Passeggero senza cintura, l'altro conducente non paga i danni

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Autore: Redazione

05 ottobre 2025

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cassazione: il passeggero senza cintura non può chiedere i danni all’altro veicolo coinvolto se le lesioni dipendono solo dalla mancanza del dispositivo.

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Rossano Stazione – In caso di sinistro stradale, la questione del risarcimento danni per il passeggeroinfortunato sembra spesso scontata. Ma una nuova e importante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 26656 depositata proprio oggi, 4 ottobre 2025, introduce un distinguo fondamentale che potrebbe cambiare l’esito di molte cause legali. La Suprema Corte ha stabilito che, se le lesioni riportate da un terzo trasportato dipendono esclusivamente dal fatto che non indossava la cintura di sicurezza, quest’ultimo non può pretendere alcun risarcimento dal conducente e dall’assicurazione del

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veicolo antagonista, anche se a quest’ultimo è stata riconosciuta una parte di colpa nella dinamica dell’incidente.

La decisione fa luce su un aspetto procedurale determinante: la scelta di chi citare in giudizio. Come vedremo, se il passeggero avesse agito anche contro il conducente dell’auto su cui viaggiava, l’esito della vicenda sarebbe potuto essere radicalmente diverso.

La vicenda: un incidente, due colpevoli ma nessun risarcimento

Il caso esaminato dalla Terza sezione civile della

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Cassazione nasce da un incidente avvenuto in un incrocio nel centro urbano, in orario notturno. Un passeggero riportava lesioni personali di notevole entità, tra cui un trauma cranico, la frattura delle ossa nasali, un trauma distorsivo alla caviglia destra e una distrazione del rachide cervicale.

Inizialmente, il giudice di primo grado aveva attribuito l’intera responsabilità dell’incidente al conducente del veicolo su cui si trovava il ricorrente, accusandolo di aver impegnato l’incrocio “a velocità non commisurata al luogo”, respingendo di conseguenza la domanda risarcitoria presentata contro l’altro guidatore. Successivamente, la Corte d’Appello aveva riformato questa decisione, stabilendo una responsabilità paritaria al 50% tra i due veicoli, poiché l’auto antagonista non aveva rispettato un segnale di “Stop”. Nonostante questo riconoscimento di colpa, anche i giudici di secondo grado hanno negato il

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risarcimento al passeggero.

La causa delle lesioni? Il mancato uso della cintura

Il motivo del rigetto, confermato ora in via definitiva dalla Cassazione, risiede in una sottile ma fondamentale distinzione giuridica: quella tra la causa dell’incidente e la causa delle lesioni. Secondo i giudici, sebbene i “comportamenti negligenti” di entrambi i conducenti abbiano provocato la collisione, essi sono stati relegati a “mere occasioni” rispetto al danno fisico subito dal trasportato.

La “causa unica esclusiva efficiente del verificarsi delle lesioni”, si legge nelle sentenze di merito, va “ascritta al mancato uso delle cinture di sicurezza”. Indossare i dispositivi di sicurezza, infatti, rappresenta un “obbligo primario incombente sul soggetto trasportato”. In altre parole, è stato dimostrato che se il

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passeggero avesse allacciato la cintura, le conseguenze fisiche dell’impatto sarebbero state neutralizzate o comunque drasticamente ridotte. La sua omissione, quindi, ha interrotto il nesso causale tra la condotta dei guidatori e il danno alla sua persona.

L’errore strategico: a chi è stata chiesta la riparazione

La Cassazione evidenzia come la strategia processuale del danneggiato sia stata determinante per questo esito. Il ricorrente, infatti, ha presentato la sua domanda di risarcimento soltanto nei confronti del proprietario/conducente del veicolo antagonista e del suo assicuratore per la RCA. Questa scelta si è rivelata fatale.

Il conducente dell’altro veicolo, per definizione, è totalmente estraneo alla condotta del

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passeggero all’interno dell’altra auto. Non aveva alcun obbligo né alcuna possibilità di controllare che il trasportato sull’altro mezzo indossasse la cintura di sicurezza. Pertanto, la condotta colposa ascritta allo stesso danneggiato, ovvero il mancato uso della cintura, è stata ritenuta sufficiente a esaurire l’intera efficienza causale del danno, liberando da ogni responsabilità il convenuto.

La “cooperazione colposa”: cosa sarebbe cambiato citando il proprio guidatore

La sentenza diventa ancora più chiara quando delinea lo scenario alternativo. La giurisprudenza, ricordano i giudici, prevede una soluzione diversa qualora il passeggero avesse citato in giudizio (anche) il conducente del veicolo su cui si trovava. In quel caso, si sarebbe configurata un’ipotesi di

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“cooperazione nel fatto colposo”.

Il conducente di un veicolo, infatti, ha il preciso dovere di controllare che la marcia avvenga in conformità con le normali norme di prudenza e sicurezza. Questo include l’obbligo di assicurarsi che tutti i passeggeri abbiano allacciato le cinture prima di partire. Se il guidatore mette in circolazione il veicolo con un passeggero non assicurato, si forma tra i due “il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi”.

In una simile situazione di cooperazione colposa, il comportamento negligente del passeggero non è più considerato causa esclusiva del danno e non interrompe il nesso causale con la condotta del proprio guidatore. Di conseguenza, quest’ultimo sarebbe stato chiamato a risarcire, almeno in parte, il pregiudizio fisico del trasportato, poiché si verte in materia di diritti indisponibili (il diritto alla salute) e il consenso del passeggero al rischio non può valere come una liberatoria.

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