Posso rinunciare a un solo bene dell'eredità?

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Autore: Angelo Greco

14 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Non è possibile rinunciare a un singolo immobile o a un bene specifico. La rinuncia all’eredità deve essere totale e va fatta con un atto formale davanti a un notaio o al cancelliere. Scopri la procedura e a chi spetta la tua quota.

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Quando si apre una successione, spesso ci si trova di fronte a un patrimonio complesso, che include beni immobili, conti correnti, ma anche debiti. È una situazione comune quella di voler accettare i beni liquidi ma non, ad esempio, un vecchio immobile fatiscente che comporterebbe solo spese. Molti si chiedono: posso rinunciare a un solo bene dell’eredità?

La risposta della legge è nettamente no e richiede una comprensione chiara di come funziona l’accettazione e la rinuncia. L’eredità è un “pacchetto unico”: o si accetta tutto (benefici e debiti) o si rinuncia a tutto. Vediamo come funziona nel dettaglio.

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È possibile fare una rinuncia parziale all’eredità?

La legge non consente una rinuncia parziale all’eredità, in quanto essa è considerata un blocco unico, un’universalità di beni e debiti. Di conseguenza, non si può decidere di rinunciare solo a un bene specifico, come un immobile, e accettare il resto.

Qualsiasi dichiarazione di rinuncia sottoposta a termini, condizioni o limitata solo a una parte dei beni ereditari è considerata dalla legge radicalmente

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nulla, come se non fosse mai stata fatta (Tribunale di Tivoli, sentenza n.455 del 12 aprile 2024).

L’opzione è radicale: o si accetta l’intera eredità, con tutto ciò che contiene (attività e passività), oppure si rinuncia all’intera eredità.

Se l’eredità di un genitore include la casa di famiglia e un conto in banca con del denaro, l’erede non può dichiarare “rinuncio alla casa ma accetto il denaro”. Dovrà scegliere se accettare l’intero pacchetto (casa + denaro) o rinunciare a tutto.

Come si fa a rinunciare formalmente all’eredità?

Per essere valida, la rinuncia all’eredità non può essere fatta con una semplice lettera o un accordo privato. La legge richiede una forma solenne

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specifica, senza la quale la rinuncia non ha alcun effetto (Tribunale di Bergamo, sentenza n.2206 del 27 novembre 2024; Cass. Civ., Sez. 2, n. 37927 del 28-12-2022).

L’articolo 519 del Codice civile stabilisce che la rinuncia deve essere fatta tramite una dichiarazione formale ricevuta:

  • da un notaio, che redigerà un atto pubblico;
  • oppure dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (cioè l’ultimo domicilio del defunto).

Questa dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni (art. 519 Codice Civile). Una scrittura privata, anche se autenticata da un pubblico ufficiale, non è sufficiente e non ha alcun valore legale ai fini della rinuncia (Tribunale di Bergamo, sentenza n.2206 del 27 novembre 2024).

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Il diritto di rinunciare (così come quello di accettare) si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

Cosa succede legalmente dopo aver rinunciato?

L’effetto principale della rinuncia è retroattivo. Questo significa che la persona che rinuncia è considerata come se non fosse mai stata chiamata all’eredità (Tribunale di Bergamo, sentenza n.2206 del 27 novembre 2024; Cass. Civ., Sez. 5, N. 21006 del 22-07-2021).

Non si tratta di “cedere” un bene che si è già acquisito, ma di rifiutare fin dall’inizio il diritto stesso di diventare erede. Questa retroattività è fondamentale per capire a chi andrà la quota ereditaria rifiutata.

La mia quota va prima ai miei figli se rinuncio?

Nel momento in cui una persona rinuncia, la sua quota viene “devoluta”, cioè offerta ad altri soggetti secondo un ordine gerarchico preciso. Il primo meccanismo che la legge controlla è la

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rappresentazione.

