Reato di deepfake: cosa prevede il nuovo articolo 612-quater del Codice penale

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Autore: Paolo Remer

27 dicembre 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

La norma incriminatrice punisce chi diffonde immagini, video o voci manipolate con l’intelligenza artificiale arrecando così un danno ingiusto alle persone offese. Scopri pene, aggravanti e tutele per le vittime.

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Fino a poco tempo fa, i video falsi generati dall’intelligenza artificiale — i cosiddetti deepfake — erano un fenomeno curioso, spesso confinato ai social o alla satira, ed erano considerati innocui, se non addirittura divertenti. Oggi, invece, sono diventati un rischio concreto e molto serio per la reputazione, la privacy e perfino per la sicurezza delle persone. Da un volto “rubato” in un video compromettente a un discorso politico mai pronunciato, le possibilità di manipolazione sono infinite. Per questo il legislatore è intervenuto decisamente, introducendo nel

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Codice penale il nuovo articolo 612-quater, che punisce chi diffonde immagini, video o voci falsificate tramite intelligenza artificiale, arrecando un danno ingiusto alla vittima. Vediamo in dettaglio cosa prevede questa norma, quali sono le pene e le circostanze aggravanti, e in che modo le vittime possono difendersi e reagire.

Cosa sono i deepfake e perché sono pericolosi

Il termine

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deepfake nasce dall’unione di “deep learning” (apprendimento profondo) e “fake” (falso): si tratta di contenuti audio o video manipolati o interamente generati con strumenti di intelligenza artificiale, in grado di sostituire un volto, riprodurre una voce umana o imitare un gesto. Tutto ciò con realismo quasi perfetto, che rende molto difficile rendersi conto, almeno a prima vista, di queste alterazioni.

Le tecniche più comuni -che grazie ad appositi tool stanno diventando alla portata di tutti – usano reti neurali (le cosiddette GAN, Generative Adversarial Networks) che “imparano” a creare volti, espressioni e movimenti sempre più realistici.

A causa di questi progressi, se da un lato la tecnologia informatica e digitale avanzata può avere impieghi legittimi (cinema, doppiaggio, videogiochi), dall’altro può diventare

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una pericolosa arma di diffamazione o manipolazione: basti pensare ai deepfake pornografici, alle truffe telefoniche con voci imitate o ai falsi video di personaggi pubblici che invitano ad investire in affari loschi.

Le lacune normative prima della nuova legge

Prima dell’introduzione nel Codice penale del nuovo articolo 612-quater, i casi di deepfake venivano inquadrati in altre fattispecie di reato, spesso in modo parziale e insufficiente, con grandi zone grigie e lacune di tutela per le vittime:

Tuttavia,

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nessuna norma puniva in modo specifico la falsificazione digitale realizzata tramite IA, soprattutto quando il contenuto non aveva carattere sessuale ma causava comunque un danno reputazionale o psicologico. Ecco, quindi, il vuoto che la norma attuale intende finalmente colmare.

Il nuovo articolo 612-quater del Codice penale

Con la nuova legge sull’intelligenza artificiale, approvata ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, l’Italia, seguendo le direttive europee in materia, ha introdotto una disposizione specifica dedicata ai deepfake.

L’articolo 612-quater c.p. (Diffusione di contenuti artificialmente alterati o generati) punisce:

«Chiunque, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, diffonde immagini, video, voci o suoni falsi o manipolati, anche parzialmente, generati o alterati mediante tecnologie di intelligenza artificiale, in modo tale da indurre in inganno sulla genuinità o provenienza del contenuto, arrecando un danno ingiusto alla persona rappresentata o menzionata».

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La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave (ad esempio diffamazione aggravata o violenza privata).

La norma si applica a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altri delitti, se la vittima è minorenne o non in grado di difendersi, perché «incapace, per età o per infermità», o se il deepfake riguarda «una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate» (si pensi a un video che ritrae il presidente del Consiglio dei ministri mentre pronuncia affermazioni false e in realtà mai profferite).

