Si può donare un buono postale?
Trasferimento dei BPF – Buoni Postali Fruttiferi, cartecei o dematerializzati: limiti e condizioni. Guida completa alle donazioni indirette delle somme di denaro riportate nei buoni.
Molti lettori ci chiedono: si può donare un buono postale? È una domanda di grande interesse pratico, considerato che il risparmio postale è ampiamente diffuso tra gli italiani e le somme così depositate e investite rimangono “cristallizzate” per parecchi anni, in attesa della maturazione degli interessi. Ma durante questo lungo periodo possono accadere varie eventualità, che suggeriscono, o talvolta rendono necessario, trasferire l’intestazione del buono stesso ad altri soggetti, diversi da quello originario.
Ti diciamo subito, però, che i i Buoni Postali Fruttiferi (BPF) sono titoli nominativi e di norma non possono essere “ceduti” come un assegno o un titolo al portatore. La regola basilare è che il credito rappresentato dal buono si realizza tramite il rimborso all’intestatario; perciò il trasferimento a terzi non è previsto se non nelle ipotesi previste dalla normativa (es. successione).
In estrema sintesi, quindi, la risposta diretta alla nostra domanda è: no, non è possibile donare direttamente un buono postale fruttifero già emesso, nel senso di trasferire l’intestazione del titolo a un’altra persona. La normativa è molto chiara su questo punto. Anche Poste Italiane dice chiaramente, nelle avvertenze sul proprio sito, che «non è assolutamente possibile modificare l’intestazione originaria dei titoli».
Quindi non si può modificare l’intestazione di un buono già emesso, in quanto trattasi di titoli nominativi non cedibili, e pertanto non è possibile realizzare in questo una donazione del valore riportato nel buono. Esistono, però, degli altri modi equivalenti, e pienamente validi, per raggiungere lo stesso risultato pratico.
Ora approfondiamo l’argomento e facciamo chiarezza sulle modalità, limiti e condizioni del trasferimento dei Buoni Postali Fruttiferi, che può avvenire anche attraverso lo schema della donazione indiretta.
Indice
Cos’è, giuridicamente, un Buono Postale Fruttifero
Il buono postale fruttifero (BPF) ha una natura giuridica particolare: non è un titolo di credito, come un assegno o una cambiale, ma un
I soggetti convolti nell’operazione sono molteplici:
- risparmiatore (o sottoscrittore): è il creditore, colui che “presta” i soldi versandoli a Poste Italiane per acquistare il buono;
- emittente: è il debitore, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., una società per azioni controllata dallo Stato, che si impegna a rimborsare il capitale e gli interessi;
- garante: lo Stato Italiano garantisce direttamente il rimborso del capitale e degli interessi;
- collocatore: Poste Italiane S.p.A. si occupa esclusivamente della vendita e del rimborso dei buoni per conto di Cassa Depositi e Prestiti.
In parole semplici, sottoscrivere un buono postale equivale a fare un prestito a Cassa Depositi e Prestiti, con la massima garanzia dello Stato.
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Le caratteristiche giuridiche fondamentali di un Buono Postale Fruttifero sono la nominatività (il BPF è sempre intestato a una o più persone, e non può essere “al portatore”) e la non cedibilità: da qui la caratteristica fondamentale che abbiamo anticipato all’inizio, e cioè il fatto che un BPF non può essere donato – e neppure venduto – a terzi. L’unico trasferimento di titolarità avviene per successione in caso di morte dell’intestatario.
Come “trasferire” il valore dei Buoni Postali Fruttiferi
Dato che non è possibile cambiare l’intestatario di un buono già esistente, le opzioni principali sono due: la donazione indiretta, tramite cointestazione, oppure il rimborso del buono e la
Donazione indiretta (tramite cointestazione)
Questo è il metodo legalmente riconosciuto per effettuare una liberalità utilizzando i buoni postali. Funziona in questo modo:
- al momento della sottoscrizione di un nuovo buono, lo si intesta, o cointesta, direttamente alla persona che si desidera beneficiare;
- se l’intera somma per l’acquisto del buono proviene da una sola persona (il donante) ma il buono è intestato o cointestato a un’altra (il beneficiario), si realizza una “donazione indiretta” in favore di quest’ultimo.
