Controparte col gratuito patrocinio: c'è condanna alle spese?
Se una parte in causa ha il patrocinio a spese dello Stato, chi paga i costi del processo? Analizziamo come funziona la condanna alle spese legali, sia in caso di vittoria che di sconfitta del non abbiente.
Quando si affronta una causa civile, una delle preoccupazioni principali riguarda i costi. Per garantire a tutti il diritto di difesa, anche a chi non ha mezzi economici sufficienti (i cosiddetti “non abbienti”), la legge prevede il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio“. Questo istituto assicura che le spese per la propria difesa (come l’onorario dell’avvocato o il contributo unificato) siano anticipate dallo Stato. Ma cosa succede alla fine del processo, quando il giudice decide chi ha vinto e chi ha perso? Se la
La regola base resta quella della soccombenza, ma la giurisprudenza ha dovuto definire con precisione come applicarla in questi casi.
Indice
Cosa significa “principio della soccombenza”?
Nel processo civile italiano vige una regola fondamentale, sancita dal Codice di procedura civile (
Che succede se vince la parte con gratuito patrocinio?
Analizziamo il primo scenario: la parte ammessa al gratuito patrocinio vince la causa. In questo caso, la parte avversaria (soccombente) viene condannata dal giudice a pagare le spese processuali. Attenzione però: il soccombente non paga queste somme alla parte vittoriosa (che, d’altronde, non ha anticipato nulla), ma le paga direttamente
Un fallimento (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) fa causa a un creditore e vince. Il creditore, che ha perso, viene condannato dal giudice a pagare le spese, ma il versamento dovrà essere effettuato all’Erario, che “recupera” così le somme anticipate per difendere il fallimento.
Chi perde paga le spese intere o ridotte?
Qui sorge la questione più dibattuta, affrontata di recente anche dalla Corte di Cassazione (ordinanza 28223, sezione Prima del 24-10-2025
- non c’è ragione di concedere un vantaggio patrimoniale a chi perde una causa solo perché l’avversario era non abbiente (Corte Cost., sentenza n. 64 del 2024);
- consentendo allo Stato di incassare somme (potenzialmente) maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo avvocato, si permette all’Erario di compensare tutte le situazioni in cui non riesce a recuperare i soldi, contribuendo così al funzionamento generale del sistema di patrocinio.
E se perde la parte ammessa al gratuito patrocinio?
Analizziamo ora lo scenario opposto, che genera spesso confusione. Se la parte ammessa al gratuito patrocinio perde la causa, il principio della soccombenza si applica regolarmente. Il giudice, quindi, condannerà la parte ammessa al beneficio a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte vittoriosa. È fondamentale capire che il gratuito patrocinio
Chi perde con il patrocinio paga spese ridotte?
No. Come nel caso precedente, la parte vittoriosa ha diritto al pieno ristoro delle spese che ha dovuto sostenere per difendersi. La liquidazione delle spese a carico della parte soccombente (anche se ammessa al patrocinio) segue gli ordinari criteri tariffari, senza subire alcuna decurtazione. Il diritto della parte vittoriosa a essere rimborsata non può essere compresso solo perché la controparte che ha perso è non abbiente.
Tizio (con gratuito patrocinio) fa causa a Caio, ma perde. Il giudice condanna Tizio a pagare a Caio 3.000 € di spese legali. Il gratuito patrocinio di Tizio non coprirà questa somma. Il problema per Caio sarà, semmai, di natura pratica: essendo Tizio un soggetto non abbiente, sarà molto difficile per Caio recuperare effettivamente quel credito. Tuttavia, la sentenza (il titolo esecutivo) disporrà il pagamento dell’intero importo, senza riduzioni.