Assegni familiari: in caso di separazione o divorzio a chi spettano?

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Autore: Alessandra Castellino

29 gennaio 2015

Avvocato in Palermo, rivolto a problematiche di famiglia, lavoro e, in generale, del diritto civile

Il genitore affidatario o convivente con i figli minori ha diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare, anche nel caso in cui ne sia titolare l’altro coniuge, in aggiunta all’assegno di mantenimento, se non diversamente stabilito in sede di separazione o divorzio.

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In caso di separazione o divorzio, gli assegni famigliari spettano solo al coniuge cui il giudice abbia affidato i figli, anche se a percepirli sia l’altro coniuge [1]. Lo stesso principio si applica tanto nel caso di affidamento esclusivo che condiviso. Tale principio è stato chiarito in una circolare dell’Inps [2].

Pertanto, il genitore non affidatario o non convivente con i figli, che percepisce gli assegni familiari, deve corrispondere tali somme all’ex coniuge, al quale di fatto spettano,

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in aggiunta all’assegno di mantenimento e indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo.

Nonostante la legge sia chiara, spesso il genitore non affidatario o non convivente con i figli minori che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro omette di versarli all’altro genitore, cui spettano, pensando che l’unico obbligo a cui è tenuto sia quello di versare l’assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti.

In realtà gli assegni familiari per i figli minori da un lato, e l’assegno di mantenimento dall’altro (sia esso stabilito dal giudice o di comune accordo dalle parti con la separazione/divorzio consensuale) hanno natura e funzioni diverse. I primi fungono da “

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integrazione alimentare”, per cui non possono che essere percepiti dal genitore che di fatto provvede al mantenimento dei figli. Al contrario, l’assegno di mantenimento costituisce il contributo fornito dal genitore non convivente con i figli al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione di questi ultimi, la cui misura viene calcolata in proporzione alla capacità reddituale del genitore.

Tuttavia, in sede di separazione o divorzio, i coniugi possono addivenire ad accordi diversi, riconoscendo al genitore che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro la possibilità di trattenerli, stabilendo comunque la misura dell’assegno di mantenimento in considerazione della somma percepita a titolo di assegni familiari dal genitore obbligato al mantenimento.

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È chiaro, dunque, che il genitore non affidatario o non convivente con i figli minori, che trattiene per sé gli assegni familiari, non versandoli all’ex coniuge, commette il reato di “appropriazione indebita”, incassando del denaro non proprio ma dell’altro genitore e che ha percepito per conto di quest’ultimo [3].

Pertanto, il coniuge affidatario o convivente con i figli minori che non ha mai ricevuto dall’ex gli assegni familiari potrà rivolgersi al tribunale per ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro coniuge. Ad ogni modo, la richiesta di rimborso deve essere limitata alle somme percepite dall’ex coniuge nel decennio precedente, attesa l’applicazione del termine di prescrizione decennale.

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