Come proteggere il futuro di una persona con disabilità?
La legge 112/2016 sul “Dopo di noi” offre alle famiglie strumenti per pianificare la protezione patrimoniale e la cura di familiari con disabilità grave, garantendo loro un futuro sereno.
La preoccupazione per il futuro dei propri figli è una costante nella vita di ogni genitore. Ma come proteggere il futuro di una persona con disabilità? Questa ansia può diventare ancora più forte quando si tratta di un figlio o di una figlia quando la disabilità è particolarmente grave. Cosa succederà dopo che i genitori non saranno più in grado di occuparsene? Chi si prenderà cura di lui o di lei? E, soprattutto, come fare in modo che il patrimonio di famiglia serva davvero a garantire un’esistenza dignitosa, senza che venga disperso o attaccato da terzi? È per rispondere a queste domande che è nata la
Indice
Perché la legge “Dopo di noi” è così importante?
Prima dell’entrata in vigore della legge, l’assenza di strumenti di pianificazione efficaci esponeva le persone fragili a rischi concreti. Una volta venuto meno il supporto dei genitori o dei
Immaginiamo che un genitore decida di lasciare una casa a suo figlio disabile tramite testamento. Alla sua morte, i creditori del genitore potrebbero aggredire questo bene per soddisfare i loro crediti, anche se il genitore aveva intenzione di destinarla a suo figlio. La legge “Dopo di noi” serve proprio a evitare questo. Tramite la segregazione patrimoniale
, i beni destinati al disabile vengono separati in un patrimonio autonomo, rendendoli protetti e inattaccabili da chiunque non sia il beneficiario. Questo permette di iniziare a gestire i beni e a testare le soluzioni prima che i genitori non ci siano più, pianificando il futuro con maggiore serenità.Annuncio pubblicitario
Quali strumenti giuridici si possono usare?
La legge “Dopo di noi” non ha inventato nuovi istituti da zero, ma ha valorizzato e adattato tre strumenti giuridici già esistenti, rendendoli più efficaci per lo scopo specifico di cui stiamo parlando. Ogni strumento si adatta a bisogni e situazioni diverse:
- il trust: è l’opzione più flessibile e complessa. Si adatta bene a patrimoni che includono diversi tipi di beni, come immobili, investimenti finanziari o partecipazioni societarie. Prevede la figura del disponente(il genitore), che affida i beni a un trustee per gestirli nell’interesse del beneficiario, e un guardiano che ne controlla l’operato. Il trust può essere utilizzato, ad esempio, per gestire un patrimonio che servirà a finanziare le cure e il tenore di vita di un beneficiario disabile, adattandosi alle sue necessità che cambiano nel tempo.
- il vincolo di destinazione: disciplinato dall’articolo 2645-ter del Codice Civile, è la soluzione più semplice, ideale per vincolare un singolo bene, come un appartamento. Per esempio, un genitore può vincolare la proprietà di un immobile per garantire al figlio disabile un’abitazione in cui vivere, impedendo a terzi di avere pretese su quel bene.
- il fondo speciale: è una via di mezzo tra i due. Si basa sul vincolo di destinazione, ma la gestione dei beni viene affidata a un fiduciario, che può essere una società fiduciaria o un ente del Terzo settore. Questo strumento è particolarmente utile per chi vuole una gestione professionale, ma non vuole istituire un trust.
Tutti e tre questi strumenti devono essere creati con un
Quali sono i requisiti dell’atto istitutivo?
Perché uno di questi strumenti possa essere considerato valido ai fini della legge “Dopo di noi” e ottenere il regime fiscale di favore, l’atto istitutivo (che deve essere redatto da un notaio) deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- l’indicazione della finalità esclusiva di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992);
- l’identificazione chiara dei ruoli dei soggetti che intervengono e gli obblighi che hanno per raggiungere il benessere del beneficiario;
- la descrizione delle necessità specifiche del disabile e delle attività assistenziali che servono per soddisfarle, incluse quelle per ridurre il rischio di istituzionalizzazione;
- gli obblighi di rendicontazione dei gestori, che devono dimostrare come vengono usati i beni;
- l’individuazione di un soggetto per il controllo dei gestori;
- l’indicazione del termine finale (che coincide con la morte del beneficiario) e di cosa succede al patrimonio residuo.
Ci sono vantaggi fiscali?