Se la persona che rinuncia (il “rinunciante”) ha dei discendenti (figli o, in loro assenza, nipoti), questi subentrano nel luogo e nel grado del loro genitore o nonno (Cass. Civ., Sez. 2, N. 29146 del 06-10-2022). A loro viene offerta la quota, ed essi potranno, a loro volta, decidere se accettarla o rinunciarvi.

Questo meccanismo prevale sull’accrescimento, cioè la quota non va prima agli altri eredi (come fratelli o sorelle del rinunciante) se esistono dei discendenti (Tribunale di Torino, sentenza n.1951 del 27 marzo 2024; art. 522 e 674 Codice Civile).

L’accrescimento opera solo quando il defunto è un genitore, un nonno, un fratello o una sorella.

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Mario e sua sorella Anna sono eredi del padre. Mario decide di rinunciare all’eredità. Mario ha due figli, Luca e Sara. La quota di Mario (il 50% dell’eredità) non andrà ad Anna, ma verrà offerta a Luca e Sara (25% ciascuno).

Che succede se gli altri eredi non vogliono la mia quota?

Se la rappresentazione non può operare (ad esempio, perché il rinunciante non ha figli o perché il defunto non è un ascendente o un fratello o sorella), scatta il secondo meccanismo: l’accrescimento (art. 522 Codice Civile). La quota di chi ha rinunciato va ad “accrescere”, cioè ad espandere automaticamente, le quote degli altri coeredi che invece hanno accettato l’eredità (Corte d’Appello di Roma, sentenza n.2459 del 17 aprile 2025).

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Questo è un punto fondamentale: l’accrescimento avviene ipso iure, cioè automaticamente per effetto della legge. Non è una scelta. Gli altri eredi non devono “accettare” la quota rinunciata; essa si unisce alla loro in modo automatico, che lo vogliano o no. È considerata un’espansione del loro diritto originario all’eredità (Tribunale di Caltanissetta, sez. 1, sentenza n. 105/2016).

Tre fratelli (A, B e C) ereditano 1/3 ciascuno. Il fratello A rinuncia e non ha figli. I fratelli B e C hanno già accettato la loro quota. Automaticamente, la quota di A (1/3) si divide tra B e C, che si ritrovano proprietari del 50% ciascuno, senza dover fare alcun atto di accettazione ulteriore.

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Posso cambiare idea dopo aver fatto la rinuncia?

La rinuncia all’eredità, una volta formalizzata, non è sempre definitiva, ma quasi. La legge (art. 525 Codice civile) permette al rinunciante di “revocare” la rinuncia (più correttamente, di accettare l’eredità tardivamente) solo a due condizioni molto precise (Cass. Civ., Sez. 2, n. 37927 del 28-12-2022):

  1. non deve essere ancora trascorso il termine decennale per accettare l’eredità;
  2. l’eredità non deve essere già stata acquistata da un altro chiamato.

La seconda condizione è quella determinante. Se, dopo la rinuncia, l’accrescimento a favore degli altri coeredi si è già verificato (come nell’esempio dei fratelli B e C), la rinuncia diventa

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irrevocabile (Corte d’Appello di Roma, sentenza n.2459 del 17 aprile 2025). Non è possibile ripensarci.

Quando l’eredità finisce allo Stato?

Lo Stato interviene come erede solo in via del tutto residuale, cioè “in mancanza di altri successibili” (Tribunale di Massa, sentenza n.645 del 13 novembre 2024).

Se tutti i chiamati di un grado rinunciano (es. tutti i figli) e non può operare la rappresentazione (perché nessuno ha discendenti), l’eredità si devolve ai chiamati di grado successivo (es. i genitori del defunto, poi i fratelli, poi gli zii, e così via fino ai parenti entro il sesto grado) (Cass. Civ., Sez. 5, n. 21006 del 22-07-2021).

Solo se non esiste assolutamente nessun parente entro il sesto grado, o se tutti i possibili successibili, uno dopo l’altro, hanno rinunciato all’eredità, l’intero patrimonio viene devoluto allo Stato (Tribunale di Milano, sez. 1, sentenza n. 10023/2013). La sua funzione è quella di assicurare che i beni non restino senza un proprietario.

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