Assegno di accompagnamento per chi cammina con supervisione?

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Autore: Raffaella Mari

27 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Per l’indennità di accompagnamento (L. 18/1980), il rischio cadute e la necessità di “supervisione continua” equivalgono all’impossibilità di camminare da soli. La supervisione implica assenza di autonomia.

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Molte persone, specialmente in età avanzata, si trovano in una situazione “limite”: riescono ancora a muovere i passi da sole, ma farlo in sicurezza è un’altra storia. Il rischio di cadute è così elevato che non possono essere lasciate sole nemmeno per un istante, perché la loro andatura è incerta. Ci si chiede quindi: spetta l’accompagnamento per chi cammina con supervisione? La legge (L. n. 18/1980) prevede l’indennità per chi non può “deambulare” senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Ma cosa significa esattamente “aiuto”? È solo il sostegno fisico, il braccio teso, o include anche la presenza costante di qualcuno pronto a intervenire? la Cassazione (Cass. n. 28212/2025) ha chiarito che la supervisione continua, dettata da un elevato rischio, equivale in tutto e per tutto alla necessità di un accompagnatore.

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Quali sono i requisiti per l’indennità di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica destinata a chi si trova in condizioni di invalidità particolarmente gravi. La norma di riferimento (art. 1 della L. n. 18/1980) fissa i paletti per ottenerla, individuando due diverse condizioni, che sono tra loro alternative. È sufficiente rientrare in una sola delle due per averne diritto.

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La prima condizione riguarda la deambulazione: l’indennità spetta a chi ha l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

La seconda condizione, invece, riguarda la sfera dell’autonomia personale: l’indennità spetta a chi, pur potendo magari camminare, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi o mangiare) e necessita, per questo, di un’assistenza continua.

L’aiuto per camminare deve essere per forza fisico?

I giudici di merito (come il Tribunale di Macerata nel caso esaminato dalla Cassazione) hanno talvolta interpretato la legge in modo molto restrittivo. Hanno ritenuto che l’ “aiuto permanente di un accompagnatore” si concretizzasse solo in un supporto fisico attivo (ad esempio, tenere la persona sotto braccio o spingere una sedia a rotelle).

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Secondo questa visione, chi camminava “solo” con supervisione continua non rientrava nel requisito di legge, vedendosi negata la prestazione. Questa distinzione tra “supporto fisico” e “supervisione” è stata però bocciata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 28212/2025). La Corte ha dovuto chiarire che l’interpretazione corretta della legge (art. 1 della L. n. 18/1980) è più ampia e guarda alla sostanza dell’autonomia della persona, non alla forma dell’aiuto.

Cosa intende la Cassazione per “supervisione continua”?

La Corte di Cassazione ha stabilito che la “necessità d’aiuto” richiesta dalla legge è sostanzialmente sovrapponibile (cioè equivalente) alla “supervisione continua”. Il ragionamento è logico: se una persona, per camminare, ha bisogno di essere costantemente supervisionata, significa che

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non è in grado di deambulare in autonomia.

La supervisione non è una presenza passiva, ma un intervento di assistenza, necessario per prevenire un danno (la caduta). La Corte sottolinea che questa supervisione implica necessariamente che l’attività (il camminare) non possa essere compiuta da soli. Inoltre, per avere diritto all’assegno, tale necessità non deve essere episodica (ad esempio, solo se si è stanchi), ma continua, ovvero presente in tutti gli spostamenti.

Perché il rischio di caduta è così determinante?

Nel caso esaminato, le certificazioni mediche erano chiare: parlavano di un’andatura “a piccoli passi” e della “necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute

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“. Veniva inoltre raccomandata una “supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti“. È proprio l’elevato rischio di caduta a rendere la supervisione indispensabile e permanente.

Camminare non significa solo “muovere i piedi”, ma farlo in sicurezza. Se la deambulazione autonoma espone il soggetto a un pericolo costante, significa che l’autonomia è compromessa.

La Cassazione ha quindi stabilito che un giudice non può ignorare questo dato, ritenendo che la deambulazione “con supervisione” sia sufficiente, ma deve riconoscerla come una condizione che rientra pienamente nell’ipotesi di legge.

L’autonomia nelle attività quotidiane esclude l’assegno?

A volte, le valutazioni mediche (come quelle basate sulla

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scala Barhel) possono indicare che la persona ha ancora una residua autonomia funzionale, magari perché riesce a mangiare o a lavarsi da sola. Ci si potrebbe chiedere se questa autonomia residua possa bloccare la richiesta di accompagnamento. La Cassazione ha chiarito che la risposta è no. Come specificato all’inizio, i due requisiti della legge (L. n. 18/1980) sono alternativi.

Se una persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (secondo requisito), avrà diritto all’assegno. Ma se anche fosse autonoma in quegli atti, ma avesse comunque bisogno di supervisione continua per camminare (primo requisito), avrebbe lo stesso diritto all’assegno. La valutazione sulla scala Barhel, infatti, riguarda il secondo requisito (atti quotidiani) e, pertanto, non incide sulla valutazione del primo requisito (deambulazione).

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