La legge “Dopo di noi” prevede un’ampia serie di
Imposte indirette
- esenzione dall’imposta di successione e donazione per i beni e diritti che vengono trasferiti negli strumenti “Dopo di noi”, sia al momento iniziale che per gli apporti successivi;
- imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, una spesa molto più contenuta rispetto a quanto sarebbe dovuto normalmente;
- esenzione dall’imposta di bollo per gli atti compiuti dai gestori;
- possibilità per i Comuni di concedere agevolazioni o esenzioni dall’IMU per gli immobili conferiti.
Imposte dirette (IRPEF)
I privati che donano denaro o beni a questi strumenti possono scegliere tra due tipi di agevolazioni:
- una detrazione del 35% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro;
- una deduzione fino al 20% del reddito complessivo netto, con un tetto massimo di 100.000 euro (art. 83, comma 2 del Codice del Terzo Settore).
Un altro importante beneficio fiscale si ha in caso di morte prematura del disabile: se dovesse accadere, i beni tornano alla famiglia senza che ci siano ulteriori oneri impositivi. Queste agevolazioni rappresentano un forte incentivo a pianificare in anticipo il futuro dei propri cari, offrendo un’opportunità concreta per tradurre la solidarietà in un supporto economico e sociale.
L’amministrazione di sostegno: il ruolo del giudice
L’amministrazione di sostegno
Tuttavia, il fulcro di questo sistema è il giudice tutelare, il quale:
- nomina e revoca l’amministratore di sostegno;
- stabilisce quali atti il beneficiario non può compiere da solo;
- impartisce istruzioni all’amministratore.
Il ricorso a questo strumento, pur con la sua duttilità, comporta una modifica delle abitudini di vita della persona e dei suoi familiari. Questo “peso” burocratico e la rigidità dovuta all’intervento del giudice hanno spinto il
Il mandato di protezione: una soluzione preventiva
A differenza dell’amministrazione di sostegno, il mandato di protezione è uno strumento di cui ci si dota in anticipo, quando si è ancora pienamente capaci. Si basa sul contratto di mandato (artt. 1703 e ss. del Codice Civile) e permette a una persona di designare un mandatario che si prenderà cura di lei e dei suoi interessi in caso di una futura incapacità. Questo sistema di protezione è “quiescente”, cioè rimane inattivo finché la persona è in grado di agire da sola, per poi attivarsi nel momento in cui la sua fragilità lo richiede.
I vantaggi di questo strumento sono molteplici:
- massima personalizzazione: è il soggetto stesso che, quando è ancora capace, può definire cosa si intende per “debolezza cognitiva” nel suo caso, stabilendo i poteri precisi del mandatario. Ad esempio, può decidere che il mandatario si occupi solo della gestione del patrimonio, lasciandogli libertà su altre scelte di vita.
- flessibilità: si possono prevedere clausole per ampliare o limitare i poteri del mandatario in base all’evoluzione della futura vulnerabilità. Ad esempio, si potrebbe stabilire che, in caso di peggioramento delle condizioni, il mandatario venga affiancato da una persona più esperta nella gestione della specifica patologia;
- controllo privato: a differenza dell’amministrazione di sostegno, non è il giudice a controllare l’operato del mandatario. Si possono istituire figure di controllo, come un guardiano o un esecutore testamentario, cui viene affidato un altro mandato con il compito di verificare che il primo mandatario stia rispettando la volontà del mandante.
Il ruolo del Notariato nel modernizzare la tutela dei fragili
Il Notariato italiano ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e adattare gli strumenti di protezione alle nuove esigenze della società. In particolare, ha dato due contributi fondamentali:
- l’intervento in atto pubblico per le persone con SLA: tradizionalmente, per i soggetti affetti da SLA(sclerosi laterale amiotrofica) o da condizioni simili (come la locked-in syndrome) che non possono muoversi o parlare ma rimangono coscienti, si applicavano le stesse regole previste per muti e sordomuti, come la necessità di un interprete. Questo approccio, però, creava barriere ingiustificate. Grazie agli studi del Notariato (studio 174/2022/P), si è affermato che queste persone possono esprimere la propria volontà tramite la comunicazione non verbale (ad esempio, usando la tecnologia), semplificando l’iter e garantendo una tutela più rispettosa dei loro diritti.
- la definizione del mandato di protezione: attraverso lo studio 114-2023/C, il Notariato ha formalizzato il mandato di protezione come uno strumento valido e ammissibile, dando ai privati il potere di programmare in anticipo il loro supporto in caso di vulnerabilità futura.
Questo approccio rispecchia un’evoluzione del nostro sistema giuridico, che sta passando da un modello di tutela basato sull’intervento del giudice a un modello che valorizza l’autonomia e la prevenzione.