L'assicurato moroso può disdire la polizza?

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Autore: Mariano Acquaviva

18 ottobre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Un cliente assicurato con la nostra agenzia ha inviato disdetta di una polizza, senza però aver pagato la rata precedente. Può essere accettata la disdetta di una polizza alla sua annualità se i pagamenti non sono completi?

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L’efficacia della disdetta dell’assicurazione è regolata dal contratto sottoscritto dalle parti, per cui occorre verificare cos’è stabilito all’interno della polizza, con specifico riferimento tanto alle tempistiche e alle modalità quanto alla specifica ipotesi in cui essa sia esercitata in costanza di inadempimento.

In questa sede, quindi, può solamente ipotizzarsi ciò che potrebbe avvenire in assenza di specifiche condizioni che, come detto, prevalgono sulle norme generali del codice civile.

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Tanto precisato, in linea di massima la disdetta di un contratto – inclusa una polizza – prescinde dalla regolarità dei precedenti pagamenti, per cui essa può ritenersi valida anche se chi la esercita è in debito con la controparte.

L’inadempimento – ad esempio, il mancato pagamento del premio – può avere altre conseguenze, come ad esempio la sospensione della copertura, il recesso dell’assicuratore, la risoluzione del contratto (cfr. art. 1901 cod. civ., il quale elenca le conseguenze del mancato pagamento del premio).

Parimenti, la disdetta non fa venir meno il diritto alla riscossione delle rate non pagate.

In buona sostanza, l’inadempimento dell’assicurato non comporta la perdita del diritto alla disdetta – da esercitarsi secondo le modalità e i tempi pattuiti – ma permette all’assicuratore di poter agire per primo a tutela della propria posizione, secondo alcuni degli strumenti indicati in precedenza (sospensione, recesso, risoluzione, ecc.).

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Infatti, solitamente l’assicuratore è ben coperto quanto a strumenti che possano tutelare i suoi diritti, per cui la risposta all’inadempimento dell’assicurato è celere e tempestiva, risultando quindi irrilevante la successiva disdetta che, di fatto, è superata dal rimedio già azionato dall’impresa assicuratrice. Ciò, come detto, sempreché la polizza non stabilisca diversamente.

Insomma: nel periodo che intercorre tra l’inadempimento dell’assicurato e la sua disdetta interviene – di solito – l’azione dell’assicuratore posta a sua tutela.

L’ipotesi prospettata – e cioè che il pagamento della rata intermedia privi di efficacia la disdetta – può derivare: 1. dall’applicazione di una specifica

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clausola contrattuale; 2. dall’interpretazione della condotta dell’assicurato intesa come ripensamento e, quindi, come revoca della disdetta.

A sommesso parere dello scrivente, non c’è incompatibilità tra esercizio della disdetta e successivo pagamento della precedente rata, atteso che trattasi di atto dovuto che non inficia la volontà di non rinnovare la polizza.

Peraltro, se così non fosse, l’assicurato sarebbe incoraggiato a non regolarizzare il pagamento per evitare che la propria disdetta sia vanificata.

Pertanto, alla luce delle informazioni riferite, è opinione di chi scrive che la disdetta possa essere validamente esercitata anche dalla parte inadempiente, fatte salve espresse clausole contrattuali di segno contrario le quali, come anticipato in premessa, devono ritenersi prevalenti.

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