Diritti "iure proprio": cosa spetta anche a chi rinuncia all'eredità
“Iure proprio” significa “per diritto proprio”. Identifica i diritti che sorgono autonomamente, come la pensione di reversibilità, e non cadono nell’asse ereditario.
Nel complesso panorama delle successioni, la scelta di accettare o rinunciare a un’eredità è spesso fonte di dubbi, specialmente riguardo alle conseguenze di un eventuale rifiuto. Esiste, tuttavia, una categoria di diritti che sfugge alle dinamiche tradizionali dell’eredità, poiché non viene acquisita “iure successionis” (cioè per via ereditaria), bensì “iure proprio“.
Questa espressione latina, che significa letteralmente “per diritto proprio” o “a titolo originario”, identifica una situazione giuridica di estrema importanza. Un soggetto acquisisce un diritto in modo
In questo articolo vedremo cosa significa iure proprio e cosa spetta anche a chi rinuncia all’eredità. Comprendere quali siano tali diritti è fondamentale, poiché, come confermato da numerosa giurisprudenza, essi restano pienamente validi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità.
Indice
La pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta)
L’esempio più comune e significativo di acquisto “
Diverse sentenze hanno consolidato questo principio. Il Tribunale di Paola (sez. 1, sentenza n. 283/2017) e il Tribunale di Brindisi (sentenza n.1602 del 10 dicembre 2024) hanno stabilito che questo diritto sorge automaticamente per legge in capo ai superstiti che ne hanno i requisiti.
Come specificato dal Tribunale di Brindisi, questo trattamento realizza una garanzia di sostentamento e “ciascuno dei soggetti indicati dalla legge è titolare ‘iure proprio’ ed in via autonoma del diritto”.
Questo diritto, come ribadito dal Tribunale di Lodi (sez. S1, sentenza n. 656/2018), non cade nell’asse ereditario del defunto.
Le implicazioni pratiche sono notevoli.
In primo luogo, un erede che rinuncia all’eredità del defunto non perde affatto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, se ne possiede i requisiti. L’acquisizione è totalmente svincolata dalle vicende successorie.
In secondo luogo, la richiesta o la percezione della pensione non configura in alcun modo un’accettazione tacita di eredità. Proprio perché il diritto è esercitato “iure proprio” e non in qualità di erede.
Lo stesso principio – nota il Tribunale di Lodi – si applica alla riscossione dei ratei di pensione non incassati dal defunto, che spettano “
La giurisprudenza ha esteso questa tutela, acquisita “iure proprio“, anche al coniuge separato (pure se con addebito) e al coniuge divorziato (a specifiche condizioni), come evidenziato dalle sentenze del Tribunale di Brindisi (n.1602/2024) e del Tribunale di Imperia (sez. LA, sentenza n. 71/2014).
L’indennità da assicurazione sulla vita
Un’altra ipotesi rilevante di acquisto “iure proprio” riguarda l’indennizzo che deriva da un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal defunto a favore di terzi beneficiari.
Il capitale o la rendita pagati dalla compagnia assicurativa sono acquisiti dai beneficiari designati “iure proprio
La giurisprudenza ha chiarito un punto spesso fonte di contenziosi: anche quando la designazione dei beneficiari fa un riferimento generico agli “eredi”, ciò serve solo a identificare i soggetti creditori, ma non sottopone l’indennizzo alle regole della successione (Tribunale di Trento, Sentenza n.409 del 8 aprile 2024).
Il Tribunale di Trento nella pronuncia surrichiamata ha citato in merito le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che, in caso di designazione generica degli “eredi” e in assenza di una diversa volontà del contraente:
“…non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori… una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
Anche qui, le conseguenze pratiche sono evidenti.
L’erede che rinuncia all’eredità conserva il diritto a percepire la sua quota di indennizzo se era stato designato come beneficiario, proprio perché il suo diritto nasce dal contratto.
Inoltre, le somme liquidate dall’assicurazione non rientrano nell’asse ereditario. Questo significa che non sono soggette a collazione, né a riduzione per lesione di legittima (salvo casi particolari di premi palesemente esagerati), né alla divisione secondo le quote ereditarie.
La Corte di Appello di Bologna (sentenza n.2514 del 5 dicembre 2023) ha ribadito che, sebbene il testatore possa revocare la designazione dei beneficiari, la natura del credito rimane contrattuale e non successoria.
Il risarcimento del danno
Altro diritto che ti spetta è il risarcimento per la morte del defunto: se, ad esempio, il decesso è avvenuto per un incidente stradale o per malasanità, l’assicurazione ti deve pagare se sei un suo familiare stretto. E questo diritto ti spetta anche se non convivevi più col defunto, a patto che dimostri un forte legame affettivo.
Il TFR e le ultime mensilità non pagate
Ultimo, ma non meno importante, diritto economico che spetta a chi rinuncia all’eredità è il
Il caso specifico dell’indennità di cessazione del notaio
Un caso particolare analizzato dalla giurisprudenza è quello relativo all’indennità di cessazione del notaio.
La Corte di Appello di Bari (sentenza n.27 del 4 gennaio 2024) ha specificato che questa indennità ha una natura “eminentemente previdenziale e mutualistica“.
In caso di morte del professionista, il diritto a percepire questa somma è attribuito “iure proprio” a categorie specifiche di soggetti (come il coniuge e i figli minori aventi diritto a pensione), secondo un ordine preciso stabilito dal regolamento della Cassa Nazionale del Notariato.
Solo se mancano questi soggetti, il credito entra nel patrimonio del notaio e diventa trasmissibile agli eredi “iure successionis” (Corte di Appello di Bari, sentenza n.27/2024; Tribunale di Bari, sez. 1, sentenza n. 2995/2021).
La Corte di Appello di Bari ha esaminato il caso della vedova di un notaio che aveva rinunciato all’eredità del marito. La Corte ha stabilito che la rinuncia non le impediva di percepire l’indennità, poiché quel diritto le spettava “iure proprio” in base al regolamento della Cassa.
Il Tribunale di Bari (sentenza n. 2995/2021) aveva già definito il diritto della vedova su tale indennità come un “diritto di credito […] acquistato iure proprio […], in modo del tutto autonomo ed a titolo originario”.
La rinuncia all’eredità, pertanto, non fa perdere al beneficiario prioritario il suo diritto “iure proprio” all’indennità, poiché questo deriva da una specifica previsione regolamentare e non dalla successione.
In sintesi
L’acquisto “iure proprio” si manifesta in tutte quelle situazioni in cui un diritto patrimoniale sorge in capo a un soggetto non in quanto erede, ma per l’effetto diretto di una norma di legge o di un contratto.
Questo meccanismo esclude il diritto dal patrimonio ereditario del defunto e lo rende totalmente insensibile alle vicende successorie, inclusi gli atti formali di accettazione o di rinuncia all’eredità.