Posso passare a un familiare la mia classe di merito dell'assicurazione auto?

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Autore: Angelo Greco

07 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Non è possibile cedere direttamente il contratto RC Auto con la classe di merito. Scopri come usare la RC Familiare per estendere la classe più vantaggiosa a un convivente e ottenere un grande risparmio.

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L’acquisto di un’auto o di una moto da parte di un figlio o di un familiare neopatentato è spesso accompagnato da una spiacevole sorpresa: il costo esorbitante della prima polizza assicurativa. La partenza dalla quattordicesima classe di merito universale (CU 14), la più costosa, rappresenta un ostacolo economico non indifferente. Di fronte a questa spesa, sorge spontanea una domanda legittima: posso passare a un familiare la mia classe di merito dell’assicurazione auto

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per aiutarlo a risparmiare? Sebbene un trasferimento diretto del proprio attestato di rischio, che è strettamente personale, non sia consentito, la legge offre una soluzione estremamente efficace che permette di raggiungere lo stesso risultato, estendendo i benefici di una guida virtuosa all’intero nucleo familiare.

Si può cedere il contratto di assicurazione a un familiare?

La domanda su come trasferire un’assicurazione a un familiare trova una prima risposta nella “cessione del contratto”. La legge prevede che, in caso di vendita di un veicolo, il venditore possa cedere il contratto R.C. Auto all’acquirente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Art. 171). Se l’acquirente è un familiare, questa operazione è tecnicamente possibile. Tuttavia, questa strada è del tutto inefficace se l’obiettivo è trasferire la

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classe di merito e i relativi vantaggi economici.

Il motivo è chiarito dalle normative di settore: il contratto ceduto mantiene la sua validità solo fino alla sua scadenza naturale annuale. Alla scadenza, la compagnia assicurativa non rilascerà un attestato di stato di rischio al nuovo proprietario (il familiare), e il contratto si estinguerà (Decreto 11 marzo 2020, n. 54). Questo significa che il familiare beneficiario della cessione, al momento di assicurare il veicolo per l’anno successivo, dovrà stipulare una polizza completamente nuova a suo nome, partendo dalla classe di ingresso (CU 14) o dalla classe di merito che eventualmente già possiede su un altro veicolo.

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Un padre in CU 1 vende la sua seconda auto al figlio convivente e gli cede la polizza. Il figlio sarà coperto fino alla scadenza del contratto. Al rinnovo, però, non potrà mantenere la CU 1 del padre e dovrà sottoscrivere una nuova polizza partendo dalla CU 14. La cessione, quindi, si rivela una soluzione temporanea e non conveniente.

Cos’è e come funziona la RC Familiare?

La vera soluzione per trasferire i benefici di una buona storia assicurativa a un parente è la cosiddetta RC Familiare. Questo strumento, introdotto per la prima volta con il “Decreto Bersani” e poi ampliato, consente a una persona di ottenere la stessa classe di merito di un altro componente del proprio

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nucleo familiare stabilmente convivente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Art. 134, comma 4-bis). In pratica, non si trasferisce il contratto, ma si “eredita” la classe di merito più favorevole presente in famiglia.

Questo meccanismo può essere utilizzato in due situazioni principali:

  • quando si assicura un veicolo acquistato per la prima volta, sia nuovo che usato.
  • in fase di rinnovo di una polizza già attiva, per migliorare una classe di merito meno vantaggiosa.

L’enorme vantaggio della RC Familiare è economico e immediato. Un neopatentato, invece di iniziare il suo percorso assicurativo dalla temuta CU 14, può accedere direttamente alla CU 1 del genitore convivente, con un abbattimento drastico del premio assicurativo fin dal primo anno.

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Una figlia neopatentata acquista la sua prima auto. Il padre è assicurato in CU 1. Recandosi in agenzia con un certificato di stato di famiglia che attesta la convivenza, la figlia può stipulare la sua prima polizza R.C. Auto beneficiando direttamente della CU 1 del padre, senza dover passare per le classi più costose.

Quali sono i requisiti per usare la RC Familiare?

Per poter beneficiare della RC Familiare è necessario rispettare alcuni requisiti precisi, senza i quali la compagnia assicurativa non può applicare l’agevolazione. La condizione fondamentale è la convivenza stabile, che deve essere ufficialmente documentata. Non è sufficiente essere parenti, ma bisogna risultare nello stesso stato di famiglia anagrafico. La compagnia richiederà infatti un certificato di stato di famiglia per verificare che il richiedente e il familiare da cui si eredita la classe di merito condividano la stessa residenza.

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Un altro requisito importante riguarda la storia assicurativa di chi intende usufruire del beneficio. L’agevolazione non è applicabile se, negli ultimi cinque anni, l’attestato di rischio della persona che chiede di ereditare la classe riporta sinistri con responsabilità principale o paritaria. In altre parole, per poter accedere alla classe di merito di un familiare, non bisogna essere stati protagonisti di incidenti con colpa nel quinquennio precedente. In caso contrario, si seguiranno le normali regole evolutive del sistema bonus-malus.

Un ragazzo di 25 anni, con una sua polizza in CU 7, torna a vivere stabilmente con i genitori e sposta la sua residenza. Il padre è in CU 1. Al momento del rinnovo annuale della sua polizza, il ragazzo può chiedere di passare dalla sua CU 7 alla più vantaggiosa CU 1 del padre, a condizione che il suo attestato di rischio non presenti sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.

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È possibile ereditare la classe tra auto e moto?

Una delle domande più frequenti riguarda la flessibilità della RC Familiare tra veicoli di tipo diverso. La risposta è affermativa. L’evoluzione normativa ha superato i limiti iniziali della “Legge Bersani”, rendendo possibile l’ereditarietà della classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.

Questo significa che è assolutamente possibile assicurare una nuova moto beneficiando della classe di merito maturata su un’automobile da un familiare convivente, e viceversa. Questa piena interoperabilità rende lo strumento ancora più versatile e conveniente, permettendo di ottimizzare i costi assicurativi di tutti i veicoli del nucleo familiare, a due o a quattro ruote.

Una madre di famiglia ha la sua auto assicurata nella prima classe di merito. Il figlio diciottenne acquista il suo primo scooter. Grazie alla RC Familiare, il figlio può assicurare lo scooter ereditando la CU 1 dell’automobile della madre, ottenendo un premio molto più basso rispetto a quello che pagherebbe partendo dalla classe di ingresso prevista per i motocicli.

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