Le aggravanti del reato

Sono previste alcune circostanze aggravanti – che comportano un aumento di pena – nelle ipotesi contemplate dal

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nuovo art. 61 n.11 decies c.p. (uso di un «mezzo insidioso», ostacolo alla pubblica o privata difesa, uso dell’IA per aggravare le conseguenze di altro reato) e, specificamente, nei seguenti casi in cui il deepfake venga diffuso:

Gli elementi costitutivi del reato

Perché scatti la punibilità penale occorre che:

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  1. il contenuto sia falso o manipolato (anche solo parzialmente: es. un’immagine vera su cui viene “montata” una dichiarazione falsa);
  2. l’alterazione sia realizzata mediante strumenti di intelligenza artificiale (i sistemi di manipolazione ormai tradizionali, anche se digitali, come l’uso di software di fotoritocco, restano fuori dal campo applicativo della norma);
  3. il contenuto sia diffuso (non basta la sola creazione: occorre una vera e propria divulgazione) e risulti effettivamente idoneo a trarre in inganno il pubblico;
  4. La vittima non abbia dato il proprio preventivo consenso alla diffusione, e subisca un danno ingiusto (alla reputazione, alla privacy o all’onore).

Si tratta, dunque, di un reato

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di evento, non di mero pericolo, che richiede la prova dell’effettivo pregiudizio subito dalla persona (in assenza di una specifica indicazione sulla necessità del profitto, il danno arrecato alle persone offese può essere anche di natura non patrimoniale).

Invece la creazione di un deepfake “privato”, non diffuso e privo di conseguenze, non è di per sé punibile, se mancano gli elementi costitutivi di cui abbiamo parlato.

Le questioni interpretative

L’introduzione di questa norma ha suscitato alcuni importanti interrogativi, che potrebbero avere dei risvolti pratici quando la nuova norma troverà applicazione nei casi concreti. Ecco le domande principali che gli interpreti dovranno risolvere:

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La norma, inoltre, si coordina con l’art. 612-ter sul

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revenge porn, prevedendo che, se l’immagine è sessualmente esplicita e anche deepfake, possa configurarsi la fattispecie delittuosa più grave.

Tutela e rimedi per le vittime

Chi scopre in qualsiasi momento e modo la diffusione di un proprio deepfake può:

È consigliabile conservare tutte le

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prove digitali (link, screenshot, copie del filmato, data e ora di pubblicazione) e non tentare di “replicare” il contenuto sui social, per evitare di amplificarlo ulteriormente.

Le prospettive future

La legge italiana sul deepfake si inserisce in un contesto europeo in evoluzione: il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale (AI Act) impone ai produttori di contenuti sintetici l’obbligo di dichiararne la natura artificiale, mentre il Digital Services Act (DSA) rafforza la responsabilità delle piattaforme online nella rimozione tempestiva dei materiali illeciti.

Nel prossimo futuro, è previsto lo sviluppo di sistemi di tracciamento digitale (watermarking) per certificare l’autenticità dei video e contrastare la diffusione di manipolazioni ingannevoli.

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Conclusioni

Con l’articolo 612-quater il legislatore ha riconosciuto la gravità del fenomeno deepfake e la necessità di una tutela specifica dell’identità digitale. Si tratta di una norma innovativa, che pone al centro il diritto della persona a non essere falsificata, e che rappresenta un passo decisivo nel bilanciamento tra libertà tecnologica e responsabilità sociale.

Adesso chiunque usi strumenti di IA per creare o diffondere contenuti deve sapere che spacciarli per reali può costare fino a cinque anni di carcere e anche di più in caso di aggravanti.

Box riassuntivo

AspettoDescrizione
NormaArt. 612-quater c.p. – Diffusione di contenuti artificialmente alterati o generati
CondottaDiffusione di immagini, video, voci o suoni falsi o manipolati tramite IA
RequisitoDanno ingiusto alla persona offesa
PenaReclusione da 1 a 5 anni
ProcedibilitàA querela, salvo aggravanti
AggravantiLegami affettivi, finalità di lucro o discriminazione, diffusione su larga scala
Rapporto con altri reatiSussidiario rispetto a diffamazione, sostituzione di persona, 612-ter
TutelaQuerela, rimozione contenuti, risarcimento danni

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