Servitù di passaggio: chi paga l’adeguamento della strada?

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Autore: Mariano Acquaviva

01 febbraio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Le spese necessarie a modificare la via che consente il passaggio al titolare della servitù incombono su quest’ultimo oppure sul proprietario della strada?

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La servitù è il diritto che consente di utilizzare la proprietà altrui per un determinato scopo. La più diffusa è sicuramente quella di passaggio, che permette al titolare di attraversare il fondo del vicino per raggiungere il proprio. Ciò brevemente premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: chi paga l’adeguamento della strada nella servitù di passaggio?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se le spese necessarie a modificare la via che consente il passaggio al titolare della servitù gravino su quest’ultimo oppure sul proprietario della strada (cosiddetto proprietario del fondo servente). Insomma:

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chi paga l’adeguamento della strada nella servitù di passaggio? Approfondiamo l’argomento.

Cos’è e come funziona la servitù di passaggio?

La servitù di passaggio è il diritto di attraversare il fondo altrui per raggiungere il proprio.

In pratica, il titolare della servitù di passaggio può percorrere la proprietà del vicino che separa la sua dalla strada pubblica.

La servitù di passaggio può costituirsi per accordo tra le parti (contratto), testamento, usucapione o per destinazione del padre di famiglia, cioè dell’originario proprietario di entrambi i fondi che decide di sottoporre uno di essi al passaggio dell’altro.

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La servitù di passaggio può essere imposta in presenza di un fondo intercluso, cioè di una proprietà che non ha sbocchi sulla via pubblica perché circondata da altre (art. 1051 cod. civ.).

In questa circostanza, la servitù di passaggio è coattiva, nel senso che può essere ottenuta facendo ricorso all’autorità giudiziaria anche senza il consenso del vicino, il quale quindi sarà costretto a tollerare il peso imposto dal tribunale.

La servitù è carrabile quando consente di attraversare la proprietà altrui non solo a piedi ma anche con un veicolo adeguato alle esigenze del titolare del diritto (automobile, furgone, camion, ecc.).

Il proprietario del fondo servente (cioè, colui che deve tollerare la servitù), dal proprio canto, non può compiere opere che precludano il passaggio o lo rendano più difficoltoso, ad esempio installando cancelli o restringendo la via con staccionate o palizzate (art. 1067 cod. civ.).

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Servitù: chi paga l’adeguamento della strada che consente il passaggio?

Può accadere che la strada non sia adatta a garantire il passaggio al titolare della servitù; in questa circostanza, chi deve sostenere le spese di adeguamento della via?

Secondo la giurisprudenza (Trib. Messina, 15 settembre 2025, n. 1619), i costi di adeguamento della strada che garantisce il passaggio sono posti a carico dal proprietario del fondo dominante, cioè del titolare della servitù, qualora dall’operazione non derivi alcun vantaggio per il proprietario del fondo servente.

Secondo il codice civile (art. 1069), il proprietario del fondo dominante deve eseguire a proprie spese le opere necessarie per conservare la servitù

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, scegliendo il tempo e il modo per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Dunque, se occorre adeguare la strada per consentire l’effettivo godimento della servitù (ad esempio, per permettere anche ai camion di transitare), le spese sono a carico esclusivo del titolare del diritto di passaggio, a meno che le opere non comportino un vantaggio anche per il proprietario del fondo servente, il quale dovrà quindi partecipare in proporzione all’utilità che anch’egli ne trae. In mancanza di accordo sulla misura della partecipazione, non resta che rivolgersi al tribunale.

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Se ciò è vero, lo è anche il fatto che il proprietario del fondo servente non può opporsi alla realizzazione di tali opere, a meno che non rappresentino una limitazione eccessiva e non prevista del suo diritto di proprietà.

Riepilogando:

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si leggano i seguenti articoli:

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