Ricongiungimento familiare stranieri: come funziona?
Per ottenere il ricongiungimento familiare, gli stranieri con permesso di soggiorno devono rispettare requisiti specifici di reddito, alloggio e, per gli anziani, assicurazione sanitaria.
Vivere lontano dai propri affetti è una delle sfide più difficili per chi si trasferisce in un nuovo Paese. Per questo motivo, la legge italiana riconosce il diritto all’unità familiare, permettendo ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio di riunirsi con i propri parenti. Tuttavia, questo percorso richiede il rispetto di regole precise. In questo articolo vedremo come funziona il ricongiungimento familiare. La procedura (prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione) non è automatica, ma dipende dal possesso di specifici permessi e dalla dimostrazione di avere risorse economiche e abitative adeguate a sostenere la famiglia. Vediamo quali sono i passaggi fondamentali e i requisiti necessari.
Indice
Chi ha diritto a chiedere il ricongiungimento?
Il diritto a mantenere o ricostituire la propria unità familiare è riconosciuto a specifiche categorie di cittadini stranieri. Non basta essere presenti in Italia, ma è necessario essere titolari di determinati documenti di soggiorno. La legge (art. 28, D.lgs. n. 286/1998) indica che può presentare la domanda chi possiede una
- lavoro subordinato (cioè come dipendente);
- lavoro autonomo;
- asilo;
- studio;
- motivi religiosi;
- motivi familiari.
Questo significa che un permesso di soggiorno di breve durata, o rilasciato per motivi diversi (come, ad esempio, turismo o cure mediche), non consente di avviare questa procedura.
Quali caratteristiche deve avere la casa?
Uno dei primi requisiti da dimostrare è la disponibilità di un alloggio adeguato. Non è sufficiente avere un posto dove stare; l’abitazione deve essere ufficialmente riconosciuta come idonea. Il richiedente deve infatti procurarsi una certificazione rilasciata dai competenti
Esiste però un’importante eccezione: nel caso in cui si voglia far arrivare un figlio di età inferiore ai quattordici anni insieme a uno dei genitori, la legge è più flessibile. Non serviranno le certificazioni comunali di idoneità, ma sarà sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio (ad esempio, il proprietario di casa, se si è in affitto) che attesta la disponibilità ad ospitare il minore.
Come si calcola il reddito minimo per il ricongiungimento?
Oltre alla casa, è fondamentale dimostrare di avere mezzi economici sufficienti per mantenere i familiari che si intende far arrivare. Il reddito deve provenire, ovviamente, da fonti lecite. La legge fissa una soglia minima precisa, che si calcola prendendo come riferimento l’importo annuo dell’assegno sociale.
La regola base è questa: il richiedente deve avere un reddito pari all’assegno sociale, aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare che si vuole ricongiungere.
Facciamo un esempio pratico: se l’assegno sociale fosse (per ipotesi) 6.000 euro all’anno:
- per ricongiungere 1 familiare (es. il coniuge), servirebbero: 6.000 euro (base) + 3.000 euro (metà) = 9.000 euro annui;
- per ricongiungere 2 familiari (es. coniuge e un figlio), servirebbero: 6.000 euro + 3.000 euro + 3.000 euro = 12.000 euro annui.
C’è un’agevolazione specifica per i figli minori: se si chiede il ricongiungimento di
Posso usare il reddito dei miei familiari conviventi?
La legge è venuta incontro a chi, pur lavorando, non raggiunge da solo le soglie di reddito minime. Per la determinazione del reddito necessario, infatti, si può tenere conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Questo significa che, se il richiedente vive con un fratello, un genitore o un coniuge che già lavora e risiede regolarmente in Italia, i loro stipendi possono essere sommati. Un chiarimento ufficiale (circ. Ministero interno 4 aprile 2008) ha confermato che la domanda è ammissibile anche se il richiedente non ha un reddito proprio, a condizione che possa fare affidamento su quello sufficiente degli altri membri della famiglia con cui convive.
Serve un’assicurazione sanitaria per i genitori anziani?
La normativa prevede una cautela specifica quando si intende ricongiungere un ascendente ultrasessantacinquenne (ad esempio, un genitore o un nonno con più di 65 anni). Poiché si presume che una persona anziana possa avere maggiori necessità sanitarie, il richiedente deve dimostrare di aver coperto questo aspetto.
