Il giudice deve denunciare il falso testimone?

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Autore: Mariano Acquaviva

31 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il magistrato in udienza è obbligato a denunciare alla Procura della Repubblica il teste che ha mentito durante la deposizione?

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Il testimone è la persona che può riferire al giudice circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia. Solitamente si tratta di un soggetto estraneo ai fatti, nel senso che non ha preso parte alla vicenda né è interessato all’esito; nel processo penale, però, testimone può essere anche la persona offesa, cioè la vittima del reato.

La testimonianza è un importante mezzo di prova, talvolta decisivo in mancanza di altri elementi, come perizie e documenti. Per tale ragione, la legge ha previsto la pena della reclusione da due a sei anni per il teste che mente al giudice oppure che tace su circostanze di cui è a conoscenza.

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Il problema è che non sempre è facile capire quando il testimone mente consapevolmente oppure quando le informazioni riferite sono inesatte a causa di una semplice dimenticanza. In contesti del genere si pone il seguente quesito: il giudice deve denunciare il falso testimone?

In pratica, si tratta di comprendere se il magistrato davanti al quale è resa la testimonianza è costretto a segnalare alla Procura della Repubblica tutte le deposizioni poco convincenti o contraddittorie. Approfondiamo quanto sinora detto.

Chi sono i testimoni?

Come ricordato, i

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testimoni sono persone che sono in grado di collaborare con l’autorità giudiziaria riferendo circostanze fondamentali ai fini della decisione di una controversia.

I testimoni sono individuati direttamente dalle parti coinvolte nel contenzioso e, quando si tratta di procedimenti penali, dalla Procura della Repubblica per mezzo dell’attività d’indagine svolta dalla polizia giudiziaria.

Nel processo penale può testimoniare anche la vittima del reato, nonostante sia direttamente coinvolta nella procedura e abbia un interesse rilevante all’esito finale.

Possono inoltre testimoniare, in ogni tipo di processo, i familiari delle parti, purché dalla sentenza non derivi loro un vantaggio.

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Secondo la giurisprudenza, il testimone assume la qualifica di pubblico ufficiale quando è chiamato a deporre in udienza.

Non è invece un testimone chi è sentito dalla polizia durante le indagini preliminari, fermo restando l’obbligo di riferire il vero.

Com’è punito il testimone falso?

La falsa testimonianza è punita con la reclusione da due a sei anni.

Secondo il codice penale (art. 372), la pena si applica non solo al teste menzognero – cioè a colui che nega il vero o afferma il falso – ma anche a colui che, pur essendo interrogato, tace sulle circostanze di cui è a conoscenza.

Il testimone falso commette sempre reato?

Il testimone che mente o che tace non commette reato se le circostanze sono irrilevanti ai fini della decisione finale.

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Dunque, mentire o conservare il riserbo su questioni sostanzialmente ininfluenti non costituisce un reato.

Nessun reato è commesso se le circostanze false sono riferite senza dolo, nella convinzione di dire il vero.

È il caso di chi confonde una persona con un’altra perché era buio oppure perché non ricorda più cos’è avvenuto molti anni prima.

Non c’è reato inoltre se il teste, dopo aver mentito o taciuto, decide di ritrattare la propria deposizione, decidendo di riferire il vero al giudice (art. 376 cod. pen.).

Il giudice deve denunciare il testimone falso?

Il giudice deve denunciare il testimone falso o reticente: in quanto pubblico ufficiale, ha l’obbligo di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica se ritiene di aver assistito alla commissione di un reato (nel caso di specie, quello di falsa testimonianza).

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L’obbligo di denuncia del testimone falso sorge nel momento in cui il giudice acquisisce la (presunta) certezza che il teste abbia mentito, ad esempio perché la sua deposizione è evidentemente in contrasto con quelle degli altri.

Non occorre quindi attendere la sentenza finale né c’è bisogno che la deposizione abbia effettivamente sviato il giudice conducendolo a una decisione sbagliata: la falsa testimonianza è un reato di pericolo che si integra nel momento in cui sorge anche solo il rischio che l’autorità giudiziaria possa essere sviata dalla falsità o dalla reticenza.

Quanto appena detto va però contemperato con un’altra considerazione, già prospettata: il giudice non sempre è in grado di percepire l’effettiva

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falsità della deposizione, soprattutto al momento in cui è resa.

Per tale ragione, può accadere che il giudice si riservi di denunciare la falsa testimonianza solamente all’esito della procedura, quando ha un quadro probatorio maggiormente completo.

Il giudice non può sapere se il primo testimone che ha deposto abbia mentito o meno, non avendo altre prove a disposizione.

Inoltre, va considerato che spesso il teste mente inconsapevolmente, ad esempio perché confonde i ricordi: la lentezza della giustizia italiana fa sì che, solitamente, i testi siano sentiti molti anni dopo che i fatti per cui si procede sono accaduti.

In questa circostanza, come detto, non si commette alcun reato per

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assenza di dolo.

Va infine ricordato che, nei procedimenti civili, spesso i giudici consentono agli avvocati di sentire i testimoni in contraddittorio senza che il magistrato partecipi, con la conseguenza che questi resta all’oscuro delle deposizioni fino a quando non leggerà gli atti per emettere la sentenza.

Testimonianze opposte: il giudice deve denunciare?

Se due testimoni rendono deposizioni opposte, è probabile che uno dei due menta.

Si tratta di una circostanza che si verifica frequentemente nelle aule di giustizia, soprattutto quando i testimoni sono citati dalle parti contrapposte in giudizio.

Capita quindi che i testimoni dell’attore diano ragione a quest’ultimo, al contrario dei testi del convenuto.

Ebbene, nella prassi è raro che il giudice denunci i testimoni la cui deposizione è stata ritenuta inattendibile e, quindi, scartata ai fini della decisione finale: più semplicemente, accade che il magistrato non tenga conto delle dichiarazioni, senza ulteriori conseguenze penali.

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