Autovelox, la Cassazione: nulla la multa se non è omologato
La Cassazione lo ribadisce: l’autovelox è a norma solo con l’omologazione. La semplice approvazione non basta a rendere valida la multa per eccesso di velocità.
Una nuova e fondamentale ordinanza della Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla legittimità delle multe elevate tramite autovelox, offrendo un appiglio legale sempre più solido a migliaia di automobilisti. Con l’ordinanza n. 26521/25, la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve aver completato il processo di omologazione. La semplice e generica
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La lunga battaglia legale di un automobilista pescarese
La vicenda giudiziaria che ha portato a questa importante pronuncia nasce da un caso apparentemente ordinario. Un automobilista si è visto recapitare un verbale di accertamento dalla Polizia Municipale di un comune in provincia di Pescara per aver violato l’articolo 142, comma 8, del codice della strada. La contestazione riguardava il superamento del limite di velocità sulla SS 153: il veicolo viaggiava a 88,40 km/h, a fronte di un limite imposto di 70 km/h. L’infrazione era stata rilevata da un’apparecchiatura modello “Velocar red & speed”, installata in postazione fissa.
Ritenendo ingiusta la sanzione, il conducente ha avviato un percorso legale che si è rivelato lungo e complesso. In prima istanza, il suo ricorso è stato rigettato dal Giudice di Pace di Pescara con la sentenza n. 134/2021. Non dandosi per vinto, l’automobilista ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Pescara, che, in funzione di giudice d’appello, ha nuovamente dato torto al ricorrente con la sentenza n. 1547/2021, confermando in toto la validità della multa.
L’errore dei giudici di merito: la confusione tra approvazione e omologazione
La tesi dei giudici di secondo grado, ora sconfessata dalla Cassazione, si basava su una distinzione sottile ma errata. Il Tribunale di Pescara aveva sostenuto che l’accertamento fosse legittimo poiché l’apparecchio elettronico, pur non essendo omologato, era stato regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo tale interpretazione, basata sull’articolo 192 del regolamento del codice della strada, la più rigorosa omologazione sarebbe stata necessaria solo per dispositivi con caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari imposte dal regolamento stesso.
Per tutti gli altri apparecchi, e quindi anche per il “Velocar red & speed” utilizzato nel caso specifico, sarebbe stata invece sufficiente la semplice approvazione. Questa visione, però, non ha retto al vaglio della Suprema Corte, alla quale l’automobilista si è rivolto come ultima istanza.
La parola definitiva della Cassazione: sono due procedure diverse
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha centrato il punto del contendere: sul piano giuridico, la semplice approvazione può essere considerata equipollente all’omologazione? La risposta è stata un netto no. La Corte ha dato atto che l’autovelox in questione non era omologato, ma solo approvato. Partendo da questo presupposto, ha smontato la tesi dei giudici di merito.
I Supremi Giudici hanno spiegato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio preliminare, dotato di una propria autonomia, ma che serve come base per poter poi procedere alla successiva omologazione. Quest’ultima, quindi, è il frutto di un’attività distinta e consequenziale, non un doppione o un sinonimo. Proprio per la delicatezza della sua funzione, che incide sulla libertà di circolazione e sul patrimonio dei cittadini, l’autovelox necessita del sigillo finale dell’omologazione, come prescritto dall’articolo 142, comma 6, del Dlgs 285 del 1992 (il Codice della Strada).
Una sentenza nel solco di un orientamento consolidato
Nel motivare la sua decisione, la Cassazione ha voluto dare esplicitamente continuità a un suo precedente, la ormai celebre ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, che aveva già tracciato la strada. Anche in quel caso, era stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada, l’accertamento eseguito con un apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato è da considerarsi illegittimo.
La sentenza di oggi, dunque, non è un fulmine a ciel sereno, ma il rafforzamento di un principio di diritto chiaro: l’approvazione non può surrogare la necessaria omologazione ministeriale. Questo orientamento granitico della giurisprudenza pone fine a ogni interpretazione ambigua e fornisce uno strumento di difesa inequivocabile per gli automobilisti che si trovano di fronte a multe generate da apparecchiature non pienamente a norma.