Ci sono due modi per farlo:
- stipulare un’assicurazione sanitaria privata (o un altro titolo idoneo) che garantisca la copertura di tutti i rischi sanitari sul territorio nazionale;
- provvedere alla sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN).
È importante sottolineare che questa iscrizione al SSN per il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non è gratuita (come avviene per i lavoratori), ma richiede il
Quali familiari posso ricongiungere?
La legge stabilisce un elenco preciso dei familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento (art. 29, D.Lgs. n. 286/1998). Non è possibile, ad esempio, chiedere il ricongiungimento per un fratello o un cugino. I familiari ammessi sono:
- il coniuge, purché maggiorenne (età non inferiore a 18 anni) e non legalmente separato;
- i figli minori, anche se nati fuori dal matrimonio o appartenenti solo al coniuge (i cosiddetti “figli dell’altro coniuge”). In questi casi, è indispensabile che l’altro genitore, se esistente, dia il proprio consenso ufficiale al trasferimento del figlio in Italia;
- i figli maggiorenni (sopra i 18 anni), ma solo a condizione che siano a carico del genitore in Italia. Questo stato deve dipendere da ragioni oggettive, ossia dal loro stato di salute che comporti un’invalidità totale, tale da impedire loro di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Per quanto riguarda i minori, la legge specifica che sono considerati tali i figli che hanno
È possibile ricongiungere i propri genitori?
Sì, è possibile ricongiungere anche i propri genitori, ma le condizioni sono molto restrittive. È necessario che i genitori siano economicamente a carico del figlio in Italia. Inoltre, la legge distingue due scenari:
- genitori con meno di 65 anni: possono essere ricongiunti solo se non hanno altri figli nel loro Paese di origine o provenienza;
- genitori ultrasessantacinquenni: possono essere ricongiunti anche se hanno altri figli nel Paese d’origine, ma solo se si dimostra che questi altri figli sono impossibilitati a sostenerli per documentati e gravi motivi di salute.
La valutazione di queste condizioni (sia lo stato di “a carico” che i gravi motivi di salute degli altri figli) viene effettuata dalla rappresentanza diplomatica italiana (Consolato o Ambasciata) nel Paese di provenienza, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria presentata.
Esistono divieti specifici al ricongiungimento?
Sì, la legge italiana pone un divieto molto chiaro per evitare situazioni di poligamia sul territorio nazionale. Non è consentito il ricongiungimento del coniuge (lettera a) o dei genitori (lettera d) se il familiare che si vuole far venire in Italia risulta
Inoltre, è bene ricordare che la domanda può essere respinta se le autorità accertano che il matrimonio o l’adozione sono stati celebrati allo scopo esclusivo di permettere l’ingresso o il soggiorno in Italia (art. 29, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998). Si tratta dei cosiddetti “matrimoni di comodo”.
Un genitore può raggiungere il figlio già in Italia?
Esiste un caso particolare che riguarda il genitore naturale. Se un figlio minore si trova già regolarmente in Italia e vive con un genitore (ad esempio, la madre), l’altro genitore (il padre naturale che vive all’estero) può chiedere di entrare in Italia per ricongiungersi al figlio. Per farlo, non dovrà seguire la procedura standard per il ricongiungimento del figlio, ma dovrà dimostrare direttamente di possedere i requisiti di alloggio e di reddito previsti dalla legge (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
Come si dimostra il legame di parentela?
La parte fondamentale della domanda è, ovviamente, la prova del vincolo familiare. Il richiedente deve dimostrare con certezza lo stato di coniuge, di figlio (minore o maggiorenne a carico) o di genitore a carico.
Questo avviene presentando certificati o attestazioni ufficiali rilasciati dalle competenti autorità straniere del Paese di origine (ad esempio, certificati di matrimonio, di nascita, stati di famiglia). Questi documenti devono essere tradotti e legalizzati (o apostillati, a seconda delle convenzioni internazionali) per avere valore in Italia.
Cosa succede se i certificati non sono affidabili?
La legge affronta le situazioni in cui procurarsi certificati certi è complicato. Questo può accadere per due motivi principali:
- nel Paese di provenienza manca un’autorità locale riconosciuta (ad esempio, in contesti di guerra civile o di stati falliti);
- sussistono fondati dubbi sull’autenticità della documentazione presentata.
