Chi può essere arbitro in una causa civile?

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Autore: Paolo Remer

08 febbraio 2026

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Non solo giudici togati: in molti casi le parti possono affidare la decisione della loro controversia a uno o più arbitri. Vediamo chi può svolgere questo ruolo, come avviene la nomina e che valore hanno le decisioni arbitrali.

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Quando si pensa a un “arbitro”, la mente corre subito al mondo dello sport. Esiste però una figura altrettanto importante, ma in ambito giuridico: l’arbitro di una controversia civile. Si tratta di un giudice privato, scelto dalle parti per risolvere la loro lite al di fuori delle aule di un tribunale ordinario. Ma chi può ricoprire questo ruolo? E che valore ha la sua decisione? Scopriamolo insieme.

Una giustizia “privata” ma riconosciuta dalla legge

L’ arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie previsto dal Codice di procedura civile (articoli 806 e seguenti), che consente alle parti di sostituire al giudice ordinario uno o più soggetti privati, chiamati

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arbitri.
Questi ultimi hanno il compito di decidere la lite con una pronuncia che, in molti casi, ha lo stesso valore di una sentenza.

L’arbitrato è molto utilizzato nei rapporti commerciali, tra imprese o tra professionisti, ma può essere previsto anche in altri tipi di contratti.
È uno strumento utile per evitare i tempi e i costi della giustizia ordinaria, pur restando nell’ambito della legalità: non è infatti una “giustizia parallela”, ma una procedura pienamente riconosciuta e regolata dalla legge.

Quando si può ricorrere all’arbitrato

La possibilità di ricorrere all’arbitrato è disciplinata dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Non è consentito per ogni tipo di controversia — ad esempio, è escluso in materia di stato e capacità delle persone — ma è molto usato nei rapporti commerciali e tra professionisti, dove contano rapidità, competenza tecnica e riservatezza.

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L’arbitrato nasce da una convenzione di arbitrato, ossia un accordo con cui le parti decidono di rimettere la decisione a uno o più arbitri anziché al giudice ordinario.

La convenzione può essere:

In entrambi i casi deve essere redatta per iscritto, a pena di nullità (art. 807 c.p.c.).

Chi può essere nominato arbitro

A differenza di un magistrato, per diventare arbitro non è necessario superare un concorso pubblico. Tuttavia, il Codice di procedura civile (art. 812 c.p.c.) stabilisce un requisito essenziale e insuperabile: la

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piena capacità legale di agire.

Questo significa che per essere nominato arbitro, una persona deve, innanzitutto, essere maggiorenne e, inoltre, non deve essere interdetta, inabilitata o soggetta ad amministrazione di sostegno (salvo specifiche autorizzazioni del giudice tutelare).

In sostanza, l’arbitro deve avere la piena capacità di compiere atti giuridici validi. Non sono richiesti, per legge, titoli di studio specifici come la laurea in giurisprudenza, né una determinata qualifica professionale – come ad esempio quella di avvocato o di magistrato – anche se nella prassi le parti tendono a scegliere professionisti esperti del settore oggetto della controversia (avvocati, commercialisti, ingegneri, professori universitari) per garantire competenza e autorevolezza.

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È fondamentale che l’arbitro sia, e rimanga per tutta la durata del procedimento, imparziale e indipendente rispetto alle parti in causa.

Requisiti necessari per essere arbitro

La legge stabilisce chi può (e chi non può) essere arbitro. L’articolo 812 del Codice di procedura civile prevede che possano essere arbitri tutte le persone che hanno la piena capacità di agire, salvo alcune eccezioni.

In concreto, può essere nominato arbitro chi:

Quindi, come abbiamo anticipato sopra, non è necessario che l’arbitro sia un avvocato o un magistrato, anche se nella pratica la scelta ricade quasi sempre su professionisti del diritto, docenti universitari, commercialisti o tecnici esperti nella materia oggetto della controversia.

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Sono invece incompatibili — salvo eccezioni previste dalla legge — i giudici, i pubblici ministeri e, in generale, tutti i magistrati in servizio: non possono accettare incarichi arbitrali privati mentre esercitano le loro funzioni.

Come avviene la nomina degli arbitri: procedura di designazione

Come anticipato, l’’arbitrato nasce sempre da un accordo delle parti, che può essere assunto (necessariamente per iscritto, altrimenti è nullo):

La convenzione di arbitrato deve sempre indicare il numero degli arbitri (che deve essere dispari) e il

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modo di nominarli.