Un genitore vuole regalare un buono a un figlio. Invece di acquistare un buono a proprio nome per poi cederlo, si reca all’ufficio postale e acquista un nuovo buono intestandolo direttamente al figlio, oppure
cointestandolo a sé stesso e al figlio (con la ben nota clausola PFR (“pari facoltà di rimborso“).Annuncio pubblicitario
La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, ha confermato che questa operazione è valida e non richiede l’atto pubblico notarile tipico delle donazioni dirette. A tal proposito va ricordato che, se si si tratta di donazione di non modico valore (ma la modicità deve essere valutata anche con riguardo alle condizioni economiche del donante: art. 783 c.c.), occorre l’atto notarile (con l’assistenza di due testimoni), altrimenti è sufficiente una scrittura privata e la consegna dei titoli al donatario.
Attenzione ai rischi: la mera cointestazione può essere qualificata come donazione indiretta quando i fatti provano che i soldi appartenevano a una sola persona e che vi era volontà di liberalità verso l’altro cointestatario. Non tutte le cointestazioni sono automatiche “donazioni” — conta la prova dell’
Rimborso del buono e donazione del denaro
Questa è la soluzione più semplice se si è già in possesso di un buono e si vuole trasferirne il valore a un’altra persona.
L’operazione si svolge in due fasi:
- rimborso: l’intestatario del buono si reca all’ufficio postale e chiede il rimborso del titolo; la somma (capitale più interessi maturati) gli verrà accreditata;
- donazione della somma: una volta ottenuto il capitale e gli interessi, può donare liberamente la somma di denaro ricevuta alla persona desiderata.
Il metodo più diretto per trasferire la titolarità è, dunque, la
cointestazione iniziale del buono in fase di sottoscrizione presso Poste Italiane; oppure si può rimborsare un buono esistente e con quella somma acquistarne uno nuovo intestandolo direttamente al beneficiario (o dargli direttamente i soldi, per l’utilizzo che vorrà farne).Annuncio pubblicitario
Attenzione: come detto sopra, seconda dell’importo, una donazione in denaro potrebbe richiedere un atto pubblico redatto da un notaio per essere valida, specialmente se di “non modico valore” in relazione alle condizioni economiche del donante. La Cassazione ha altresì precisato che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Tieni presente, inoltre, che occorre provare l’animus donandi in caso di contestazioni; in presenza di ingenti valori la situazione può comportare conseguenze successorie (es. azione di riduzione da parte degli eredi) se l’operazione viene impugnata da chi ritiene di essere stato leso nei propri diritti.
Successione ereditaria dei buoni postali
Come accennato, l’unico caso in cui i buoni postali cambiano automaticamente intestatario è a seguito del decesso del titolare. I buoni entrano a far parte dell’asse ereditario e vengono trasferiti agli eredi. È importante notare che i buoni fruttiferi postali sono esenti dall’imposta di successione.
Come “donare” un buono dematerializzato: limiti e condizioni
In conclusione, possiamo sintetizzare tutto nel seguente schema:
| Se si vuole… | La soluzione è… |
| Regalare un buono a qualcuno | Acquistare un nuovo buono intestandolo o cointestandolo direttamente al beneficiario (donazione indiretta). |
| Trasferire il valore di un buono che già possiede | Rimborsare il buono e successivamente donare la somma liquida ottenuta al beneficiario, prestando attenzione agli eventuali obblighi formali (atto pubblico) per le donazioni di non modico valore. |
| Cambiare l’intestatario di un buono esistente | Non è possibile. L’unica alternativa è rimborsare il vecchio buono e sottoscriverne uno nuovo con l’intestazione desiderata. |
Facciamo anche un riepilogo sulle possibilità di donazione dei buoni dematerializzati.