In questi casi specifici, la prova del legame familiare non avviene più tramite documenti cartacei. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane provvedono al rilascio delle certificazioni necessarie basandosi sull’esame del DNA (acido desossiribonucleico). Questo esame (previsto dall’art. 29, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998) viene effettuato a spese degli interessati.
Come si avvia la domanda di ricongiungimento?
Per ottenere il visto d’ingresso per i familiari, il primo passo è chiedere il
La domanda non si presenta fisicamente allo sportello, ma deve essere compilata e inviata telematicamente, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet del Ministero dell’Interno.
Quali sono le fasi della procedura?
Il procedimento per ottenere il ricongiungimento si articola in due momenti distinti, gestiti da due amministrazioni diverse:
- fase 1 (in Italia): è gestita dallo Sportello Unico. Il suo compito è verificare i requisiti oggettivi. Controlla che il richiedente abbia il titolo di soggiorno valido, il reddito sufficiente e l’alloggio idoneo. Acquisisce inoltre il parere della Questura, che verifica l’assenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero (ad esempio, precedenti penali o segnalazioni di pericolosità);
- fase 2 (all’estero): è gestita dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese dove vivono i familiari. Il suo compito è verificare i requisiti soggettivi. Una volta ricevuto il nulla osta dallo Sportello Unico, il Consolato convoca i familiari per verificare l’effettivo legame di parentela (esaminando i certificati o, se necessario, il DNA) e gli altri requisiti personali (come la minore età, lo stato di salute per invalidi o genitori, ecc.).
Quanto tempo ci vuole per avere il nulla osta?
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve rilasciare il nulla osta, o un provvedimento di diniego, entro
Una volta emesso, il nulla osta viene inviato telematicamente dallo Sportello Unico direttamente all’autorità consolare italiana competente all’estero, che contatterà i familiari per il rilascio del visto.
Cosa fare se la Prefettura non risponde in 90 giorni?
Se l’amministrazione (lo Sportello Unico) non emette un provvedimento di accoglimento o di rifiuto entro il termine di 90 giorni, scatta una sorta di “silenzio-assenso” a favore del richiedente. L’interessato non deve più aspettare il nulla osta ufficiale.
Può recarsi direttamente (o inviare tramite i familiari) alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero e chiedere il
Cosa succede in caso di diniego del nulla osta?
Se lo Sportello Unico ritiene che manchino i requisiti (ad esempio, il reddito è insufficiente o l’alloggio non è idoneo), emette un provvedimento di diniego. Contro questo rifiuto, l’interessato può fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del proprio luogo di residenza.
La domanda può essere respinta anche per motivi di sicurezza. Il nulla osta (o il visto) non viene concesso se lo straniero per cui si chiede il ricongiungimento è considerato una
Entro quanto tempo va utilizzato il nulla osta?
Il nulla osta non ha una validità illimitata. Una volta che è stato rilasciato, il familiare che si trova all’estero deve utilizzarlo per richiedere il visto d’ingresso entro sei mesi dalla data del rilascio. Se si lascia scadere questo termine, si perde il diritto al visto e l’intera procedura dovrà essere ripetuta da capo.
I familiari possono arrivare insieme al lavoratore?
Solitamente si pensa al ricongiungimento come a una procedura attivata da chi già vive in Italia. Esiste però anche la possibilità di far arrivare i propri cari “al seguito”, cioè contemporaneamente al primo ingresso del lavoratore.
Questa opzione (prevista dall’art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998) è riservata a chi sta entrando in Italia con un visto d’ingresso specifico, di durata non inferiore a un anno, per:
- lavoro subordinato (con un contratto di almeno 12 mesi);
- lavoro autonomo non occasionale;
- studio;
- motivi religiosi.
Per poter usufruire di questa possibilità, lo straniero deve dimostrare, già al momento della richiesta del visto d’ingresso per sé, di possedere i requisiti di reddito e alloggio adeguati a ospitare anche i familiari. I familiari ammessi sono gli stessi previsti per il ricongiungimento classico.
Un’ulteriore agevolazione è prevista per chi entra per attività scientifica: in questo caso (art. 44-bis, comma 4, D.P.R. n. 394/1999) è ammesso l’ingresso al seguito del coniuge e dei figli minori, presumibilmente con condizioni facilitate.
Come funziona il ricongiungimento per i rifugiati?
Per chi ha ottenuto lo status di rifugiato in Italia, il diritto all’unità familiare è tutelato in modo rafforzato, riconoscendo le enormi difficoltà che queste persone hanno affrontato.
