Controparte col gratuito patrocinio: c'è condanna alle spese?

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Autore: Angelo Greco

26 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se una parte in causa ha il patrocinio a spese dello Stato, chi paga i costi del processo? Analizziamo come funziona la condanna alle spese legali, sia in caso di vittoria che di sconfitta del non abbiente.

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Quando si affronta una causa civile, una delle preoccupazioni principali riguarda i costi. Per garantire a tutti il diritto di difesa, anche a chi non ha mezzi economici sufficienti (i cosiddetti “non abbienti”), la legge prevede il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio“. Questo istituto assicura che le spese per la propria difesa (come l’onorario dell’avvocato o il contributo unificato) siano anticipate dallo Stato. Ma cosa succede alla fine del processo, quando il giudice decide chi ha vinto e chi ha perso? Se la

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controparte era col gratuito patrocinio c’è condanna alle spese? E se, al contrario, a vincere è l’altra parte, chi ha il patrocinio a spese dello Stato può essere condannato a ripagare i costi del giudizio?

La regola base resta quella della soccombenza, ma la giurisprudenza ha dovuto definire con precisione come applicarla in questi casi.

Cosa significa “principio della soccombenza”?

Nel processo civile italiano vige una regola fondamentale, sancita dal Codice di procedura civile (

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art. 91, primo comma): chi perde la causa, paga le spese processuali. Questo è il principio della soccombenza. Il ragionamento alla base è semplice: la parte che ha vinto non deve subire un danno economico (le spese sostenute per avvocati e tasse) per aver dovuto agire in giudizio o difendersi per veder riconosciuto il proprio diritto. L’alea, cioè il rischio economico del processo, deve quindi ricadere su chi ha dato inizio alla lite basandosi su una pretesa infondata, o su chi si è opposto ingiustamente a una pretesa fondata.

Che succede se vince la parte con gratuito patrocinio?

Analizziamo il primo scenario: la parte ammessa al gratuito patrocinio vince la causa. In questo caso, la parte avversaria (soccombente) viene condannata dal giudice a pagare le spese processuali. Attenzione però: il soccombente non paga queste somme alla parte vittoriosa (che, d’altronde, non ha anticipato nulla), ma le paga direttamente

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a favore dello Stato (art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Lo Stato (l’Erario), infatti, ha anticipato i costi per il vincitore e ha quindi il diritto di recuperare quanto speso dalla parte che ha perso la causa.

Un fallimento (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) fa causa a un creditore e vince. Il creditore, che ha perso, viene condannato dal giudice a pagare le spese, ma il versamento dovrà essere effettuato all’Erario, che “recupera” così le somme anticipate per difendere il fallimento.

Chi perde paga le spese intere o ridotte?

Qui sorge la questione più dibattuta, affrontata di recente anche dalla Corte di Cassazione (ordinanza 28223, sezione Prima del 24-10-2025

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). La legge prevede che lo Stato, quando paga l’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, liquidi un compenso ridotto (spesso della metà) rispetto alle tariffe ordinarie (art. 130 D.P.R. n. 115/2002). La parte soccombente, condannata a pagare allo Stato, potrebbe quindi sostenere di dover versare solo questo importo ridotto. La Cassazione ha stabilito che non è così: nel processo civile, il giudice non è tenuto a quantificare le somme dovute dal soccombente allo Stato nella stessa misura (dimidiata) che lo Stato paga al difensore. Il giudice può condannare il soccombente a pagare l’intero importo calcolato secondo i parametri ordinari. Il motivo è duplice:
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  1. non c’è ragione di concedere un vantaggio patrimoniale a chi perde una causa solo perché l’avversario era non abbiente (Corte Cost., sentenza n. 64 del 2024);
  2. consentendo allo Stato di incassare somme (potenzialmente) maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo avvocato, si permette all’Erario di compensare tutte le situazioni in cui non riesce a recuperare i soldi, contribuendo così al funzionamento generale del sistema di patrocinio.

E se perde la parte ammessa al gratuito patrocinio?

Analizziamo ora lo scenario opposto, che genera spesso confusione. Se la parte ammessa al gratuito patrocinio perde la causa, il principio della soccombenza si applica regolarmente. Il giudice, quindi, condannerà la parte ammessa al beneficio a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte vittoriosa. È fondamentale capire che il gratuito patrocinio

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non copre questa condanna. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. 2, N. 13213 del 19-05-2025), il beneficio assicura che lo Stato anticipi o prenoti a debito le spese per la propria difesa (l’avvocato, le tasse di giustizia), ma non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa è condannata a pagare all’avversario vittorioso (art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/2002).

Chi perde con il patrocinio paga spese ridotte?

No. Come nel caso precedente, la parte vittoriosa ha diritto al pieno ristoro delle spese che ha dovuto sostenere per difendersi. La liquidazione delle spese a carico della parte soccombente (anche se ammessa al patrocinio) segue gli ordinari criteri tariffari, senza subire alcuna decurtazione. Il diritto della parte vittoriosa a essere rimborsata non può essere compresso solo perché la controparte che ha perso è non abbiente.

Tizio (con gratuito patrocinio) fa causa a Caio, ma perde. Il giudice condanna Tizio a pagare a Caio 3.000 € di spese legali. Il gratuito patrocinio di Tizio non coprirà questa somma. Il problema per Caio sarà, semmai, di natura pratica: essendo Tizio un soggetto non abbiente, sarà molto difficile per Caio recuperare effettivamente quel credito. Tuttavia, la sentenza (il titolo esecutivo) disporrà il pagamento dell’intero importo, senza riduzioni.

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