Reato di deepfake: cosa prevede il nuovo articolo 612-quater del Codice penale
La norma incriminatrice punisce chi diffonde immagini, video o voci manipolate con l’intelligenza artificiale arrecando così un danno ingiusto alle persone offese. Scopri pene, aggravanti e tutele per le vittime.
Fino a poco tempo fa, i video falsi generati dall’intelligenza artificiale — i cosiddetti deepfake — erano un fenomeno curioso, spesso confinato ai social o alla satira, ed erano considerati innocui, se non addirittura divertenti. Oggi, invece, sono diventati un rischio concreto e molto serio per la reputazione, la privacy e perfino per la sicurezza delle persone. Da un volto “rubato” in un video compromettente a un discorso politico mai pronunciato, le possibilità di manipolazione sono infinite. Per questo il legislatore è intervenuto decisamente, introducendo nel
Indice
Cosa sono i deepfake e perché sono pericolosi
Il termine
Le tecniche più comuni -che grazie ad appositi tool stanno diventando alla portata di tutti – usano reti neurali (le cosiddette GAN, Generative Adversarial Networks) che “imparano” a creare volti, espressioni e movimenti sempre più realistici.
A causa di questi progressi, se da un lato la tecnologia informatica e digitale avanzata può avere impieghi legittimi (cinema, doppiaggio, videogiochi), dall’altro può diventare
Le lacune normative prima della nuova legge
Prima dell’introduzione nel Codice penale del nuovo articolo 612-quater, i casi di deepfake venivano inquadrati in altre fattispecie di reato, spesso in modo parziale e insufficiente, con grandi zone grigie e lacune di tutela per le vittime:
- diffamazione (art. 595 c.p.), se il video o l’immagine ledeva la reputazione di una persona;
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.), se qualcuno si spacciava per un altro;
- truffa o frode informatica, quando venivano ottenuti illecitamente vantaggi economici;
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), il reato introdotto nel 2019 contro il cosiddetto revenge porn.
Tuttavia,
Il nuovo articolo 612-quater del Codice penale
Con la nuova legge sull’intelligenza artificiale, approvata ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, l’Italia, seguendo le direttive europee in materia, ha introdotto una disposizione specifica dedicata ai deepfake.
L’articolo 612-quater c.p. (Diffusione di contenuti artificialmente alterati o generati) punisce:
«Chiunque, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, diffonde immagini, video, voci o suoni falsi o manipolati, anche parzialmente, generati o alterati mediante tecnologie di intelligenza artificiale, in modo tale da indurre in inganno sulla genuinità o provenienza del contenuto, arrecando un danno ingiusto alla persona rappresentata o menzionata».
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La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave (ad esempio diffamazione aggravata o violenza privata).
La norma si applica a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altri delitti, se la vittima è minorenne o non in grado di difendersi, perché «incapace, per età o per infermità», o se il deepfake riguarda «una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate» (si pensi a un video che ritrae il presidente del Consiglio dei ministri mentre pronuncia affermazioni false e in realtà mai profferite).
Le aggravanti del reato
Sono previste alcune circostanze aggravanti – che comportano un aumento di pena – nelle ipotesi contemplate dal
- da chi è legato alla vittima da relazione affettiva o familiare;
- con finalità di lucro o di discriminazione;
- a mezzo stampa o social network, se il contenuto diventa di pubblico dominio;
- per scopi di manipolazione dei mercati finanziari (aggiotaggio);
- per attentare al libero godimento ed esercizio dei diritti politici (es. i tentativi di manipolazione del voto elettorale).
Gli elementi costitutivi del reato
Perché scatti la punibilità penale occorre che:
- il contenuto sia falso o manipolato (anche solo parzialmente: es. un’immagine vera su cui viene “montata” una dichiarazione falsa);
- l’alterazione sia realizzata mediante strumenti di intelligenza artificiale (i sistemi di manipolazione ormai tradizionali, anche se digitali, come l’uso di software di fotoritocco, restano fuori dal campo applicativo della norma);
- il contenuto sia diffuso (non basta la sola creazione: occorre una vera e propria divulgazione) e risulti effettivamente idoneo a trarre in inganno il pubblico;
- La vittima non abbia dato il proprio preventivo consenso alla diffusione, e subisca un danno ingiusto (alla reputazione, alla privacy o all’onore).