La procedura (art. 29-bis, D.Lgs. n. 286/1998) e l’elenco dei familiari ammessi (coniuge, figli minori, figli maggiorenni invalidi totali a carico, genitori a carico) sono gli stessi degli altri cittadini stranieri. Tuttavia, ci sono due fondamentali eccezioni a loro favore:
- niente requisiti economici: al rifugiato non è richiesto di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo né di un alloggio idoneo (art. 29-bis, comma 1);
- prova dei legami familiari: La legge tiene conto che un rifugiato potrebbe non avere documenti ufficiali (certificati di matrimonio o nascita) perché smarriti, distrutti o perché rilasciati da autorità non riconosciute. In questi casi (art. 29-bis, comma 2), la domanda non può essere rifiutata solo per l’assenza di documenti. Le ambasciate e i consolati italiani devono attivarsi per verificare il legame familiare usando altri mezzi (come l’esame del DNA, se necessario, o altre verifiche) e rilasciare certificazioni sostitutive.
Infine, esiste una norma di grande umanità (art. 29-bis, comma 3) per il
Quando si ottiene il permesso per motivi familiari?
Una volta che il familiare è entrato in Italia con il visto, o quando un legame familiare si crea sul territorio, si ottiene il permesso di soggiorno per motivi familiari. Questo titolo (art. 30, D.Lgs. n. 286/1998) viene rilasciato in diverse situazioni:
- allo straniero che ha fatto ingresso con un visto per ricongiungimento familiare (o “al seguito”, o per ricongiungersi al figlio minore);
- allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno (ad esempio per studio) che contrae matrimonio in Italia con un cittadino italiano, un cittadino UE o un altro straniero regolarmente soggiornante. Questo processo è spesso chiamato coesione familiare;
- al familiare straniero già regolarmente in Italia che matura i requisiti per il ricongiungimento (ad esempio, il genitore di uno straniero che lavora regolarmente). In questo caso, il suo permesso (es. turistico) può essere convertito in permesso per famiglia;
- al genitore straniero (anche naturale) di un minore italiano residente in Italia. Questa è una tutela molto forte: il permesso viene rilasciato anche se il genitore non ha un valido titolo di soggiorno (quindi anche se irregolare), a patto che non sia stato privato della potestà genitoriale.
Il permesso può essere revocato per matrimoni fittizi?
Sì, la legge contrasta duramente gli abusi. Il permesso di soggiorno è
Nel caso specifico del matrimonio contratto in Italia (coesione familiare), il permesso è immediatamente revocato se si accerta che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza, a meno che da quell’unione non sia nata della prole (figli).
Cosa succede in caso di morte, divorzio o separazione?
La legge tutela lo straniero che ha ottenuto un permesso per motivi familiari anche se il legame familiare viene meno. In caso di morte del familiare “sponsor”, o in caso di
Lo stesso vale per il figlio che compie diciotto anni e non può ottenere la carta di soggiorno.
In tutte queste situazioni (art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998), il permesso per motivi familiari può essere convertito in un altro tipo di permesso: per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, a condizione ovviamente di avere i requisiti necessari (ad esempio, un contratto di lavoro o l’iscrizione all’università).
Che diritti dà il permesso per motivi familiari?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari non è un titolo di serie B, ma garantisce pieni diritti e una stabilità precisa (art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998).
Per quanto riguarda la durata, questa è agganciata a quella del familiare “sponsor”: ha la stessa validità del permesso di soggiorno del coniuge o genitore che ha richiesto il ricongiungimento e si rinnova insieme a quest’ultimo.
Inoltre, il titolare di questo permesso può:
- accedere ai servizi assistenziali (come l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale;
- iscriversi nelle liste di collocamento per la ricerca di un impiego;
- svolgere lavoro subordinato (come dipendente) o lavoro autonomo (aprendo partita IVA), purché rispetti i limiti minimi di età previsti dalla legge per lavorare.
Chi si ricongiunge a un italiano ottiene lo stesso permesso?
C’è una differenza importante nel titolo di soggiorno rilasciato. Mentre il familiare di uno straniero regolarmente soggiornante ottiene un “permesso di soggiorno per motivi familiari”, la legge riserva un trattamento specifico a chi si ricongiunge con un
In questo caso (art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), allo straniero viene rilasciata una Carta di soggiorno, un titolo che generalmente offre una maggiore stabilità.
