L'amministratore non convoca l'assemblea: si può revocare l'incarico?
La mancata approvazione dei bilanci e la mancanza di formazione continua sono gravi inadempienze dell’amministratore di condominio. Scopri in quali casi è possibile chiederne la revoca, anche da parte di un solo condomino, e quali sono i passi da seguire per vie giudiziali o extra-giudiziali.
La convivenza in un condominio può nascondere insidie, specialmente quando l’amministratore non svolge i suoi compiti con la dovuta diligenza. Situazioni come la mancata approvazione dei bilanci o l’assenza di un percorso di formazione professionale continuo non sono solo una fastidiosa disattenzione, ma vere e proprie inadempienze. Queste mancanze possono mettere a rischio la trasparenza e la corretta gestione del denaro comune, scatenando dubbi e preoccupazioni tra i condòmini. Per fortuna, la legge offre strumenti chiari per affrontare queste situazioni. Ma cosa succede se l’assemblea, nonostante tutto, riconferma l’amministratore? E che valore ha la delibera di nomina? E, soprattutto, un singolo condomino può fare qualcosa per risolvere il problema?
Andiamo a scoprire nel dettaglio se si può revocare l’incarico all’amministratore che non convoca l’assemblea: scopriamo quali sono i diritti e gli strumenti a disposizione di ogni condomino, analizzando il caso specifico di un amministratore che non ha approvato i bilanci e non ha seguito i corsi di aggiornamento.
Indice
È valido l’incarico dell’amministratore senza aggiornamento professionale?
Per legge, un amministratore di condominio deve possedere requisiti specifici non solo all’inizio del suo incarico, ma anche durante tutta la sua durata. L’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, stabilisce che l’amministratore deve aver frequentato un
Se l’amministratore non si aggiorna, non è più legittimato a continuare il suo incarico. Questa inadempienza è considerata così grave che può portare alla revoca in ogni momento, anche senza una giusta causa, su richiesta di un solo condomino.
L’assemblea ha riconfermato l’amministratore, ma tu, da solo, sai che non ha seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla legge. Puoi agire in autonomia, senza bisogno del consenso degli altri condòmini, per chiederne la revoca, anche se l’assemblea si era espressa a suo favore. La mancanza di formazione è una causa ostativa che rende nullo il diritto a proseguire l’incarico.
Annuncio pubblicitario
Quali sono le gravi irregolarità che portano alla revoca dell’amministratore?
Oltre alla mancanza di formazione, la legge individua una serie di gravi inadempienze che possono giustificare la revoca dell’amministratore. Una delle più importanti è l’omessa redazione e presentazione del rendiconto annuale.
Secondo il Codice civile (art. 1130, n. 10), l’amministratore ha il preciso dovere di «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». La mancata presentazione del bilancio per più esercizi consecutivi, rappresenta una grave irregolarità ai sensi dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile.
Il tuo amministratore non convoca l’assemblea per approvare i bilanci da quattro anni. Questa omissione rientra nelle gravi irregolarità che, secondo la legge, rendono possibile la revoca. Si tratta di un’azione legalmente supportata e non di una semplice contestazione.
Come si procede per la revoca dell’amministratore?
Se l’amministratore commette una o più di queste gravi irregolarità, hai due strade per chiederne la revoca:
Revoca tramite assemblea straordinaria
Per prima cosa, devi inviare una diffida formale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o Posta Elettronica Certificata (PEC). In questa lettera, devi richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria
Revoca giudiziale
Se l’amministratore ignora o rifiuta la richiesta di convocazione dell’assemblea, l’unico percorso rimasto è il ricorso al tribunale per la revoca giudiziale (Codice civile, art. 1129). La legge prevede questa possibilità quando l’amministratore non rispetta i suoi obblighi, garantendo una via d’uscita a fronte di un’inerzia che danneggia il condominio.
È importante ricordare che la delibera di conferma, anche se votata all’unanimità (a patto che si raggiunga il quorum di 500 millesimi – Codice civile, art. 1136, quarto comma), può essere comunque impugnata. Se l’assemblea non ha raggiunto il numero legale dei votanti o se la convocazione non è stata inviata correttamente a tutti, hai 30 giorni di tempo per contestare la delibera (Codice civile, art. 1137).