Scelta scuola figli genitori separati: chi decide?

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Autore: Angelo Greco

21 novembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Dopo la separazione, la scelta della scuola è una decisione di maggiore interesse che spetta a entrambi i genitori. Ecco cosa prevede la legge in caso di accordo, disaccordo e le relative conseguenze.

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Quando un legame matrimoniale si scioglie, si apre un percorso di riorganizzazione familiare complesso, in cui il benessere dei figli deve rimanere la bussola principale. Tra le tante decisioni da rinegoziare, una delle più delicate e potenzialmente conflittuali riguarda il percorso educativo e formativo. L’iscrizione a una nuova scuola, la scelta tra un istituto pubblico o uno privato, la definizione di un indirizzo di studi, sono tappe fondamentali nella vita di un bambino o di un ragazzo. In questo scenario, una domanda emerge con forza: in caso di

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scelta della scuola per i figli di genitori separati, chi decide? La risposta affonda le sue radici nel principio della bigenitorialità, un cardine del diritto di famiglia moderno che impone la condivisione delle responsabilità e delle scelte più importanti. La giurisprudenza ha delineato un percorso chiaro per gestire questa delicata fase, ponendo sempre al centro l’interesse superiore del minore e stabilendo precise conseguenze per le iniziative unilaterali.

Qual è la regola base per le decisioni sui figli?

La regola fondamentale che governa le scelte riguardanti i figli di genitori separati è quella del

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comune accordo. Il legislatore, con la riforma sull’affidamento condiviso (Legge n. 54/2006) e le successive modifiche, ha voluto superare la vecchia logica del genitore “vincitore” e “perdente”, per instaurare un regime di responsabilità genitoriale condivisa. L’articolo 337-ter del Codice Civile è il faro in materia: stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla residenza, devono essere assunte congiuntamente. Questa regola impone ai genitori di dialogare, confrontarsi e trovare una sintesi, tenendo sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei loro figli. La scelta della scuola, sia essa al momento del primo inserimento, sia in occasione di un cambio di ciclo, rientra a pieno titolo in questa categoria. Pertanto, nessun genitore, nemmeno quello presso cui il figlio vive prevalentemente (il cosiddetto “collocatario”), può imporre la propria volontà sull’altro.
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Cosa succede se i genitori non sono d’accordo?

Il disaccordo è un’eventualità fisiologica, ma la legge fornisce gli strumenti per superare lo stallo senza danneggiare il minore. Se il dialogo tra i genitori non porta a una soluzione condivisa sulla scelta della scuola, la questione deve essere portata all’attenzione del giudice. L’articolo 316 del Codice Civile prevede che ciascun genitore possa ricorrere al tribunale, anche senza particolari formalità. A questo punto, si attiva un procedimento finalizzato a risolvere il conflitto nell’esclusivo interesse del minore. L’iter seguito dal giudice è solitamente questo:

  • convocazione e ascolto dei genitori: il giudice sente le ragioni di entrambi, cercando di comprendere le motivazioni alla base delle rispettive posizioni;
  • ascolto del minore: se il figlio ha compiuto 12 anni, o anche meno se ritenuto capace di esprimere un’opinione matura, il suo ascolto è un passaggio fondamentale. La sua volontà non è vincolante, ma il giudice ne tiene grande conto;
  • tentativo di conciliazione: il primo obiettivo del magistrato è quello di mediare, aiutando i genitori a trovare un accordo che possa soddisfarli entrambi e che sia, soprattutto, vantaggioso per il figlio;
  • decisione finale: se ogni tentativo di conciliazione fallisce, il giudice si sostituisce ai genitori e adotta la decisione che reputa più opportuna, scegliendo l’istituto scolastico più idoneo a garantire il benessere e la corretta crescita del minore.

Scuola pubblica o privata: come si gestisce la scelta?

Il contrasto tra la scelta di una

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scuola pubblica e una privata è uno dei motivi di disaccordo più frequenti. La questione non è solo economica, ma investe anche l’impostazione educativa e l’organizzazione della vita familiare. La giurisprudenza è unanime nel considerare questa decisione come una di quelle di “maggiore interesse”, che esige quindi il consenso di entrambi. Un genitore non può iscrivere unilateralmente il figlio in un istituto privato, pagando la retta, e poi pretendere che l’altro genitore rimborsi la sua quota parte. Come chiarito da una sentenza del Tribunale di Roma, di fronte a un dissenso esplicito, il genitore che proponeva la scuola privata avrebbe dovuto rivolgersi al giudice
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prima di procedere con l’iscrizione, per risolvere il conflitto (Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 12761/2016).

Agire in autonomia significa, di regola, farsi carico integralmente dei costi, senza poterne chiedere il rimborso. Attenzione però al consenso tacito: se un genitore è a conoscenza della scelta e non manifesta un’opposizione chiara e tempestiva, il suo silenzio può essere interpretato come un assenso, obbligandolo a contribuire alle spese (Tribunale Ordinario Brescia, sez. S2, sentenza n. 2583/2017).

Come aiutano i protocolli dei Tribunali?

Per ridurre il contenzioso e offrire ai genitori e agli avvocati delle linee guida chiare, molti Tribunali italiani hanno redatto dei

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protocolli d’intesa. Questi documenti elencano le varie tipologie di spese straordinarie, specificando quali richiedono un preventivo e obbligatorio accordo e quali no. In quasi tutti i protocolli (come quelli dei Tribunali di Torino o Napoli), le spese per l’iscrizione a scuole e università private sono classificate tra quelle che necessitano del consenso di entrambi. Al contrario, spese come le tasse di iscrizione alla scuola pubblica, l’acquisto dei libri di testo obbligatori o il materiale di cancelleria di base sono generalmente considerate obbligatorie e, pertanto, non richiedono un accordo preventivo, essendo dovute pro quota da entrambi i genitori. Consultare il protocollo del tribunale di competenza può quindi aiutare a prevenire molti conflitti.
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E in caso di affidamento esclusivo cambia qualcosa?

Nemmeno l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore cancella il diritto-dovere dell’altro di partecipare alle decisioni più importanti. L’articolo 337-quater del Codice Civile è molto chiaro sul punto: anche in questo regime, le decisioni di maggiore interesse per i figli, inclusa quella sulla scuola, devono essere adottate da entrambi i genitori, salvo che il giudice non disponga diversamente in modo esplicito. Il genitore non affidatario conserva pienamente il diritto di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può sempre ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state prese decisioni dannose.

L’affidamento esclusivo, dunque, incide sulla gestione della quotidianità, ma non esautora l’altro genitore dal suo ruolo nelle scelte strategiche per la vita del minore.

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