Si tratta, dunque, di un reato
Invece la creazione di un deepfake “privato”, non diffuso e privo di conseguenze, non è di per sé punibile, se mancano gli elementi costitutivi di cui abbiamo parlato.
Le questioni interpretative
L’introduzione di questa norma ha suscitato alcuni importanti interrogativi, che potrebbero avere dei risvolti pratici quando la nuova norma troverà applicazione nei casi concreti. Ecco le domande principali che gli interpreti dovranno risolvere:
- come si prova il deepfake? Saranno necessarie perizie informatiche in grado di rilevare le tracce digitali dell’alterazione, o basteranno altri elementi, anche semplicemente visivi?;
- quando un contenuto è “ingiusto”? Sarà sempre compito dei giudici valutare se vi è stata lesione dell’immagine o dell’identità della persona, e il danneggiato dovrà provare l’entità e la consistenza di questi pregiudizi;
- e la satira o l’arte digitale? L’art. 612-quater non si applica quando la finalità è chiaramente espressiva o ironica e non c’è intento lesivo: questo dovrebbe apparire chiaro dalla formulazione testuale della norma, ma una zona borderline è inevitabile e gli equivoci sono sempre possibili.
La norma, inoltre, si coordina con l’art. 612-ter sul
Tutela e rimedi per le vittime
Chi scopre in qualsiasi momento e modo la diffusione di un proprio deepfake può:
- presentare querela alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri o Polizia Postale) entro tre mesi dalla conoscenza del fatto;
- chiedere la rimozione immediata del contenuto deepfake alle piattaforme che lo ospitano, per evitare ogni ulteriore diffusione;
- agire in sede civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali derivanti dall’illecito;
- richiedere un ordine del giudice per bloccare la diffusione (necessario soprattutto se la piattaforma non ottempera spontaneamente) e identificare gli autori;
- rivolgersi al Garante Privacy se la diffusione viola i dati personali o l’immagine.
È consigliabile conservare tutte le
Le prospettive future
La legge italiana sul deepfake si inserisce in un contesto europeo in evoluzione: il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale (AI Act) impone ai produttori di contenuti sintetici l’obbligo di dichiararne la natura artificiale, mentre il Digital Services Act (DSA) rafforza la responsabilità delle piattaforme online nella rimozione tempestiva dei materiali illeciti.
Nel prossimo futuro, è previsto lo sviluppo di sistemi di tracciamento digitale (watermarking) per certificare l’autenticità dei video e contrastare la diffusione di manipolazioni ingannevoli.
Conclusioni
Con l’articolo 612-quater il legislatore ha riconosciuto la gravità del fenomeno deepfake e la necessità di una tutela specifica dell’identità digitale. Si tratta di una norma innovativa, che pone al centro il diritto della persona a non essere falsificata, e che rappresenta un passo decisivo nel bilanciamento tra libertà tecnologica e responsabilità sociale.
Adesso chiunque usi strumenti di IA per creare o diffondere contenuti deve sapere che spacciarli per reali può costare fino a cinque anni di carcere e anche di più in caso di aggravanti.
Box riassuntivo
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Norma | Art. 612-quater c.p. – Diffusione di contenuti artificialmente alterati o generati |
| Condotta | Diffusione di immagini, video, voci o suoni falsi o manipolati tramite IA |
| Requisito | Danno ingiusto alla persona offesa |
| Pena | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Procedibilità | A querela, salvo aggravanti |
| Aggravanti | Legami affettivi, finalità di lucro o discriminazione, diffusione su larga scala |
| Rapporto con altri reati | Sussidiario rispetto a diffamazione, sostituzione di persona, 612-ter |
| Tutela | Querela, rimozione contenuti, risarcimento danni |