è il contraente formale della polizza e ha l’obbligo di attivarsi per la liquidazione, oppure, in molti casi, può agire direttamente contro la compagnia di assicurazione per ottenere l’indennizzo che gli spetta.

Ci sono procedure obbligatorie prima di andare in tribunale?

Prima di avviare una causa in tribunale, è essenziale controllare attentamente il contratto di polizza. Molti contratti assicurativi contengono clausole che prevedono procedure di risoluzione delle controversie alternative al giudizio ordinario. Potrebbe essere presente una clausola arbitrale, che deferisce la decisione a un collegio di arbitri, oppure potrebbe essere prevista la mediazione obbligatoria, un tentativo di conciliazione davanti a un organismo accreditato. Queste procedure, se previste dal contratto, devono essere obbligatoriamente esperite prima di poter adire l’autorità giudiziaria.

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