Infortunio sul lavoro senza dispositivo di sicurezza: paga il datore che non vigila
L’azienda deve risarcire il lavoratore infortunato se non dimostra di aver vigilato sull’uso dei DPI. La Cassazione ribalta la sentenza su un operaio.
Una scheggia impazzita, un occhio perso per sempre e una battaglia legale che ora riscrive le regole sulla sicurezza sul lavoro. Un semplice gesto, quello di tagliare un tondino di ferro con le forbici, si è trasformato in una tragedia per un operaio, ma la sua tenacia ha portato a una pronuncia fondamentale della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 26021/2025, depositata il 24 settembre, la sezione lavoro ha scolpito un principio tanto netto quanto inderogabile: in caso di infortunio, non è il dipendente a dover dimostrare la colpa dell’azienda, ma è esattamente il contrario. È il
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L’onere della prova si inverte: la svolta della Cassazione
La vicenda giudiziaria, che ha visto l’operaio sconfitto nei primi due gradi di giudizio, approda ora a un punto di svolta decisivo. I giudici di merito avevano inizialmente respinto la richiesta di
Il “debito di sicurezza” del datore di lavoro
Al centro della pronuncia della Cassazione vi è il concetto di “debito di sicurezza“, un obbligo non negoziabile che grava sul datore di lavoro. Non basta fornire i DPI, ma è necessario assicurarsi che vengano effettivamente e correttamente utilizzati. L’azienda ha il dovere di proteggere l’integrità fisica del dipendente anche a fronte di una sua possibile imprudenza o negligenza. L’obbligo datoriale, sottolinea la Corte, non si esaurisce nella mera fornitura di attrezzature o nella predisposizione di procedure. Esso include un’attività proattiva e costante di vigilanza sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza. Nel caso specifico, l’operaio ha perso l’uso di un occhio perché colpito da una scheggia metalloide. Un infortunio che, con ogni probabilità, l’uso degli occhiali protettivi avrebbe evitato. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la semplice attestazione di fornitura dei dispositivi; l’azienda avrebbe dovuto dimostrare di aver anche vigilato affinché l’operaio li indossasse durante quella specifica mansione pericolosa.
Dalla valutazione dei rischi alla vigilanza attiva
L’ordinanza n. 26021/2025 elenca in modo puntuale gli obblighi che l’azienda deve dimostrare di aver adempiuto per andare esente da responsabilità. Non si tratta solo di aver rispettato le prescrizioni normative, ma di un approccio complessivo alla sicurezza. L’impresa deve provare di aver effettuato una corretta e completa valutazione dei rischi legati a ogni mansione; di aver fornito ai lavoratori una formazione, informazione e un addestramento adeguati e specifici per i rischi presenti. Deve inoltre dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi e, infine, di aver vigilato sull’osservanza di tali misure da parte dei dipendenti. La mancanza di prova anche solo su uno di questi punti fa scattare la responsabilità del datore e il conseguente obbligo di risarcire il danno. La causa torna ora al giudice del rinvio, che dovrà attenersi a questo principio per ricalcolare il risarcimento dovuto all’operaio, tenendo conto del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato dall’Inail, che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 28%.