L’amministratore di sostegno può opporsi a un matrimonio?
Chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno può sposarsi oppure deve ottenere il consenso dell’amministratore nominato dal giudice?
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione delle persone che, anche solo temporaneamente, per un problema fisico o mentale, non possono provvedere autonomamente ai propri interessi. Al ricorrere di queste circostanze, la legge consente al giudice di nominare una persona che si occupi di chi ha bisogno di assistenza, aiutandolo nel compimento di determinati atti.
A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno permette di conservare la capacità di compiere la maggior parte degli atti giuridici, ad eccezione di quelli che sono delegati all’amministratore di sostegno, il quale quindi affianca e sostituisce il beneficiario solamente nelle occasioni indicate dal giudice nel provvedimento di nomina.
Ciò chiarito, con il presente articolo ci occuperemo di una questione specifica: l’amministratore di sostegno può opporsi a un matrimonio? In buona sostanza, si tratta di comprendere se i poteri dell’amministratore possano spingersi sino a precludere oppure ad annullare le nozze contratte dal beneficiario, ad esempio qualora ritenga che il matrimonio sia stato contratto senza la necessaria capacità d’intendere e di volere.
Si pensi all’amministratore di sostegno che voglia impugnare il matrimonio dell’amministrato in quanto, a suo dire, il coniuge l’ha ingannato per approfittarsi del suo patrimonio. Cosa prevede la legge in questi casi? L’amministratore di sostegno può opporsi a un matrimonio?
Indice
Come funziona la nomina di un amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare su ricorso del diretto interessato, dei familiari o del pubblico ministero che ha avuto notizia della situazione di incapacità di provvedere a sé del soggetto in questione (ad esempio, su segnalazione di terzi oppure durante un diverso procedimento).
Il giudice, verificate le condizioni dell’interessato alla misura di protezione, se ritiene che non possa provvedere ai propri interessi, designa una persona che possa assisterlo e sostituirlo nel compimento di determinati atti.
Solitamente, la scelta dell’amministratore ricade su un familiare il quale dimostri di poter provvedere alle esigenze dell’amministrato; in mancanza, il giudice designa un professionista (spesso un avvocato) tra coloro indicati nell’albo custodito presso ogni tribunale.
Cosa può fare l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno deve adempiere ai compiti che gli sono espressamente delegati dal giudice tutelare con il provvedimento di nomina, oltre a quelli per i quali, di volta in volta, ottiene l’autorizzazione dal giudice (ad esempio, la vendita di un immobile).
I poteri dell’amministratore di sostegno, dunque, si adeguano alla situazione concreta in cui si trova il beneficiario, per cui saranno tanto più ampi quanto più sarà ridotta la capacità dell’interessato.
Solitamente, all’amministratore di sostegno è affidato il compito di prelevare la pensione, lo stipendio o i risparmi per pagare le bollette, acquistare farmaci, vestiario e medicinali, nonché per il compimento degli altri atti tipici della vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno potrebbe inoltre essere delegato al compimento di particolari operazioni straordinarie, come l’acquisto o la vendita di un immobile, se ritenute necessarie dal giudice.
L’amministratore di sostegno può inoltre
Insomma: l’amministratore di sostegno non si sostituisce completamente al beneficiario ma compie solo quegli atti per cui è necessaria la rappresentanza o l’assistenza.
L’amministratore di sostegno può impedire un matrimonio?
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio, salvo divieto motivato del giudice.
In linea di massima, l’amministratore di sostegno non può impedire all’amministrato di contrarre matrimonio, trattandosi di atto personalissimo che può essere proibito solamente nel caso in cui sia dimostrata l’assoluta incapacità d’intendere e di volere dell’interessato.
In quest’ultima circostanza, occorre che sia stato il giudice a vietare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo, di contrarre matrimonio, in ragione delle sue precarie condizioni di salute (art. 411 cod. civ.).
In questo senso anche la giurisprudenza. Secondo la Corte di Cassazione (11 maggio 2017, n. 11536), il giudice può vietare al beneficiario di un’amministrazione di sostegno di contrarre matrimonio, qualora il matrimonio stesso sia pregiudizievole per il beneficiario.
Insomma: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non perde il diritto di sposarsi, ma tale diritto può essere limitato dal giudice tutelare tramite un divieto specifico.
L’amministratore di sostegno può impugnare un matrimonio?
Qualora il beneficiario della misura di protezione si sia sposato nonostante il divieto del giudice, il matrimonio può essere invalidato nell’esclusivo interesse del beneficiario.
L’amministratore di sostegno, oltre che invalidare un matrimonio già avvenuto, può anche opporsi preventivamente alla celebrazione (art. 102 cod. civ.).
Condizione necessaria, come detto, è che vi sia un divieto al matrimonio imposto dal giudice tutelare.
Laddove sussistano i presupposti, è il giudice tutelare ad autorizzare l’opposizione dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può scegliere la separazione dei beni?
Si pone infine il problema inerente alla scelta del
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può scegliere liberamente se aderire alla comunione legale oppure alla separazione dei beni?
Poiché la comunione è il regime previsto direttamente dalla legge in assenza di volontà contraria, deve ritenersi che, se in grado di contrarre validamente matrimonio, l’amministrato non debba essere autorizzato ad accettare la comunione legale.
La scelta della separazione dei beni richiede invece un’espressa volontà che, a parere di chi scrive, fatta eccezione per particolari preclusioni derivanti dal provvedimento del giudice tutelare, il beneficiario della misura di sostegno può ugualmente adottare in autonomia, atteso che la separazione dei beni non determina alcun impoverimento ma, al contrario, può porre il proprio patrimonio al sicuro da eventuali pretese dei creditori del coniuge.