Cos'è la negoziazione assistita e quando è obbligatoria?

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Autore: Angelo Greco

15 dicembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La negoziazione assistita è una procedura per risolvere le liti fuori dal tribunale, con l’aiuto dei propri avvocati, obbligatoria per alcune materie prima di poter fare causa.

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Litigare in tribunale può essere un percorso lungo, costoso e dall’esito incerto. Per questo motivo, la legge ha introdotto degli strumenti alternativi per risolvere i conflitti in modo più rapido ed economico. Uno di questi è la negoziazione assistita, una procedura che permette alle parti di trovare un accordo con l’aiuto fondamentale dei propri legali, senza dover passare per le aule di un palazzo di giustizia. Ma, in concreto, cos’è la negoziazione assistita e quando è obbligatoria? Si tratta di un tentativo di conciliazione che, in determinati casi, diventa un passaggio necessario prima di poter avviare una causa vera e propria, trasformando gli avvocati nei veri protagonisti della risoluzione del conflitto.

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Cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è una procedura che si svolge interamente al di fuori del tribunale, nata con lo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei giudici e offrire ai cittadini una via più snella per risolvere le controversie (introdotta con il DL n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014). Il cuore di questo strumento è la cosiddetta “convenzione di negoziazione“: un vero e proprio contratto con cui le persone in lite, assistite ciascuna dal proprio

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avvocato, si impegnano a collaborare con lealtà e correttezza per cercare una soluzione amichevole al loro problema.

La caratteristica principale che la distingue da altri strumenti, come la mediazione, è l’assenza di una figura terza e imparziale (il mediatore). Nella negoziazione, infatti, il dialogo e la trattativa sono gestiti direttamente dagli avvocati, che hanno il compito di guidare i propri clienti verso un punto d’incontro (Corte Cost., sent. n. 97 del 24 aprile 2019).

Se la procedura va a buon fine, l’accordo raggiunto e firmato dalle parti e dai legali ha lo stesso valore di una sentenza: diventa cioè un “titolo esecutivo“, che permette di agire forzatamente per ottenere quanto stabilito (ad esempio, pignorando beni) e può essere usato per iscrivere un’ipoteca.

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Come funziona la procedura di negoziazione?

Il meccanismo della negoziazione assistita segue alcuni passaggi ben definiti. Tutto inizia con un invito che una parte, tramite il suo avvocato, invia all’altra. Questo invito deve contenere l’oggetto della lite e un avvertimento importante: se non si risponde entro trenta giorni o si rifiuta di partecipare, il giudice, in un’eventuale causa futura, potrà tenerne conto al momento di decidere a chi addebitare le spese processuali.

Se l’altra parte accetta, si firma la “convenzione di negoziazione“, che dà ufficialmente il via alle trattative. La legge stabilisce che questa fase debba durare un tempo ragionevole, di solito non più di tre mesi, che possono essere prorogati di un altro mese se le parti sono d’accordo. A questo punto, possono verificarsi due scenari:

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  • si raggiunge un accordo: le parti firmano un documento che risolve la lite. Gli avvocati ne certificano la legalità e l’autenticità delle firme. Come detto, questo accordo diventa un titolo esecutivo a tutti gli effetti. Per le separazioni e i divorzi, l’accordo deve poi passare al vaglio del Pubblico Ministero per un’autorizzazione;
  • non si raggiunge un accordo: se il dialogo non porta a una soluzione, gli avvocati mettono per iscritto il fallimento delle trattative. A questo punto, chi ha interesse può finalmente rivolgersi al giudice e iniziare la causa in tribunale.

Attenzione però: la procedura deve essere svolta correttamente. Se chi ha inviato l’invito, dopo aver ricevuto l’adesione, non fa nulla per avviare la discussione, la negoziazione non si considera validamente tentata e un’eventuale causa successiva verrà bloccata dal giudice (Tribunale di Alessandria, sent. n. 218 del 23 febbraio 2024).

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Quando la negoziazione assistita è obbligatoria?

In alcune specifiche materie, tentare la negoziazione assistita non è una scelta, ma un obbligo di legge. Si parla in questi casi di “condizione di procedibilità“: significa che non si può iniziare una causa se prima non si è esperito, senza successo, questo tentativo di conciliazione (Tribunale di Lagonegro, sent. n. 241 del 9 aprile 2024). Se si va direttamente dal giudice senza aver prima inviato l’invito alla negoziazione, la causa viene fermata.

Le materie per cui vige l’obbligo sono principalmente due:

  1. le richieste di risarcimento del danno derivante da incidenti stradali che coinvolgono veicoli o imbarcazioni, a prescindere dal valore del danno richiesto (Corte Cost., sent. n. 162 del 13 luglio 2016);
  2. le domande per il pagamento di somme di denaro di qualsiasi natura (ad esempio, il recupero di un credito, il pagamento di fatture insolute) fino a un importo massimo di 50.000 euro.

Non si deve procedere con la negoziazione, invece, per tutte quelle controversie che già prevedono come

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obbligatoria la mediazione (come quelle in materia di successioni ereditarie), per non appesantire ulteriormente le procedure (Corte Cost., sent. n. 266 del 18 dicembre 2019).

Riforma Cartabia: il potenziamento della negoziazione assistita

La recente riforma del processo civile (il D.lgs n. 149/2022, noto come Riforma Cartabia) ha potenziato la negoziazione assistita, pur senza estenderne i casi di obbligatorietà. L’obiettivo era renderla uno strumento ancora più efficace e appetibile. Le novità principali sono tre.

In primo luogo, è ora possibile utilizzare la negoziazione, su base volontaria, anche per le controversie di lavoro. In secondo luogo, è stata introdotta la possibilità di svolgere gli incontri

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in via telematica, con collegamenti da remoto, rendendo tutto più semplice e veloce.

Infine, sono stati dati nuovi e importanti poteri agli avvocati durante le trattative. Se previsto nell’accordo di negoziazione, un legale può:

  • raccogliere dichiarazioni scritte da persone terze informate sui fatti, che potranno poi essere usate come prova nell’eventuale processo;
  • invitare la controparte a mettere per iscritto dichiarazioni a sé sfavorevoli, che avranno il valore di una confessione.

Questi strumenti istruttori, un tempo riservati solo al giudice, rendono la negoziazione una procedura più incisiva, capace di far emergere la verità e di facilitare il raggiungimento di un accordo giusto e consapevole.

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