Locazioni, come tutelarsi: le clausole anti-inadempimento

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Autore: Angelo Greco

29 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Quando il conduttore non paga l’affitto o non rispetta i suoi doveri, non è una mera formalità. Ecco come le clausole contrattuali possono prevenire i conflitti.

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Nel complesso mondo delle locazioni, l’equilibrio tra i diritti e i doveri di locatore e conduttore si fonda su un pilastro fondamentale: il rispetto delle obbligazioni contrattuali. Quando l’inquilino viene meno ai suoi impegni principali, come il pagamento del canone o l’uso diligente dell’immobile, non commette una semplice violazione formale. La sua condotta va a incidere direttamente sull’interesse sostanziale del proprietario, innescando una serie di conseguenze che devono essere valutate alla luce dei principi di buona fede, gravità dell’

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inadempimento e proporzionalità. Fortunatamente, l’autonomia contrattuale permette alle parti di inserire nello schema negoziale delle clausole contrattuali specifiche, veri e propri strumenti di prevenzione e gestione delle patologie del rapporto locativo.

Le obbligazioni principali: il cuore del contratto di locazione

Per comprendere la gravità di un inadempimento

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, è necessario partire dalle obbligazioni principali del conduttore, ovvero quelle senza le quali il rapporto di locazione non sarebbe nemmeno concepibile. L’articolo 1587 del Codice civile ne individua tre, definite “primarie” anche dalla giurisprudenza (Corte d’appello Venezia 1603/2022):

  1. prendere in consegna il bene: con la consegna delle chiavi, si verifica una scissione tra la proprietà e la disponibilità materiale dell’immobile. Da quel momento, il conduttore diventa custode del bene e assume la responsabilità per i danni che possono derivare dalle cose sottoposte alla sua diretta sfera di controllo. Il locatore, invece, mantiene la responsabilità legata alla custodia delle strutture murarie e degli impianti;
  2. usare il bene con diligenza: il conduttore è tenuto a utilizzare l’immobile secondo la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1176 Codice civile) e, soprattutto, nel rispetto della destinazione d’uso pattuita. Quest’ultima sostanzia la causa concreta del contratto e delimita i poteri dell’inquilino. La Cassazione ha chiarito che anche il non uso dell’immobile può costituire una violazione di questo obbligo, qualora sia tale da pregiudicare l’interesse del locatore alla conservazione del valore locativo del bene;
  3. versare il corrispettivo: il pagamento regolare del canone è l’obbligazione per eccellenza, la controprestazione fondamentale per il godimento dell’immobile.

Quando si configura l’inadempimento del conduttore

L’

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inadempimento si concretizza ogni volta che la condotta dell’inquilino impedisce al proprietario di ottenere l’utilità economica e giuridica prevista dal contratto. Le casistiche più comuni includono:

  • rifiuto di prendere in consegna l’immobile: un comportamento che la legge qualifica come un inadempimento di non scarsa importanza;
  • uso difforme o abusivo: include il mutamento della destinazione d’uso (ad esempio, trasformare un’abitazione in un ufficio), considerato un grave inadempimento, fermi restando gli specifici effetti previsti dall’articolo 80 della legge 392/1978;
  • morosità: per le locazioni abitative, l’articolo 5 della legge 392/1978 qualifica come grave il mancato pagamento del canone protratto per oltre 20 giorni dalla scadenza, o il mancato pagamento di oneri accessori (spese condominiali) quando l’importo superi il valore di due mensilità del canone;
  • violazione dell’obbligo di interpello: Il conduttore ha il dovere di avvisare tempestivamente il locatore qualora si verifichino situazioni di pericolo provocate da parti dell’immobile che restano nella sfera di custodia del proprietario (ad esempio, un guasto a un impianto centralizzato).

Sospendere il canone: un’ipotesi eccezionale

Spesso il conduttore, a fronte di un presunto inadempimento del locatore (ad esempio, per mancata manutenzione), decide autonomamente di sospendere il pagamento del canone. La giurisprudenza è molto restrittiva su questo punto. La Corte di Cassazione (sentenza 261/2008) ha stabilito che la sospensione del canone è legittima

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solo se viene a mancare totalmente la controprestazione del locatore. In altre parole, l’inadempimento del proprietario deve essere così grave da privare completamente l’inquilino della possibilità di godere dell’immobile. Un principio ribadito anche dalla recente sentenza 16113/2025, che, in relazione alla morosità nel periodo emergenziale da Covid-19, ha escluso un diritto automatico alla riduzione del canone, indirizzando le parti verso l’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.


Gli strumenti per prevenire e gestire i conflitti

Per tutelare l’equilibrio del contratto e reagire in modo efficace all’inadempimento, le parti possono inserire specifiche clausole. Vediamole singolarmente.

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Clausola risolutiva espressa

Prevista dall’articolo 1456 del Codice civile, non è considerata una clausola vessatoria. Permette la risoluzione di diritto del contratto (cioè in modo automatico) nel momento in cui si verifica uno specifico inadempimento, precedentemente individuato nel contratto stesso (es. “il mancato pagamento di una rata del canone entro 15 giorni dalla scadenza comporterà la risoluzione del contratto”). Tuttavia, come precisato dall’ordinanza 23287/2024 della Cassazione, l’inadempimento deve essere reale ed effettivo; avvalersi della clausola in assenza di una violazione sostanziale costituisce un abuso del diritto.

Clausola “solve et repete”

Di natura vessatoria (e quindi da approvare specificamente per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile), questa clausola impone al conduttore di pagare comunque quanto dovuto, anche in presenza di contestazioni, riservando a un secondo momento la possibilità di agire in giudizio per la restituzione di quanto versato (da cui il nome “paga e poi richiedi”).

Deposito cauzionale e garanzie fideiussorie

Completano il quadro il classico deposito cauzionale, a garanzia delle obbligazioni del conduttore, e le fideiussioni, spesso bancarie o assicurative e a prima richiesta, che offrono al locatore una tutela ancora più solida contro il rischio di morosità.

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