Il proprietario può entrare in una casa in affitto?

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Autore: Raffaella Mari

27 novembre 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Scopri quando e come il locatore può visitare l’immobile locato. Dalle clausole contrattuali ai rimedi legali in caso di rifiuto dell’inquilino, ecco i diritti e i doveri di entrambe le parti.

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Il contratto di locazione segna l’inizio di un rapporto basato su un delicato equilibrio: da un lato, il proprietario affida il suo bene più prezioso, la casa; dall’altro, l’inquilino acquisisce il diritto di viverci, facendone il proprio spazio privato. Proprio questo intreccio di diritti può generare dubbi e tensioni, specialmente quando il proprietario manifesta la necessità di accedere all’immobile. L’inquilino potrebbe percepirla come un’intrusione, mentre il locatore la considera una legittima prerogativa. In questo contesto, una delle domande più frequenti che emergono è proprio questa:

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il proprietario può entrare in una casa in affitto? La risposta non è un semplice “sì” o “no”, ma si articola attraverso un insieme di regole, principi di buonsenso e tutele legali pensate per proteggere entrambe le figure.

Esiste un diritto di visita per il proprietario?

Potrebbe sorprendere, ma nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica che sancisca nero su bianco il “diritto di visita” del locatore. Questo diritto, tuttavia, è ampiamente riconosciuto e si desume da altri principi fondamentali del contratto di locazione. Con la firma del contratto, il proprietario trasferisce all’inquilino il possesso e il godimento dell’immobile, ma non la proprietà. Egli rimane quindi il titolare del bene e conserva un interesse legittimo a verificarne lo stato di conservazione o a mostrarlo a potenziali acquirenti o futuri inquilini. Questo interesse deve però essere bilanciato con uno degli obblighi principali del locatore: garantire all’inquilino il

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pacifico godimento della casa (art. 1575, n. 3, cod. civ.). Si tratta di trovare un punto d’incontro tra il diritto alla privacy dell’inquilino e il diritto di proprietà del locatore, applicando sempre il principio di buona fede.

Come devono essere organizzate le visite?

Per evitare conflitti, le modalità di accesso del proprietario all’immobile devono seguire regole precise. La soluzione migliore e più trasparente è inserire nel contratto di locazione una clausola specifica che regolamenti giorni e orari per le visite. In assenza di una previsione contrattuale, valgono le seguenti regole generali basate sul buonsenso e sulla correttezza:

  • accordo preventivo: il proprietario deve sempre concordare con l’inquilino il giorno e l’ora della visita, con un congruo preavviso, preferibilmente in forma scritta per evitare malintesi;
  • presenza dell’inquilino: le visite, sia del proprietario sia di terzi (agenti immobiliari, tecnici, possibili acquirenti), devono avvenire in presenza del conduttore o di una persona da lui delegata;
  • divieto di accesso autonomo: il locatore non può mai entrare in casa usando le proprie chiavi senza il consenso dell’inquilino. Un gesto simile violerebbe il domicilio dell’inquilino. Anzi, sarebbe buona norma consegnare tutte le copie delle chiavi al momento della stipula;
  • casi di emergenza: l’unica eccezione a queste regole si ha in circostanze eccezionali e urgenti, come un pericolo di danno grave e imminente a cose o persone (ad esempio, una fuga di gas o un allagamento), che giustificano un accesso immediato.

L’inquilino può rifiutarsi di far entrare il locatore?

L’inquilino ha il diritto di godere della sua privacy, ma non può opporre un rifiuto categorico e ingiustificato alle richieste di visita del locatore, specialmente se queste sono ragionevoli e motivate. Un diniego ripetuto e senza una valida ragione (come un’emergenza familiare o un impedimento lavorativo comunicato per tempo) costituisce un

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grave inadempimento contrattuale. La giurisprudenza è chiara su questo punto: impedire al proprietario di mostrare l’immobile in vendita a potenziali acquirenti è una violazione degli obblighi del conduttore e può essere causa di risoluzione del contratto (App. Brescia, sent. 28 agosto 2023, n. 895). Naturalmente, anche le richieste del locatore devono essere ragionevoli e non trasformarsi in molestie che turbino il pacifico godimento dell’inquilino.

Cosa rischia l’inquilino se impedisce le visite?

Oltre alla risoluzione del contratto, che comporterebbe la perdita dell’abitazione, l’inquilino che ostacola ingiustificatamente le visite si espone a una richiesta di risarcimento del danno

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(art. 1218 cod. civ.). Il danno per il locatore è concreto e quantificabile: si tratta del mancato guadagno derivante dall’impossibilità di affittare o vendere l’immobile tempestivamente.

Un contratto di locazione sta per scadere. Il proprietario ha già trovato un nuovo inquilino pronto a subentrare, ma il conduttore attuale si rifiuta per settimane di far visitare l’appartamento. A causa di questo comportamento, il nuovo inquilino si stanca di aspettare e rinuncia. L’immobile rimane sfitto per due mesi. Il proprietario potrà chiedere al vecchio inquilino un risarcimento pari alle due mensilità di canone perse.

È fondamentale sottolineare che l’onere della prova spetta al locatore: dovrà dimostrare in giudizio di aver subito un danno economico diretto a causa del comportamento ostruzionistico dell’inquilino.

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Come può agire il proprietario in caso di rifiuto?

Quando il dialogo fallisce e l’inquilino persiste nel suo rifiuto ingiustificato, il locatore non può farsi giustizia da solo, ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria. Uno degli strumenti più efficaci è il ricorso d’urgenza (art. 700 cod. proc. civ.). Si tratta di una procedura rapida pensata per quelle situazioni in cui attendere i tempi di una causa ordinaria comporterebbe un danno imminente e irreparabile. Per ottenere un provvedimento dal giudice, il locatore deve dimostrare due presupposti:

  1. il fumus boni iuris: la probabile esistenza del suo diritto a visitare l’immobile (ad esempio, mostrando il contratto con la clausola di visita o la documentazione relativa alla messa in vendita);
  2. il periculum in mora: il pericolo di un danno grave che subirebbe a causa del ritardo (come la perdita di una concreta opportunità di vendita o di locazione – Trib. Roma, sent. 12 maggio 2003).

Se il giudice accoglie il ricorso, può emettere un’ordinanza che obbliga l’inquilino a consentire l’accesso nei giorni e orari stabiliti.

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Ci sono altre procedure legali a disposizione?

La recente “Riforma Cartabia” ha introdotto un’ulteriore opzione per il locatore: il procedimento semplificato di cognizione (art. 281-decies cod. proc. civ.). Questo strumento è pensato per le cause in cui i fatti non sono complessi o la domanda si basa su prove documentali chiare. Invece di avviare una lunga causa ordinaria, il locatore può presentare un ricorso per ottenere una decisione in tempi più brevi. Il giudice valuta la situazione e, se la ritiene di pronta soluzione, procede con questa modalità più snella. Questa via è particolarmente indicata quando il rifiuto dell’inquilino è palese e documentato, rendendo l’istruttoria della causa non particolarmente complessa e permettendo al proprietario di far valere i propri diritti in modo più celere ed efficiente.

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