Infortunio sul lavoro senza dispositivo di sicurezza: paga il datore che non vigila

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Autore: Angelo Greco

25 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’azienda deve risarcire il lavoratore infortunato se non dimostra di aver vigilato sull’uso dei DPI. La Cassazione ribalta la sentenza su un operaio.

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Una scheggia impazzita, un occhio perso per sempre e una battaglia legale che ora riscrive le regole sulla sicurezza sul lavoro. Un semplice gesto, quello di tagliare un tondino di ferro con le forbici, si è trasformato in una tragedia per un operaio, ma la sua tenacia ha portato a una pronuncia fondamentale della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 26021/2025, depositata il 24 settembre, la sezione lavoro ha scolpito un principio tanto netto quanto inderogabile: in caso di infortunio, non è il dipendente a dover dimostrare la colpa dell’azienda, ma è esattamente il contrario. È il

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datore di lavoro a dover provare, senza ombra di dubbio, di aver fatto tutto il possibile per proteggere il suo lavoratore, vigilanza compresa. Una decisione che sposta l’asse della responsabilità e rafforza le tutele per chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità.

L’onere della prova si inverte: la svolta della Cassazione

La vicenda giudiziaria, che ha visto l’operaio sconfitto nei primi due gradi di giudizio, approda ora a un punto di svolta decisivo. I giudici di merito avevano inizialmente respinto la richiesta di

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risarcimento per danno differenziale, sostenendo che il lavoratore non avesse fornito una prova chiara dell’esatta dinamica del sinistro. Secondo la loro visione, il fatto che l’azienda avesse messo a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI), in questo caso gli occhiali protettivi, sarebbe stato sufficiente a escluderne la responsabilità. La Suprema Corte, però, ha ribaltato completamente questa prospettiva. I giudici ermellini hanno chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, si applicano i principi della responsabilità contrattuale. Questo significa che il lavoratore deve solo provare l’esistenza dell’incidente avvenuto durante l’orario di servizio e le lesioni subite. Può limitarsi ad “allegare” l’inadempimento del datore, senza doverlo provare nel dettaglio. Spetta invece integralmente all’azienda l’onere di dimostrare di aver rispettato ogni singola norma antinfortunistica.
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Il “debito di sicurezza” del datore di lavoro

Al centro della pronuncia della Cassazione vi è il concetto di “debito di sicurezza“, un obbligo non negoziabile che grava sul datore di lavoro. Non basta fornire i DPI, ma è necessario assicurarsi che vengano effettivamente e correttamente utilizzati. L’azienda ha il dovere di proteggere l’integrità fisica del dipendente anche a fronte di una sua possibile imprudenza o negligenza. L’obbligo datoriale, sottolinea la Corte, non si esaurisce nella mera fornitura di attrezzature o nella predisposizione di procedure. Esso include un’attività proattiva e costante di vigilanza sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza. Nel caso specifico, l’operaio ha perso l’uso di un occhio perché colpito da una scheggia metalloide. Un infortunio che, con ogni probabilità, l’uso degli occhiali protettivi avrebbe evitato. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la semplice attestazione di fornitura dei dispositivi; l’azienda avrebbe dovuto dimostrare di aver anche vigilato affinché l’operaio li indossasse durante quella specifica mansione pericolosa.

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Dalla valutazione dei rischi alla vigilanza attiva

L’ordinanza n. 26021/2025 elenca in modo puntuale gli obblighi che l’azienda deve dimostrare di aver adempiuto per andare esente da responsabilità. Non si tratta solo di aver rispettato le prescrizioni normative, ma di un approccio complessivo alla sicurezza. L’impresa deve provare di aver effettuato una corretta e completa valutazione dei rischi legati a ogni mansione; di aver fornito ai lavoratori una formazione, informazione e un addestramento adeguati e specifici per i rischi presenti. Deve inoltre dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi e, infine, di aver vigilato sull’osservanza di tali misure da parte dei dipendenti. La mancanza di prova anche solo su uno di questi punti fa scattare la responsabilità del datore e il conseguente obbligo di risarcire il danno. La causa torna ora al giudice del rinvio, che dovrà attenersi a questo principio per ricalcolare il risarcimento dovuto all’operaio, tenendo conto del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato dall’Inail, che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 28%.

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