Come fare ricorso se il nulla osta viene negato?
Nel caso in cui lo Sportello Unico neghi il nulla osta, o la Questura neghi il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (o adotti altri provvedimenti che ledono il diritto all’unità familiare), non tutto è perduto. L’interessato può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Non si tratta di un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), ma di un procedimento specifico davanti a un giudice civile. La procedura (disciplinata dall’art. 20, D.Lgs. n. 150/2011) è pensata per essere più rapida ed efficace. Un vantaggio significativo è che tutti gli atti relativi a questo tipo di procedimento sono
Quale tribunale è competente per il ricorso?
L’azione legale deve essere presentata presso il tribunale dove ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento negativo (ad esempio, la Prefettura che ha negato il nulla osta). Non ci si può rivolgere a un giudice qualsiasi, ma alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (art. 20, D.Lgs. n. 150/2011).
Se il giudice accoglie il ricorso e riconosce il diritto del richiedente, la sentenza ha un potere molto forte: può infatti disporre il rilascio del visto d’ingresso
Il ricongiungimento per familiari UE è diverso?
Sì, la procedura e i diritti per i familiari di un cittadino dell’Unione Europea (inclusi gli italiani) seguono una normativa completamente diversa e più favorevole. Non si applica il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) visto finora, ma una legge specifica che recepisce una direttiva europea (il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che attua la Direttiva 2004/38/CE).
Questa normativa regola il diritto dei cittadini UE e dei loro familiari (anche se extracomunitari) di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Chi è considerato familiare di un cittadino UE?
L’elenco dei familiari che beneficiano di questa normativa speciale (art. 2, D.Lgs. n. 30/2007) è diverso da quello visto per il ricongiungimento tra stranieri. Include:
- il coniuge;
- il partner che ha contratto un’unione registrata (come un’unione civile) in uno Stato membro, ma solo se la legge italiana (Stato ospitante) equipara tale unione al matrimonio;
- i discendenti diretti (figli e nipoti) che hanno meno di 21 anni oppure, se più grandi, che sono a carico;
- i discendenti diretti del coniuge o del partner (figliastri), alle stesse condizioni (meno di 21 anni o a carico);
- gli ascendenti diretti (genitori e nonni) che sono a carico;
- gli ascendenti diretti del coniuge o del partner (suoceri), sempre se a carico.
Come si nota, per i figli il limite di età è più alto (21 anni, anziché 18) e non è richiesta la prova dell’invalidità per i figli maggiorenni, ma solo la dimostrazione che sono “a carico” del cittadino UE.
Che documento ottiene il familiare extra-UE di un italiano?
Il familiare extracomunitario di un cittadino italiano (o di altro cittadino UE) che intende soggiornare in Italia per più di tre mesi deve richiedere un titolo specifico: la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” (art. 10, D.Lgs. n. 30/2007).
Prima di ottenerla, il familiare ha comunque il diritto di ingresso (se ha passaporto e, se richiesto, visto d’ingresso) e di soggiornare per i primi tre mesi (artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 30/2007) senza dover chiedere alcun documento. È solo dopo i primi tre mesi di presenza in Italia che scatta l’obbligo di recarsi in Questura per richiedere la Carta di soggiorno.
Come si ottiene la carta di soggiorno permanente UE?
Dopo aver vissuto legalmente in Italia per un periodo continuativo, il familiare extra-UE acquisisce un diritto ancora più stabile. Prima che la Carta di soggiorno (che ha validità solitamente di 5 anni) scada, il familiare deve presentare alla Questura competente la richiesta di carta di soggiorno permanente.
Se viene accertato che ha maturato il diritto di soggiorno permanente (di solito, dopo 5 anni di residenza continuativa), la Questura rilascia la “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”(art. 17, D.Lgs. n. 30/2007).
Cosa fare se negano il visto al familiare di un cittadino UE?
Anche in questo caso è previsto un ricorso al giudice ordinario. Se l’autorità consolare all’estero nega il visto d’ingresso al familiare extracomunitario di un cittadino UE, la competenza è del Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione (Cass. 9 luglio 2024, n. 18773).
È importante notare che il riferimento normativo per l’impugnazione è diverso rispetto a quello dei familiari di stranieri: non si usa la procedura del Testo Unico sull’Immigrazione, ma quella specifica prevista per i familiari UE (art. 8, D.Lgs. n. 30/2007).