Avvocati, via libera al ruolo di manager: nuove regole sulle incompatibilità

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Autore: Paolo Florio

02 ottobre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.
Riforma forense, l’avvocato potrà essere anche amministratore delegato: tutte le novità su incompatibilità e disciplina.
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La riforma forense allarga le maglie delle incompatibilità: l’avvocato potrà essere anche manager o agente sportivo. Riformato anche il processo disciplinare.

Una delle innovazioni più significative del nuovo ordinamento forense riguarda il capitolo delle incompatibilità, che vengono profondamente riviste per rendere le regole più aderenti alla realtà economica e sociale contemporanea. Il disegno di legge delega approvato dal Governo, e sostenuto dalla stessa rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, allarga notevolmente il perimetro delle attività che un avvocato può svolgere parallelamente alla professione legale, senza per questo compromettere lo spessore etico del ruolo.

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Accanto a questa apertura, la riforma interviene in modo organico anche sul procedimento disciplinare, accogliendo molte delle istanze emerse negli ultimi Congressi nazionali forensi per garantire un sistema sanzionatorio più equo e moderno.

Le nuove attività compatibili: dall’impresa all’insegnamento

La novità di maggiore impatto è la possibilità per un avvocato di ricoprire ruoli apicali all’interno di società di capitali. La norma consente esplicitamente la coesistenza della professione con la carica di

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amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, incluse quelle in forma cooperativa o a capitale pubblico, così come di enti e consorzi.

Ma le aperture non si fermano qui. Diventano compatibili con l’esercizio della professione forense anche l’attività di amministratore di condominio e quella di agente sportivo, due settori in cui la competenza legale è spesso un valore aggiunto.

Viene inoltre formalizzata e ampliata la compatibilità con l’insegnamento e la ricerca. Sarà possibile svolgere attività di docenza e ricerca in materie giuridiche non solo nelle università, ma anche nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e negli enti di ricerca pubblici.

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Infine, la riforma chiarisce la possibilità per i legali di assumere incarichi di gestione e vigilanza nell’ambito delle procedure concorsuali e in altre procedure legate alla crisi d’impresa, valorizzando un’area di competenza specialistica di grande attualità.

Cosa resta vietato e la norma per i legali degli enti pubblici

Nonostante l’allargamento delle maglie, la riforma mantiene fermi alcuni paletti fondamentali a tutela dell’indipendenza della professione. Resta quindi confermato il divieto di esercitare l’attività di avvocato in concomitanza con un rapporto di lavoro subordinato.

Rimane altresì vietato svolgere contemporaneamente l’attività notarile o partecipare a società commerciali in qualità di

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soci illimitatamente responsabili, a meno che non si tratti di società tra avvocati, per le quali vigono regole specifiche.

Un capitolo a parte è dedicato agli avvocati che operano all’interno degli uffici legali degli enti pubblici. Per loro, la riforma stabilisce l’obbligo di iscrizione all’albo professionale e precisa che l’attività legale potrà essere prestata esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza, garantendo però la piena autonomia e indipendenza del professionista nell’esercizio delle sue funzioni.

Riforma del procedimento disciplinare: più garanzie e tempi certi

La seconda grande area di intervento riguarda il sistema disciplinare, che viene riformato per renderlo più garantista ed efficiente.

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La novità più rilevante è l’ampliamento dell’istituto della riabilitazione. Questo strumento, che consente la “cancellazione” degli effetti di una sanzione, potrà essere applicato, sebbene una sola volta, a tutte le sanzioni disciplinari definitive, con la sola eccezione della radiazione dall’albo.

Viene inoltre introdotto un rito semplificato per la gestione delle condotte di minima entità, con l’obiettivo di velocizzare i procedimenti per le infrazioni minori e alleggerire il carico dei Consigli di disciplina.

La riforma interviene anche sui tempi della giustizia disciplinare. Da un lato, viene ridotto il termine di prescrizione per le infrazioni, che passerà dagli attuali sette anni e sei mesi a sei anni.

Dall’altro lato, a maggiore tutela del diritto di difesa, vengono allungati i termini per l’impugnazione di ogni sanzione disciplinare, offrendo all’avvocato sanzionato più tempo per presentare un eventuale ricorso.

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