Amministrazione di sostegno o interdizione: quale scegliere?

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Autore: Raffaella Mari

07 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La legge tutela gli incapaci con l’interdizione o l’amministrazione di sostegno (AdS). Il giudice non sceglie in base alla gravità della malattia, ma in base alla flessibilità e adeguatezza della misura.

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Quando una persona, a causa di un’infermità fisica o psichica, perde in tutto o in parte la capacità di badare a sé stessa e ai propri interessi, la legge interviene per proteggerla. Per molti anni, la soluzione quasi automatica di fronte a una grave infermità era quella, drastica, dell’interdizione, uno strumento che privava il soggetto di quasi ogni autonomia, sostituendolo con un tutore. Con una fondamentale riforma (L. 9 gennaio 2004, n. 6), il nostro ordinamento ha però cambiato radicalmente rotta, introducendo l’

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amministrazione di sostegno (AdS) e mettendo al centro la persona e i suoi bisogni. Oggi, la scelta non è più scontata. Di fronte a una situazione di incapacità, la domanda che familiari e giudici si pongono è: cosa scegliere tra amministrazione di sostegno e interdizione? L’ago della bilancia, come confermato dalla giurisprudenza (Trib. Torino, sent. 3604/2022), non è la gravità della malattia, ma quale strumento sia più adatto a proteggere la persona, limitando il meno possibile la sua libertà.

Che differenza c’è tra capacità d’agire e capacità giuridica?

Per capire questi strumenti, bisogna prima distinguere due concetti fondamentali del diritto. La

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capacità giuridica (art. 1 c.c.) è l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri (come il diritto di proprietà o il dovere di pagare le tasse). Si acquista al momento della nascita e ce l’hanno tutti. La capacità d’agire (art. 2 c.c.), invece, si acquista a 18 anni ed è la capacità di esercitare quei diritti e assumere quegli obblighi (ad esempio, vendere una casa, firmare un contratto, fare testamento). È la capacità di provvedere ai propri interessi.

Quando questa capacità d’agire viene meno, si parla di incapacità. Può essere:

  • incapacità legale: è una situazione di diritto, permanente e presunta. Una volta interdetti, si è legalmente incapaci, anche nei momenti di lucidità;
  • incapacità naturale: è una situazione di fatto, che va provata caso per caso, e può essere transitoria (art. 428 c.c.). Ad esempio, se una persona anziana, non interdetta, firma un contratto in un momento di grave confusione, quell’atto può essere annullato se si prova che in quel preciso istante era incapace di intendere e di volere (Cass. sent. 19958/2013).

Come è cambiata la tutela degli incapaci dopo la Legge 6/2004?

La Legge n. 6 del 2004 ha rivoluzionato l’approccio alla protezione degli incapaci. L’obiettivo primario della normativa è diventato quello di tutelare le persone prive di autonomia,

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limitando il meno possibile la loro capacità d’agire. Prima del 2004, di fronte a un’infermità mentale abituale, la strada era quasi obbligata verso l’interdizione. Oggi non è più così. La riforma ha introdotto nel Codice Civile l’amministrazione di sostegno(art. 404 c.c.), rendendola lo strumento principale e preferenziale. Le vecchie misure, come l’interdizione e l’inabilitazione, sono diventate residuali, cioè si applicano solo quando l’amministrazione di sostegno non è sufficiente a garantire un’adeguata protezione.

Come funziona l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno (AdS) è la misura oggi prioritaria perché è estremamente flessibile. Scatta quando una persona, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’

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impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il grande vantaggio di questo strumento è che non “cancella” la capacità d’agire del beneficiario. Il giudice tutelare ha il compito di “calibrare” il provvedimento, cucendolo su misura addosso alla persona.

L’AdS è uno strumento duttile: il giudice, valutati i bisogni reali del beneficiario (Cass. sent. 23707/2012), stabilisce per quali atti è necessaria l’assistenza dell’amministratore e per quali, invece, è necessaria la sostituzione. Per tutto il resto, la persona resta libera di agire. La procedura per attivarla, inoltre, è molto più agile e snella rispetto a quella, complessa, dell’interdizione.

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Quando si applica ancora la misura dell’interdizione?

L’interdizione (art. 414 c.c.) è rimasta nell’ordinamento come extrema ratio, cioè come ultima spiaggia. I presupposti per applicarla sono molto più rigorosi. È necessaria un’infermità mentale abituale (un “habitus normale” della persona, anche se intervallato da momenti di lucidità, come chiarito da Cass. sent. 570/1985) così grave da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. È fondamentale che ci sia un nesso causale tra l’infermità e l’incapacità.

Questi “interessi” non sono solo quelli patrimoniali (gestire il conto in banca, pagare le bollette), ma anche quelli personali della vita quotidiana (decidere dove vivere, gestire la propria salute). Quando una persona viene interdetta, perde la capacità d’agire e viene nominato un

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tutore che la sostituisce completamente, agendo come “difensore” dei suoi interessi.

Chi può chiedere l’interdizione e come si svolge il giudizio?

L’interdizione non scatta automaticamente, ma deve essere richiesta al tribunale. L’istanza (art. 417 c.c.) può essere presentata da diversi soggetti:

  • la persona stessa che sente di aver bisogno di tutela;
  • il coniuge o il convivente stabile;
  • i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, nipoti, cugini);
  • gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri);
  • il tutore o il curatore (se già nominato);
  • il pubblico ministero.

Una volta presentata l’istanza, si apre un vero e proprio procedimento contenzioso, che segue le regole del rito ordinario (Cass. sent. 21013/2013) e si conclude con una sentenza. Il giudice ha il compito (art. 418 c.c.) di esaminare la persona, raccogliere tutte le prove (spesso tramite una perizia medica) e verificare se sussistono i requisiti.

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Come sceglie il giudice tra Amministrazione di sostegno e interdizione?

Per anni si è pensato che la scelta dipendesse dalla gravità della malattia: se l’infermità è lieve o parziale si applica l’AdS, se è gravissima e totale si applica l’interdizione (come sostenuto da Trib. Bari, sent. 4428/2015 o Trib. Torino, sent. 2466/2009).

La giurisprudenza più recente e consolidata, inclusa quella della Cassazione, ha però cambiato prospettiva. L’ago della bilancia non è più il grado di infermità, ma la maggiore idoneità dello strumento a proteggere la persona. Il giudice deve prima verificare se l’amministrazione di sostegno, grazie alla sua flessibilità, può essere “calibrata” per proteggere adeguatamente il soggetto. Solo se la risposta è negativa, e cioè se l’AdS non è sufficiente, allora si può ricorrere alla misura residuale e più invasiva dell’interdizione (orientamento confermato da Trib. Bologna già nel 2008).

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Perché l’interdizione in caso di grave stato confusionale?

Il caso affrontato dal Tribunale di Torino (sent. 3604/2022) è un esempio perfetto di questa logica. Nel caso specifico, la persona da tutelare versava in un grave e perdurante stato confusionale spazio-temporale. All’esito dell’istruttoria, il giudice ha ritenuto che questa condizione rendesse impossibile instaurare un rapporto collaborativo con un eventuale amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, per funzionare, presuppone un minimo di collaborazione e di dialogo tra il beneficiario e l’amministratore, proprio per poter “calibrare” l’intervento. Se questa collaborazione è impossibile a causa della gravità della patologia, l’AdS diventa uno strumento non idoneo a garantire un’adeguata protezione. Proprio per questo motivo, il tribunale ha escluso l’AdS e ha dovuto dichiarare l’interdizione, nominando un tutore con pieni poteri di sostituzione e cura, sia patrimoniale che personale.

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