È quindi possibile che le parti:

Quanti devono essere gli arbitri?

La convenzione arbitrale stabilisce il numero degli arbitri. È ammesso anche l’arbitro unico, se così stabilito. Quando la convenzione non indica nulla, la legge presume che gli arbitri siano tre (art. 810 c.p.c.).

Nella maggior parte dei casi, l’arbitrato è collegiale, composto da tre arbitri:

Se invece prevede un

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numero pari, si aggiunge un arbitro nominato dal presidente del tribunale, per garantire un numero dispari. In particolare, se le parti non riescono a trovare un accordo sulla nomina entro il termine di 20 giorni, interviene il presidente del tribunale del luogo in cui è sorta la controversia, che provvede a designare l’arbitro o gli arbitri mancanti (art. 810 c.p.c.).

Questo meccanismo assicura che il procedimento possa sempre avere corso, anche in assenza di collaborazione tra le parti.

La competenza territoriale dipende dal luogo indicato nella convenzione di arbitrato come sede dell’arbitrato; se manca tale indicazione, è competente il presidente del tribunale del luogo dove la convenzione è stata stipulata. Se la convenzione è stata stipulata all’estero, la competenza spetta al

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presidente del tribunale di Roma.

Gli arbitri, una volta nominati, devono accettare formalmente l’incarico e dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi.

Arbitrato rituale e irrituale: le differenze

La legge distingue due tipi di arbitrato, che producono effetti giuridici diversi. La distinzione fondamentale è tra arbitrato rituale e irrituale, che determina la natura e gli effetti della decisione finale. Ecco le differenze tra le due forme.

La

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scelta tra le due forme dipende dagli obiettivi delle parti: l’arbitrato rituale mira a ottenere un titolo esecutivo rapido, mentre quello irrituale è spesso preferito per la sua maggiore flessibilità e riservatezza.

In sintesi:

Che valore hanno le decisioni degli arbitri?

La decisione finale degli arbitri, il lodo, è lo strumento che chiude la controversia, definendo la lite tra le parti. Il suo

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valore legale dipende dalla natura dell’arbitrato, quindi si ripropone, per quanto concerne gli effetti, la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale.

Il lodo arbitrale rituale è un vero e proprio provvedimento giurisdizionale: una volta depositato nella cancelleria del tribunale e dichiarato esecutivo con decreto del giudice, può essere posto in esecuzione forzata, ad esempio mediante pignoramento o espropriazione dei beni.

È impugnabile solo per determinati vizi di procedura, motivi di nullità, revocazione o opposizione di terzo, nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Il lodo irrituale, invece, non ha efficacia esecutiva: produce effetti obbligatori tra le parti ma, in caso di mancato adempimento, bisogna rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che lo renda esecutivo.

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In altre parole, il lodo irrituale ha la stessa efficacia di un contratto. Se una delle parti non lo rispetta, l’altra non può agire direttamente in via esecutiva, ma dovrà far valere l’inadempimento contrattuale davanti a un giudice ordinario. L’impugnazione è possibile per gli stessi motivi per cui si può impugnare un contratto (errore, violenza, dolo).

Spese e compensi degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e a un onorario per l’attività svolta.

Di norma, sono loro stessi a liquidare compensi e spese, ma tale decisione non è vincolante se le parti non la accettano.

In caso di disaccordo, la liquidazione può essere chiesta al Presidente del Tribunale

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, che provvede con ordinanza esecutiva dopo aver sentito le parti (art. 814 c.p.c.).

Una giustizia privata, ma non “di serie B”

L’arbitrato rappresenta una forma di giustizia privata, ma perfettamente riconosciuta e valorizzata dall’ordinamento. È particolarmente apprezzato nei rapporti tra imprese o tra soci, perché consente decisioni rapide, tecniche e riservate.

Gli arbitri non sono giudici, ma il lodo arbitrale rituale ha forza di legge tra le parti, al pari di una sentenza vera e propria.

Prima di accettare una clausola arbitrale, però, è bene valutare attentamente i costi, la sede e le regole del procedimento, magari chiedendo consiglio a un avvocato: una decisione arbitrale, una volta resa, può essere vincolante quanto — e più — di un processo ordinario.

Conclusione

In conclusione, l’arbitro civile è una figura professionale di grande importanza, che offre un’alternativa concreta, spesso più rapida e specializzata, alla giustizia ordinaria. Conoscere chi può assumere questo ruolo e il valore delle sue decisioni è il primo passo per valutare con consapevolezza questa efficace via di risoluzione delle controversie.

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