Legge 132/2025: tutte le novità sull’intelligenza artificiale in Italia
La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale regola sviluppo, uso, dati, privacy e sanzioni. Ecco in sintesi cosa cambia dal 2025.
La Legge 132/2025 introduce in Italia una disciplina completa sull’intelligenza artificiale: regole su dati, privacy, lavoro, sanità, diritto d’autore e nuove sanzioni penali.
Qui di seguito troverai un riassunto esplicativo della legge. Se vuoi il testo integrale clicca qui
Legge 23 settembre 2025 n. 132 – Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale
Indice
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
La legge stabilisce i principi per l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) in Italia.
Promuove un impiego etico, trasparente e centrato sull’uomo, per sfruttare le opportunità della tecnologia e ridurne i rischi.
Garantisce che l’IA rispetti i diritti fondamentali e si adegui al regolamento europeo del 2024.
Art. 2 – Definizioni
Per “intelligenza artificiale” si intendono i sistemi e i modelli definiti dal regolamento europeo.
Il “dato” è qualsiasi informazione digitale, anche visiva o sonora.
Le altre definizioni rimandano al regolamento UE del 2024.
Art. 3 – Principi generali
L’uso dell’IA deve sempre rispettare i diritti fondamentali, la sicurezza, la privacy, la trasparenza e la non discriminazione.
Ogni sistema deve prevedere controllo e supervisione umana
Va garantita la cybersicurezza in tutte le fasi di sviluppo.
L’IA non può interferire con il dibattito democratico né minare la libertà politica.
Deve essere accessibile anche alle persone con disabilità, senza discriminazioni.
Art. 4 – Informazione e riservatezza dei dati personali
L’IA non deve minacciare la libertà di stampa o di espressione.
I dati personali devono essere trattati in modo lecito, trasparente e proporzionato, con linguaggio chiaro e comprensibile.
Per i minori di 14 anni serve il consenso dei genitori; dai 14 ai 18 anni possono autorizzare solo se pienamente informati.
Art. 5 – Sviluppo economico
Lo Stato e le autorità pubbliche devono:
- promuovere l’uso dell’IA per aumentare la produttività;
- sostenere le PMI e le start-up innovative;
- favorire la ricerca e l’uso di dati di qualità;
- privilegiare soluzioni con dati localizzati in Italia;
- creare un mercato concorrenziale e trasparente.
Art. 6 – Sicurezza e difesa nazionale
Le attività di IA utilizzate per
Art. 7 – Uso in ambito sanitario e disabilità
L’IA può migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie.
Non può però discriminare né limitare l’accesso alle cure.
Il paziente deve essere sempre informato.
La decisione medica resta umana.
La legge incoraggia l’uso dell’IA per favorire l’autonomia delle persone con disabilità.
Art. 8 – Ricerca e sperimentazione scientifica
L’uso dei dati per la ricerca con IA in ambito sanitario è di interesse pubblico.
È permesso l’utilizzo di dati anonimizzati senza nuovo consenso, ma con piena sicurezza e tutela della privacy.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Un decreto del Ministero della Salute stabilirà le regole per l’uso dei dati sanitari con sistemi di IA, dopo il parere del Garante Privacy.
Art. 10 – Fascicolo sanitario elettronico e sanità digitale
Nasce una piattaforma di IA gestita da AGENAS, per aiutare medici e cittadini.
La piattaforma fornirà suggerimenti non vincolanti e permetterà un accesso più rapido ai servizi sanitari.
Art. 11 – IA nel lavoro
L’IA deve servire a migliorare le condizioni di lavoro e la produttività, non a controllare o penalizzare i lavoratori.
Il datore di lavoro deve informare i dipendenti sull’uso dei sistemi di IA.
Art. 12 – Osservatorio sull’IA nel mondo del lavoro
Nasce un
Art. 13 – Professioni intellettuali
I professionisti possono usare l’IA solo come supporto tecnico.
La parte creativa e intellettuale della prestazione resta umana.
Il cliente deve essere informato con chiarezza.
Art. 14 – Pubblica amministrazione
Le PA possono usare l’IA per migliorare l’efficienza dei servizi, ma le decisioni restano umane.
Devono formare il personale e garantire tracciabilità e responsabilità.
Art. 15 – Attività giudiziaria
L’IA può essere usata per organizzare o velocizzare il lavoro giudiziario, ma il giudice resta
Il Ministero della Giustizia definirà modalità e limiti d’uso.
Art. 16 – Dati e algoritmi per l’addestramento
Il Governo emanerà decreti per regolare l’uso di dati e algoritmi nei processi di addestramento dell’IA, prevedendo tutele e sanzioni.
Art. 17 – Codice di procedura civile
Le cause riguardanti il funzionamento dei sistemi di IA rientrano nella competenza dei tribunali ordinari.
Art. 18 – IA e cybersicurezza nazionale
L’IA è riconosciuta come risorsa strategica per potenziare la cybersicurezza del Paese.
Art. 19 – Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale
La Presidenza del Consiglio elabora una strategia nazionale sull’IA, aggiornata periodicamente.
È istituito un Comitato interministeriale per coordinare sviluppo, ricerca e formazione.
Art. 20 – Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Le due autorità italiane di riferimento sono:
- AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che promuove l’innovazione e gestisce le procedure di accreditamento;
- ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), che controlla, ispeziona e sanziona in caso di violazioni.
Le due agenzie collaborano e fungono da punto di contatto con l’UE.
Art. 21 – Ministero degli Esteri
Autorizzata una spesa di 300.000 euro l’anno (2025 e 2026) per progetti sperimentali che utilizzano l’IA nei servizi consolari e per le imprese all’estero.
Art. 22 – Giovani e sport
Si incoraggia la formazione in IA e l’uso di tecnologie innovative nello sport, anche per favorire l’inclusione delle persone con disabilità.
Art. 23 – Investimenti in IA e cybersicurezza
Previsti fino a 1 miliardo di euro per sostenere imprese italiane che operano in IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche.
Obiettivo: creare poli di eccellenza e rafforzare la competitività nazionale.
Art. 24 – Deleghe al Governo
Il Governo ha 12 mesi per adeguare la legislazione italiana al regolamento europeo.
Dovrà intervenire su formazione, vigilanza, reati e uso della tecnologia nelle forze di polizia e nella giustizia.
Art. 25 – Diritto d’autore
Le opere realizzate con l’aiuto dell’IA sono tutelate solo se frutto di creatività umana.
Sono regolate anche le estrazioni di dati e testi online per addestrare modelli di IA.
Art. 26 – Disposizioni penali
Vengono introdotti nuovi reati:
- la diffusione di contenuti falsi o alterati con IA (deepfake), punita fino a 5 anni di reclusione;
- aggravanti per chi commette altri reati (come truffe o manipolazioni finanziarie) usando sistemi di IA.
Art. 27 – Clausola finanziaria
L’applicazione della legge non deve comportare nuovi costi per lo Stato, salvo quanto previsto per i progetti sperimentali.
Art. 28 – Disposizioni finali
La legge consente la creazione di partenariati pubblico-privati e collaborazioni internazionali per sviluppare sistemi di IA nel rispetto dell’interesse nazionale.