Come cambiano le tasse sulle criptovalute nel 2026?

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Autore: Angelo Greco

25 ottobre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Dal 2026 la tassazione delle criptoattività si sdoppia. Alcune stablecoin in Euro (con licenza Micar) restano al 26%, mentre le altre plusvalenze (come Bitcoin) passano al 33%. Novità anche sulla neutralità fiscale.

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L’Italia si prepara a un radicale cambio di passo nella tassazione delle criptoattività. La Legge di Bilancio per il 2026, secondo le prime bozze in circolazione, introduce un sistema di doppio binario fiscale destinato a riscrivere le regole del gioco per investitori e operatori. A partire dal 1° gennaio 2026, la nuova aliquota ordinaria sulle plusvalenze e gli altri proventi (come, ad esempio, la conversione di Bitcoin in Euro) balzerà all’inedito 33%.

Tuttavia, in una mossa ad alto tasso strategico, mirata a difendere e promuovere la sovranità monetaria europea, la manovra salva l’attuale

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aliquota del 26% per una specifica e circoscritta categoria di asset: le stablecoin ancorate all’euro e pienamente conformi alla rigorosa licenza Micar.

Viene inoltre confermata la neutralità fiscale per la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro. Questo ricalca, di fatto, il principio di neutralità già attualmente in vigore in relazione alle permute tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Per gli investitori, capire come cambiano le tasse sulle criptovalute nel 2026 non è solo una curiosità, ma una necessità per pianificare le proprie strategie. La distinzione fondamentale non sarà più solo tra cripto e valuta tradizionale, ma anche tra diverse tipologie di cripto, in particolare tra

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stablecoin ancorate all’euro e tutto il resto.

Quale sarà la nuova aliquota fiscale generale?

La bozza legislativa introduce una nuova aliquota fiscale ordinaria fissata al 33%. Questo nuovo tasso si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2026, alla maggior parte delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da operazioni con criptoattività. Nella pratica, questo significa che la tassazione aumenterà rispetto a quella attuale (fissata al 26%). Un esempio classico di operazione che ricadrà sotto questa nuova aliquota più alta è la conversione di criptovalute volatili, come il

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Bitcoin, in euro.

Il sistema a “doppio binario” prevede che l’attuale aliquota del 26% sopravviva, ma solo per una categoria molto specifica di asset. Questa tassazione agevolata sarà mantenuta esclusivamente per le plusvalenze e i proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (una categoria specifica di stablecoin) che rispettano precise condizioni. Per beneficiare del 26%, il token deve:

  • essere denominato in euro;
  • essere in possesso della specifica licenza europea Micar (Markets in Crypto-Assets);
  • avere un valore stabilmente ancorato alla valuta euro;
  • avere fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.

Quali operazioni crypto non generano tasse?

La bozza conferma e introduce specifiche situazioni di “neutralità fiscale”, ovvero operazioni che non fanno emergere plusvalenze o minusvalenze e, di conseguenza, non sono tassate al momento dello scambio. La prima, già prevista, riguarda la permuta (lo scambio) tra criptoattività che hanno

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eguali caratteristiche e funzioni. La novità principale è l’introduzione della neutralità fiscale anche per la mera conversione tra euro e i token di moneta elettronica denominati in euro (le stablecoin europee con licenza Micar citate prima).

Quali vantaggi fiscali avranno le stablecoin europee?

L’obiettivo di questa differenziazione fiscale è chiaro: favorire l’adozione di stablecoin ancorate all’euro per canalizzare maggiori risorse finanziarie verso l’area UE, tentando di rispondere al predominio di asset simili ancorati al dollaro. In questo contesto, diverse banche europee (tra cui Unicredit e Banca Sella) stanno lavorando a un progetto per una nuova stablecoin europea prevista per il 2026. I vantaggi fiscali concreti sarebbero due:

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  • la conversione di stablecoin denominate in altre valute (es. dollaro, purché con licenza Micar) verso stablecoin denominate in euro (con licenza Micar), che attualmente è neutrale, comporterebbe l’applicazione del 26% (e non del 33%) sulle eventuali plusvalenze realizzate nelle successive cessioni;
  • i proventi che derivano dalla semplice detenzione (come interessi) o dall’impiego di queste stablecoin in euro continueranno ad essere tassati al 26% e non al nuovo 33%.

Cosa manca o non è chiaro nella nuova bozza?

Nonostante le novità, la bozza di legge presenta alcune criticità. Paradossalmente, la conversione di Bitcoin in una “stablecoin europea” (Micar) sconterebbe comunque la tassazione del 33%, esattamente come avviene oggi per la conversione di Bitcoin in stablecoin ancorate al dollaro. Questo non crea un reale vantaggio fiscale per chi vuole “uscire” da una criptovaluta volatile per “entrare” in quella europea. Inoltre, resta un’area grigia: non è ancora chiaro (in attesa di interventi dell’Agenzia delle Entrate) se la conversione di Bitcoin in stablecoin come

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USDT (ancorata al dollaro ma non in possesso di licenza Micar) sia fiscalmente rilevante. La Legge di Bilancio 2026 potrebbe essere l’occasione per chiarire anche questo aspetto.

Come verranno gestite le vecchie minusvalenze?

Un aspetto tecnico fondamentale non ancora trattato nella bozza riguarda le minusvalenze (le perdite). Cosa succede alle perdite maturate nei periodi d’imposta in cui vigeva l’aliquota del 26% (cioè dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025)? Se queste perdite potessero compensare interamente le plusvalenze tassate al 33%, il contribuente otterrebbe un risparmio fiscale maggiore (33%) rispetto a quello “perso” (26%).

In passato, in situazioni simili di aumento delle aliquote, il valore delle minusvalenze riportate è stato ridotto in proporzione. Per estendere questa misura alle cripto, servirebbe una modifica normativa specifica. La soluzione tecnica proposta è quella di limitare il riporto delle vecchie minusvalenze, consentendone l’uso solo per il 78,79% del loro ammontare. Applicando a questo importo ridotto la nuova aliquota del 33%, si ottiene infatti un risparmio fiscale pari al 26%, replicando l’aliquota in vigore quando la perdita è stata generata.

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