Quando una pergotenda con vetrate non richiede permessi edilizi?

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Autore: Angelo Greco

19 dicembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’installazione di una pergotenda con vetrate scorrevoli può rientrare nell’edilizia libera, senza necessità di permessi, a patto che non crei un nuovo volume chiuso e permanente. La sentenza si allinea a una giurisprudenza consolidata.

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Quando si decide di ampliare gli spazi vivibili di un’abitazione o di un’attività commerciale, la domanda sorge spontanea: quali lavori posso fare senza chiedere permessi? Spesso si pensa che qualsiasi struttura, anche se leggera, richieda un’autorizzazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito il confine tra le opere di edilizia vera e propria e quelle che rientrano nella cosiddetta

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edilizia libera.

Una sentenza del Consiglio di Stato ha confermato un importante principio in materia di pergotende e dehors, ovvero le strutture leggere che si usano per coprire e chiudere, anche parzialmente, spazi esterni. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle chiusure laterali, come i pannelli in vetro. La domanda che ci si pone è: una pergotenda con chiusure laterali è considerata un ampliamento che richiede un permesso di costruire? La risposta, come vedremo, dipende dalla stabilità e dalla natura dell’opera.

Quali sono le differenze tra pergotenda e nuova costruzione?

La questione principale che i tribunali si trovano ad affrontare riguarda la distinzione tra una

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pergotenda e una vera e propria nuova costruzione. Mentre una nuova costruzione richiede sempre un permesso edilizio, una pergotenda, se soddisfa determinate condizioni, può essere installata senza.

Secondo il Consiglio di Stato, la caratteristica fondamentale che determina questa distinzione è la stabilità e la permanenza della struttura. Se un’opera è destinata a creare un nuovo volume chiuso e stabile, allora si tratta di una nuova costruzione e necessita di un permesso di costruire. Se, invece, la struttura è leggera, facilmente rimovibile e non crea un ambiente stabilmente chiuso, rientra nell’ambito dell’edilizia libera (Cons. St., Sez. VI, 27 gennaio 2025, n. 607; D.P.R. 380/2001, art. 6).

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Ad esempio, se un’azienda installa un dehors con una tenda retrattile e pannelli in vetro scorrevoli che non sono fissi e non hanno caratteristiche termoisolanti, l’opera non altera in modo permanente il volume e la superficie esistente. Al contrario, se i pannelli in vetro sono fissi, con infissi stabili e impianti di riscaldamento che trasformano lo spazio in un vero e proprio locale, allora l’intervento è considerato un ampliamento volumetrico e richiede un permesso edilizio. La differenza sta nell’intenzione e nella funzionalità: una struttura temporanea per proteggersi dal sole o dalla pioggia è un arredo, un locale stabile con pareti fisse è un edificio.

Un ristorante decide di installare un dehors. Se la struttura è composta da una tenda retrattile e da pannelli in vetro che si aprono e chiudono come delle porte scorrevoli, senza essere fissi, l’opera non altera in modo permanente il volume e la superficie del locale. Al contrario, se il ristorante utilizza pareti in muratura o pannelli in vetro fissi e installa un impianto di riscaldamento, trasformando lo spazio in un ambiente stabilmente utilizzabile, l’opera è considerata un ampliamento volumetrico e richiede un permesso di costruire.

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Quando una pergotenda rientra nell’edilizia libera?

La giurisprudenza consolidata, confermata dal Consiglio di Stato (sent. 5828/2025), ha chiarito che l’installazione di pergotende con chiusure laterali mobili può rientrare nell’edilizia libera. Questo perché queste strutture, essendo facilmente amovibili, non sono considerate un incremento di superficie utile o di volume.

Le pergotende con pannelli in vetro scorrevoli, ad esempio, sono viste come un modo per rendere più fruibile uno spazio esterno (un terrazzo, un giardino, o un’area antistante un’attività commerciale) senza alterare l’assetto edilizio in modo stabile. La loro funzione è quella di proteggere dagli agenti atmosferici e non di creare un nuovo locale.

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Un privato cittadino decide di installare sul proprio terrazzo una pergotenda dotata di una copertura retrattile e di vetrate laterali che si possono spostare o rimuovere completamente. Se le vetrate sono prive di telai fissi e non hanno alcuna funzione di isolamento termico, l’opera rientra nell’edilizia libera e non richiede permessi. In questo caso, l’intervento è considerato un arredo da giardino che migliora la fruizione dello spazio esterno senza creare una nuova stanza.

L’orientamento del Consiglio di Stato si inserisce in un quadro normativo che cerca di semplificare gli interventi edilizi a basso impatto. Per i Comuni, questa sentenza è un richiamo a non confondere le strutture mobili con le nuove costruzioni. Per i cittadini e le imprese, è un chiarimento importante che permette di installare strutture come pergotende e dehors senza dover affrontare complesse procedure burocratiche, purché le opere non siano destinate a creare spazi chiusi e permanenti.

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